Green pass: per il Consiglio di Stato non viola la privacy

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Il nuovo decreto legge del Governo Draghi è stato approvato ed è in vigore: dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021, data in cui, almeno per il momento, è prevista la cessazione dello stato di emergenza, il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati.

Ormai del green pass sappiamo tutto: come si ottiene, quanto dura, per chi è obbligatorio, chi lo controlla, le sanzioni.

Ma la vera novità è che dal 15 ottobre prossimo sarà obbligatorio esibirlo all’ingresso sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati, anche qualora prestino la propria opera a titolo di volontariato. Stessa regola vale per gli uffici giudiziari, dai magistrati agli avvocati al personale amministrativo.

I datori di lavoro hanno quindi poco meno di un mese per organizzare le modalità di controllo, ed i lavoratori che ancora non lo hanno fatto dovranno decidere se sottoporsi al vaccino, affrontare l’impegno di sottoporsi ad un tampone ogni due giorni, oppure subire la sanzione: chi non esibirà il green pass all’ingresso non potrà accedere al lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni scatterà la sanzione della sospensione dalla mansione lavorativa e dallo stipendio, tuttavia senza la possibilità di comminare sanzioni disciplinari, né tanto meno il licenziamento.

Nella pratica, tuttavia, le modalità di controllo non sono ancora perfettamente definite, ed è probabile che verranno specificate con un successivo dpcm. Da notare tuttavia una differenza fondamentale tra i controlli demandati al medico competente e quelli affidati al datore di lavoro.

Intanto la distinzione essenziale è tra i lavoratori per i quali vige l’obbligo di vaccinazione (ovvero al momento solo i lavoratori del comparto sanitario) e quelli per cui vige l’obbligo di green pass. Anche se in molti, soprattutto tra le file dei no vax, sostengono che sia sostanzialmente la stessa cosa, nella realtà dei fatti non lo è, poiché una cosa è imporre un vaccino, altra cosa è imporre un documento che si può ottenere anche senza sottoporsi al vaccino (almeno nella teoria).

Green pass viola la privacy?

Anche dal punto di vista giuridico fa differenza. Mentre la condizione di vaccinati o meno può essere controllata solo dal medico competente, che definisce se un lavoratore è o meno idoneo alla mansione, poiché il datore di lavoro non può trattare dati sanitari, il controllo del green pass può essere effettuato anche, come di fatto stabilisce il decreto, dai presidi delle scuole o dai datori di lavoro.

Questo perché, lo ricordiamo, il green pass non rivela dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR (dati sanitari o cosiddetti sensibili), ma semplicemente attesta, mediante una spunta verde, se la persona possiede o meno il pass.

Un ultimo tentativo di resistenza da parte del popolo no vax e no pass è stato definitivamente bocciato poche ora fa dal Consiglio di Stato, che ha respinto in sede cautelare un ricorso già deciso dal Tar Lazio con pronuncia n. 4281/2021, confermando la decisione del primo grado e, uniformandosi ai Tribunali di merito ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il Consiglio, decidendo in secondo grado, ha ribadito la validità e l’efficacia delle disposizioni attuative del sistema incentrato sulla certificazione verde Covid-19, respingendo la richiesta presentata da quattro cittadini non vaccinati che accusavano il Governo di non rispettare la disciplina europea sulla protezione dei dati ed in particolare di quelli sanitari, appartenenti alle cosiddette categorie particolari ex art. 9 GDPR.

>> Si legga anche: “Il garante privacy ha dato parere favorevole al green pass Covid-19”

Nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse dei singoli ed il loro diritto ad auto determinarsi, che rimane intoccabile, e l’interesse pubblico alla salute ed alla sicurezza, così come previsto anche dall’art. 32 della Costituzione, è quest’ultimo a prevalere secondo il Consiglio, per cui non sussisterebbe l’attualità del pregiudizio, lamentata dai ricorrenti, essenziale per emettere il provvedimento in via cautelare. All’interesse collettivo della salute e della sicurezza dei cittadini si aggiunge la necessità della ripresa economica e sociale delle attività, altro motivo in base al quale il Consiglio ha respinto il ricorso.

Il merito della causa potrà essere ulteriormente esaminato, alla luce delle disposizioni previste dal Reg. UE 679/2016 in tema di protezione e sicurezza dei dati personali, ma al momento la strada del Governo sembra tracciata e prosegue senza alcuna interferenza.

Esenti dall’obbligo di presentare il green pass

Al momento, dunque, risultano esenti da obbligo di presentazione solo le attività culturali, sportive, sociali e ricreative, ma lo stesso decreto prevede che entro il 30 settembre prossimo, il Comitato tecnico scientifico, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, si pronuncerà in merito all’estensione dell’obbligo del green pass anche per queste attività.

Nessuno può prevedere il futuro, ma se ad oggi dovessi piazzare i miei dieci centesimi, direi che non ci sono troppi dubbi su quale sarà la decisione definitiva.

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Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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Avv. Luisa Di Giacomo

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