Gli interventi per il sociale

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L’articolo 38 della Costituzione prevede una rete di tutela sociale, attraverso la previsione di diritti di assistenza, previdenza, salute ed istruzione professionale, dispone che: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.

L’assistenza sociale spetta a tutti coloro che vertono in condizioni di bisogno, si tratta della garanzia dei mezzi e degli strumenti necessari per vivere dignitosamente.

Il diritto costituzionale dell’assistenza sociale trova attuazione nel sistema integrato d i interventi e servizi sociali come definiti dall’articolo 1 legge n. 328/2000 il quale prevede che La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Ai sensi della legge n. 328/2000 hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, e gli stranieri. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza.

L’emergenza epidemiologica ha portato numerose problematiche, tra le quali emergono, in particolare quelle di carattere sociale. È, pertanto, innalzata l’attenzione del legislatore verso la tutela di situazioni di disagio e verso potenziali o attuali situazioni di povertà sociale e di necessità.

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Il reddito di emergenza

Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM (REM d.l. 104).

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto, poi, due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020 (REM d.l. 137).

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è, dunque, riconosciuto un sostegno al reddito di carattere straordinario, denominato Reddito di emergenza.

Il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti cumulativi di essere residenti in Italia, di avere un valore del reddito inferiore ad una determinata soglia, di avere un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore ad un determinato valore ed un valore ISEE inferiore a 15 mila euro.

Gli interventi a sostegno delle famiglie

Oltre al sostegno al reddito, sono previste misure volte a sostenere la famiglia, come per esempio la Carta della famiglia. Come previsto dall’articolo 90 bis del D.L. Cura Italia n.18/2020, tale strumento è destinato alle famiglie con almeno un figlio a carico. Per l’anno 2020, considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19, il Governo ha disposto che possano ottenere la Carta tutte le famiglie con almeno un figlio a carico.

Inoltre, l’articolo 105 del D.L. Rilancio n.34/2020 ha previsto, come sostegno alle famiglie a valere sul Fondo per le politiche della famiglia che una quota di risorse sia destinata ai comuni, per finanziare iniziative volte a accrescere o il servizio di centri estivi o progetti volti a potenziare la povertà educativa.

Le misure di solidarietà alimentare

L’art. 2 del Decreto Ristori-ter prevede “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponendo, in particolare, Misure urgenti di solidarietà alimentare.

La norma afferma che “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”.

I Comuni sono tenuti ad utilizzare le risorse nel rispetto dei vincoli disposti dalla disciplina nazionale e pertanto le risorse sono necessariamente destinate all’acquisto e alla successiva erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da parte degli utenti.

La giurisprudenza ha precisato, tuttavia, che tali prestazioni non sono misure assistenziali ordinarie, ovvero volte a sostenere tout court il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario, quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute ed il diritto alla tutela sociale.

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Dott.ssa Laura Facondini

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