Guardie particolari giurate

Redazione 26/10/99
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di Andrea Moro

E’ frequente l’ utilizzo, nell’ambito delle aziende di dimensione medio grande, della figura della GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.

L’istituto delle guardie particolari giurate trova riconoscimento nei testi normativi dedicati alle pubblica sicurezza: si tratta del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS) e del R.D. 6 maggio 1940 n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” (Regolamento).

  Riservandomi di eventualmente completare l’esposizione, inquadrerò brevemente i limiti di questa figura.

Non sussiste alcun obbligo, per chicchessia, di adibire qualcuno alla sorveglianza di alcunchè. I privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza della loro proprietà mobiliare o immobiliare (artt. 133 e 134 del TULPS; artt. 249 e 253 del Regolamento).

A tali guardie deve tuttavia essere stata concessa, da parte del Prefetto, apposita autorizzazione.

Tale documento, comunque, non consente l’espletamento di operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazioni della libertà individuale (art. 134 TULPS): possono stendere verbali solo nei luoghi del servizio cui sono destinate, e questi fanno fede fino a prova contraria (e non fino a querela di falso come è, invece, per gli atti pubblici)(art. 255 Regolamento).

L’annosa diatriba, se sia corretto o no attribuire alle guardie giurate la qualifica di pubblico ufficiale, pare che debba risolversi in senso negativo: infatti, le guardie non possono procedere a perquisizioni domiciliari o personali, a sequestro di cose, interrogatorio di persone, né possono effettuare pedinamenti, rilievi fotografici su persone eccetera, essendo la loro attività contenuta nell’ambito dell’esercizio di una mera funzione di sorveglianza e investigazione privata; la qualità di P.U., come per ogni cittadino,  viene assunta allorchè procedano all’arresto in flagranza di autori di reati perseguibili d’ufficio (E. Carratta, Enciclopedia del Diritto, 1139 ss.).

 In particolare, i datori di lavoro possono impiegare le guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale, ma lo Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970) sottopone ad ulteriori limiti le già compresse facoltà attribuite al personale di sorveglianza.

Infatti, non può vigilare sull’attività lavorativa, né accedere ai locali in cui essa si svolge, se non per eccezionali, specifiche e motivate esigenze connesse agli scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2 Statuto).

In linea di massima, le guardie addette alla vigilanza negli stabilimenti devono svolgere servizi di portineria (Carratta, 1146).

Il rapporto di lavoro, indubbiamente di natura privatistica, è regolato dal CCNL valido per tutti i dipendenti dell’azienda presso la quale le guardie svolgono il loro servizio (Carratta, 1154).

Infine, osservo che sono a carico del datore di lavoro la tenuta del porto d’armi, il costo delle necessarie prove al poligono di tiro ed altri adempimenti burocratici. Peraltro alcune compagnie assicurative tengono conto, nella stipulazione di polizze a copertura del rischio di furto e rapina, della presenza o meno di guardie, specie nelle ore notturne.

Da ultimo, per alcune aziende segnalo l’utilità della figura delle guardie giurate come “strumento” e mezzo di rassicurazione dell’utente di un determinato servizio, com’è il caso, ad esempio, delle banche che, in tal modo, offrono al cliente un’occasione di maggiore sicurezza e tranquillità.

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