Green pass e rientro in presenza nella PA: ecco le nuove regole

Redazione 13/10/21
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A partire dal 15 ottobre i dipendenti pubblici dovranno rientrare in ufficio dopo un lungo periodo di smartworking dovuto all’emergenza sanitaria. L’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella PA, come stabilito dal dPCM del 23 settembre.

Al fine di fornire indicazioni precise per le PA e i dipendenti pubblici, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato un decreto recante le indicazioni operative per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha redatto delle linee guida sull’obbligo ed esibizione del green pass nelle PA.

Leggi anche le FAQ su green pass e ritorno in ufficio nelle PA

Ogni amministrazione ha pochi giorni per adottare le misure organizzative necessarie per effettuare i controlli sul possesso del green pass e assicurare da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office).
A tal proposito sia il decreto del ministro Brunetta che le linee guida di Draghi suggeriscono di prevedere la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita dei dipendenti e di apertura al pubblico degli sportelli, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi, per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria e per garantire la più ampia utilizzazione degli sportelli al pubblico.

Vediamo di seguito quali sono le nuove regole da rispettare per i dipendenti pubblici e per le amministrazioni.

Indice:

Green pass per accedere al lavoro

Il lavoratore a partire dal 15 ottobre 2021, per accedere al luogo di lavoro, dovrà essere in possesso ed esibire il green pass. Tale obbligo non vale per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Come stabilito nelle linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, ricordiamo che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione e che lo smartworking non è uno strumento per eludere l’obbligo del green pass.

Sono soggetti all’obbligo del green pass anche coloro che accedono ai luoghi di lavoro delle PA per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Si pensi, per esempio, ai dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, o ancora personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine).

Gli utenti degli uffici pubblici non sono obbligati a possedere ed esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici.
I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Chi controlla il green pass?

Il decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro nella PA deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente. Il dirigente può anche delegare il controllo del green pass a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Come avviene il controllo?

L’accertamento del possesso del green pass può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici.

Nel caso il lavoratore sia senza green pass valido o si rifiuti di esibirlo all’ingresso del luogo di lavoro, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore di accedere alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
A questo punto, il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso ma successivamente, ed emerga che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde, il personale dovrà essere:

  1. allontanato dalla sede di servizio,
  2. sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021,
  3. sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione del green pass, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Nel caso in cui l’accertamento del possesso del green pass non avvenga all’accesso al luogo di lavoro, il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Per gli esenti al vaccino come avviene il controllo?

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale e muniti del certificato medico di esenzione, il decreto anticipa che è in corso la predisposizione dell’applicativo per effettuare il controllo mediante lettura del QRCODE.
Fino a quando non sarà attivo l’applicativo, gli esenti non potranno essere soggetti ad alcun controllo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza.
Resta ferma la possibilità per il Medico competente, se autorizzato dal dipendente, di informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Quali sono le sanzioni?

Il dipendente pubblico che risulti privo del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro o in un controllo successivo, non può accedere all’ufficio e deve essere tempestivamente allontanato. Il dipendente è considerato assente ingiustificato e non gli sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Ciò comporta conseguenze disciplinari, ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.

La sanzione prevista va da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di green pass.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.


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