Gli arresti domiciliari

Scarica PDF Stampa
Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale disposta in presenza di gravi indizi di colpevolezza dell’imputato e altre esigenze cautelari.

Una misura coercitiva e custodiale, prevista e disciplinata dall’articolo 284 del codice di procedura penale

In che cosa consistono gli arresti domiciliari

Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive che l’imputato non si deve allontanare da casa sua o da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza, oppure, dove istituita, da una casa famiglia protetta.

 

Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

 

La persona sottoposta agli arresti domiciliari deve restare nel perimetro delle mura domestiche o degli altri siti di esecuzione della misura e, se lo ha espressamente disposto il giudice, non può utilizzare internet, il telefono e altri mezzi di comunicazione a distanza e non può ricevere altre persone.

Coloro che sono sottoposti agli arresti domiciliari per la legge si considerano in custodia cautelare.

Il luogo scelto e le esigenze della persona offesa

La scelta del luogo nel quale dovrà essere scontata la pena degli arresti domiciliari deve essere fatta dal giudice, il quale deve essere molto scrupoloso.

Non è possibile limitarsi a valutare le esigenze dell’indagato ma devono essere sempre assicurate le esigenze di tutela della persona offesa dal reato per il quale si procede, che hanno il carattere della priorità.

I permessi per coloro che sono agli arresti domiciliari

Esistono determinate situazioni che possono rendere necessario un allontanamento del soggetto dal luogo prescritto, anche se per un periodo di tempo molto breve.

In presenza di determinate e provate motivazioni e con un’istanza presentata all’autorità giudiziaria competente, l’imputato che sta scontando la pena degli arresti domiciliari può usufruire di permessi che gli consentano di allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario al compimento delle incombenze.

La casistica di situazioni che possono dare luogo alla concessione di permessi è molto ampia.

Ad esempio, il soggetto che deve fare la spesa o recarsi in farmacia o provvedere a specifiche  indispensabili esigenze di vita, oppure, la persona che si deve sottoporre a visite mediche, a sedute ambulatoriali dall’odontoiatra o a un programma di recupero per tossicodipendenti.

Durante gli arresti domiciliari possono essere concessi all’imputato dei permessi per svolgere un’attività di lavoro oppure per accompagnare i figli a scuola, se non ci dovesse essere qualcuno nessun altro che abbia la disponibilità per farlo e non ci fossero i mezzi economici necessari per assumere qualcuno che lo faccia dietro compenso.

I contatti con il mondo esterno

La persona sottoposta agli arresti domiciliari è privata della libertà personale allo stesso modo nel quale lo è di un detenuto.

L’imputato, in modo da salvaguardare l’inalienabile diritto di difesa, può sempre comunicare con il suo avvocato, ma il giudice, quando ordina gli arresti domiciliari, può limitare, anche in modo incisivo, i contatti con il mondo esterno della persona sottoposta alla misura coercitiva.

Il giudice può vietare all’imputato di ricevere persone.

Le visite possono essere escluse nei confronti di chiunque oppure o il divieto può essere relativo a  determinati soggetti.

Può vietare di comunicare con altri, salvo che con coloro che abitano con lui o gli prestano assistenza.

In queste ipotesi, ad essere precluso è sia contatto di persona sia l’interloquire con altri soggetti di persona, attraverso il telefono oppure con mezzi informatici.

In qualità di mezzi di comunicazione, non possono essere utilizzati neanche i social network, possono essere utilizzati a scopi conoscitivi.

Le indispensabili esigenze di vita

Esistono determinate esigenze di vita considerate indispensabili che legittimano l’autorizzazione del  giudice all’allontanamento dell’imputato dal luogo nel quale viene eseguita la misura degli arresti domiciliari per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento dei bisogni stessi.

In base a un’interpretazione estensiva del comma 3 dell’articolo 284 del codice di procedura penale, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che le indispensabili esigenze di vita possano includere il soddisfacimento di bisogni di natura religiosa, il mantenimento delle relazioni familiari e sociali e l’espletamento delle funzioni genitoriali e che, in coerenza con il dettato costituzionale relativo alla valorizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo, l’autorizzazione all’allontanamento possa essere disposta sia per assicurare la sopravvivenza fisica della persona, sia per soddisfare bisogni di carattere spirituale, come il trascorrere del tempo al di fuori delle mura domestiche con il figlio minorenne.

Il divieto degli arresti domiciliari

Anche se gli arresti domiciliari debbano rispetto  essere preferiti rispetto alla custodia cautelare in carcere, non sempre possono essere concessi.

La misura è esclusa se l’imputato, nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, sia stato condannato per il reato di evasione.

Resta lo stesso la possibilità, per il giudice, di ritenere che il fatto in questione sia di lieve entità e che, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari.

Un altro divieto di applicazione della misura degli arresti domiciliari è contenuta all’articolo 275 del codice di procedura penale.

La norma dispone che non è possibile applicare la misura, e neanche la custodia cautelare in carcere, se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

I controlli

Durante gli arresti domiciliari, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono controllare in qualunque momento, anche di loro iniziativa, che l’imputato si attenga alle prescrizioni che gli sono state imposte.

Il giudice, quando dispone questa misura cautelare, deve prescrivere le misure di controllo con mezzi elettronici oppure altri strumenti tecnici, salvo quando la natura e il grado delle esigenze cautelari da soddisfare le facciano sembrare superflue.

Nei confronti di coloro che negano il loro consenso all’adozione dei mezzi e strumenti in questione, viene disposta l’applicazione della custodia cautelare.

L’imputato deve accettare i mezzi e gli strumenti di controllo oppure deve negare la loro applicazione con una dichiarazione espressa che dovrà rendere all’ufficiale oppure all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura e, se accetta, deve agevolare le relative procedure di installazione.

Volume consigliato

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento