Giurisprudenza societaria della Corte di cassazione

Redazione 09/05/03
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Sentenza 13571 del 17-09-2002

Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Nomina – Provvedimento giurisdizionale – Efficacia – Conferimento di una qualità giuridica – Eventuale pregiudizio dei diritti del terzo dipendente dal conferimento della qualifica in altro processo – Rimedi – Intervento nel giudizio di appello ovvero opposizione di terzo – Possibilità di contestare le modalità del conferimento della qualità nel giudizio introdotto dal liquidatore – Esclusione

Poichè il conferimento con provvedimento giudiziale della qualifica di liquidatore (nella specie, di una società semplice) integra una “qualità giuridica” assimilabile allo “status” agli effetti funzionali della sua efficacia “erga omnes”, il terzo che ritenga di aver subito un pregiudizio da tale nomina può far valere le sue ragioni intervenendo nel giudizio di impugnazione ex art. 344 cod. proc. civ. o spiegando opposizione di terzo avverso il provvedimento di nomina, ma, ove non abbia sperimentato tali rimedi, non può poi contestare le modalità di acquisizione della qualità di liquidatore nel giudizio nel quale sia stato convenuto dal liquidatore medesimo.

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Sentenza 13063 del 09-09-2002

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio – Recesso del socio – Società in genere – Società di persone – Società di fatto – Scoglimento della società – Per volontà unanime dei soci ex art. 2272 n. 3 cod. civ. – Natura ed effetti – Dichiarazione del socio di recedere per giusta causa ex art. 2285 secondo comma cod. civ. – Natura ed effetti – Equiparazione della proposta di scioglimento o alla adesione della volontà manifestata dagli altri soci – Esclusione

La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell’art. 2285 cod. civ. determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale con il conseguente diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde soltanto dei debiti sociali già sorti. Pertanto, contrariamente a quanto avviene nei contratti a prestazione corrispettive in relazione alla risoluzione per mutuo dissenzo, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in cui i contraenti perseguono uno scopo comune non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società, proposta, ai sensi dell’art,. 2272 lett. C) cod.civ., dagli altri soci, in quanto l’accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all’esito dell’integrale estinzione dei debiti sociali esistenti.

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Sentenza 12361 del 22-08-2002

Scioglimento – Cause – Morte di un socio – Eredi – Assunzione della qualità di socio – Esclusione – Potere di rappresentare la società in capo all’erede del socio defunto – Esclusione

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli eredi del defunto liquidatore della società, i quali, stante la intrasmissibilità “iure hereditario” di una situazione personale (quale è, nel caso di specie, la qualifica del defunto di liquidatore di una società semplice) non subentrano nella posizione di socio del defunto e rimangono persone del tutto estranee al rapporto sociale, alle quali non può competere quindi la rappresentanza, nè sostanziale nè processuale, della società stessa.

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Sentenza 8276 del 07-06-2002

Organi assembleari – Mancata previsione normativa – Irrilevanza – Costituzione da parte dei soci – Legittimità – Conseguenze in tema di validità delle delibere

La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci – qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio “consenso” nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257 comma 2, 2258 comma 2, 2322 comma 2 – la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all’unanimità ovvero a maggioranza. Ne consegue che l’adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali – da ritenersi del tutto legittimo – comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l’applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talchè, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all’art. 2252 c.c., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz’altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.

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Sentenza 15197 del 29-11-2001

Esclusione del socio – Società semplice – Gravi inadempienze ex art. 2287 cod. civ. – Applicabilità – Fondamento

Alla società in accomandita semplice è applicabile, in virtù del rinvio, operato dall’art. 2315 cod. civ., alla disciplina concernente le società in nome collettivo, ivi comprese quelle semplici – rinvio subordinato dalla stessa norma codicistica alla compatibilità di detta disciplina con la particolare struttura delle società in accomandita semplice – la normativa di cui agli artt. 286 e 2287 cod. civ., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclusione dello stesso è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Tale disposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità, neanche nella ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario -, con la struttura particolare della società in accomandita semplice, caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumerne l’amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, essendo la descritta disciplina conciliabile con i poteri di controllo di cui il socio accomandante dispone

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Sentenza 5809 del 19-04-2001

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio – Liquidazione della quota – Morte di un socio – Onere della prova del valore della quota – Parziale adempimento – Conseguenze – potere del giudice di merito

L’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, dei dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. In caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice del merito può disporre consulenza tecnica d’ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni, di una particolareggiata motivazione o di un’analitica confusione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte.

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Sentenza 2111 del 14-02-2002

Costituzione – Società straniera costituita con capitale italiano da cittadini italiani oppure da società nazionale – Sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma introdotta con la legge 218 del 1995 – Legge applicabile – Era quella dello Stato in cui la società risultava costituita

Già nel sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma introdotta con la legge 31 maggio 1995, n. 218 – che nell’art. 25 detta esplicitamente il principio secondo cui le società, – come gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui sono state costituite – l’art. 2505 del codice civile, abrogato dalla stessa legge 218/1995, stabiliva per implicito, pur se soltanto in negativo, la disciplina delle società straniere. La norma ora abrogata stabiliva, cioè, che non erano assoggettate alla legge italiana le società costituite all’estero e non aventi nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, né l’oggetto principale dell’impresa esercitata.

Conseguentemente neppure il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte (che l’art. 25 della legge emanata nel 1995 esplicitamente vuole disciplinata dalla legge regolatrice dello Stato in cui l’ente risulti costituito) poteva trovare riferimento nella legge italiana.

Nello stesso sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma del 1995 tale implicita statuizione non poteva essere esclusa dalle circostanze che una società straniera fosse stata costituita con capitale italiano, da cittadini italiani oppure da società nazionale, cioè da società costituita – e con sede – in Italia. Circostanze, queste, del tutto irrilevanti al fine della identificazione della norma regolatrice.

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Sentenza 8704 del 26-06-2001

Responsabilità dei soci – Responsabilità per le obbligazioni sociali – Limitazione ai soli autori di atti di gestione – Esclusione – Estensione a tutti i soci – Fondamento – Patti limitativi – Ammissibilità – Esclusione

Nelle società di fatto, in virtù del richiamo alla disciplina della società semplice, tutti i soci, e non i soli autori di atti di gestione, rispondono ai sensi dell’art. 2297 cod. civ. delle obbligazioni sociali, l’irregolarità della società trovando sanzione nella inopponibilità dei patti limitativi, consentita, invece, ai soci della società in nome collettivo.

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Sentenza 3052 del 02-03-2001

Capitale sociale – Delibera di aumento – Fondata sulla consapevole falsità dei relativi presupposti – È nulla – Utilizzabilità dello strumento della correzione – Esclusione

La delibera di aumento del capitale sociale di una società fondata sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico volta a conservare, anche a tutela dei terzi, la veridicità dei presupposti dell’agire sociale ed è perciò nulla ai sensi dell’art. 2379 del codice civile.

In tali ipotesi non è utilizzabile lo strumento della correzione previsto dall’art. 2343, comma ultimo, dello stesso codice, che ha funzione di rimedio interno ai meri errori di stima fatti dai consulenti tecnici.

I giudici di legittimità, cosí pronunciandosi, hanno confermato una sentenza della corte d’appello di Roma, dichiarativa della nullità di una delibera con cui era stato aumentato il capitale di una società da 900 milioni a circa due miliardi mediante conferimento di un’azienda comprendente un immobile nella cui stima non si era tenuto conto dell’incidenza di un’ipoteca per un miliardo.

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Sentenza 7163 del 25-05-2001

Imprese artigiane – Albo – Cancellazione – Decisioni della cassa provinciale artigianale sui requisiti – Impugnazioni – È competente il Tribunale

Le decisioni della cassa provinciale artigianale sui requisiti dell’impresa artigiana hanno effetto vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili secondo l’articolo 7 di tale legge.

Questa disposizione, infatti, dopo aver previsto che contro le deliberazioni della commissione provinciale per l’artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l’artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati – contempla che le decisioni della commissione regionale per l’artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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Sentenza 3671 del 14-03-2001

Società personale – Costituita da due soli soggetti – Morte di uno di essi – Liquidazione della quota agli eredi – Applicabilità – Partecipazione degli eredi alla liquidazione della società – Esclusione

L’evento della morte di un socio nell’ipotesi di società personale costituita da due soli soggetti è disciplinata dagli artt. 2272, n. 4, e 2284 del codice civile. La prima norma prevede lo scioglimento della società quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; la seconda contempla il caso della morte del socio e trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, anche quando la società personale sia composta da due soli soci.

L’art. 2284 stabilisce esattamente che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci “gli altri devono liquidare la quota agli eredi”, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli stessi eredi e questi vi consentano.

La Corte ha osservato che il legislatore, pur usando una formula letterale riferibile a piú soci superstiti (ipotesi piú frequente), non ha escluso che la norma si applichi anche nel caso di morte di uno dei due soci che compongono la società. Del resto, come ha ancora osservato la Corte, dovendosi attribuire alla norma portata tale da comprendere tutte le possibili ipotesi, il testo di essa non poteva essere formulato se non con riferimento all’ipotesi piú ampia, necessariamente assorbente di quella piú limitata.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sentenza 5716 del 19-04-2002

Scioglimento – Liquidazione – Bilancio finale – Deposito – Iscrizione presso il registro delle imprese – Reclamo del singolo socio – Termine di proposizione – Decorrenza – Dall’avvenuto deposito presso il registro delle imprese – Configurabilità – Dalla data della comunicazione al socio – Esclusione

La decorrenza del termine di tre mesi per proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione di una SRL previsto dall’art. 2453 c.c. decorre dalla data del deposito del bilancio stesso presso il registro delle imprese, non avendo il legislatore previsto, per le società di capitali, alcun onere di comunicazione ai soci del bilancio finale di liquidazione (come invece sancito in tema di società in nome collettivo dall’art. 2311 c.c.)

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Sentenza 2776 del 26-02-2002

Organi sociali – Irregolarità di amministratori e sindaci – Denunzia al tribunale – Provvedimenti ex art. 2409 cod. civ. – Reclamo – Decisione della Corte di appello – Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Fondamento

In tema di provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società), i decreti pronunciati dalla Corte di appello a seguito di reclami avverso le statuizioni del tribunale sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso. Essi sono perciò privi del requisito della decisorietà e dell’attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che quand’anche non altrimenti impugnabili, detti decreti non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

SOCIETÀ PER AZIONI

Sentenza 10144 del 12-07-2002

Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Surrogatoria – Condizioni e presupposti – Inerzia del debitore – Diritto di recesso “ex” art. 2437 cod. civ. – Esercitabilità in via surrogatoria dal creditore – Esclusione – Fondamento

L’esercizio del potere surrogatorio è escluso per i diritti connessi con una qualità del loro titolare; ne consegue che il diritto di recesso da una società per azioni, essendo strettamente personale al socio, non può essere esercitato in via surrogatoria, “ex” art. 2900 cod. civ., dal creditore particolare di lui.

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Sentenza 10144 del 12-07-2002

Costituzione – Modi di formazione del capitale – Modificazioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Recesso del socio dissenziente – Diritto di recesso – Legittimazione del creditore pignoratizio – Esclusione – Conservazione in capo al socio debitore – Sussistenza – Modi di tutela del creditore pignoratizio – Individuazione

Il creditore pignoratizio delle azioni – ancorchè, ai sensi dell’art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all’estero – non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d’altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all’istituto della vendita anticipata “ex” art. 2795 cod. civ.

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Sentenza 9828 del 05-07-2002

Organi sociali – Irregolarità di amministratori e sindaci – Denunzia al tribunale – Procedimento – Provvedimenti – Spese del procedimento – Pronuncia – A carico delle parti processualmente soccombenti – Legittimità – Condizioni e limiti – Spese per eventuale ispezione giudiziale della società – Parte onerata – Socio denunciante

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società a responsabilità limitata o per azioni di cui all’art. 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate – partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società -, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti.

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Sentenza 9815 del 05-07-2002

Organi sociali – Amministratori – Responsabilità – Verso i creditori sociali – Momento di proponibilità dell’azione di responsabilità – Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti – Art. 2394, secondo comma, c.c. – Interpretazione – Decorrenza della prescrizione dell’azione – Termine – Individuazione – Fattispecie relativa ad azione proposta da procedura concorsuale

In tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del secondo comma dell’art. 2394 c.c. (secondo cui “l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”) non va interpretata nel senso che la manifestazione dell’insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio “beneficium excussionis”, bensì nel senso che l’insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell’ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s’è manifestato lo stato d’insolvenza della società.

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Sentenza 9231 del 25-06-2002

Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Nomina – Decreto del presidente del tribunale Attodi volontaria giurisdizione – Natura decisoria – Esclusione – Anche in caso di disaccordo tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento – Conseguenze – Ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. – Ammissibilità – Esclusione

Il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di capitali ai sensi dell’art. 2450, terzo comma, cod. civ., non e’ suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un’indagine sommaria e condotta “incidenter tantum”, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.

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Sentenza 7465 del 21-05-2002

Società di capitali composta da due soli soci entrambi amministratori – Qualità di socio ed amministratore – Compatibilità con la qualifica di lavoratore subordinato – Condizioni

La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio – dirigente alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.

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Sentenza 6544 del 07-05-2002

Atti compiuti dalla società – Interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale – Tutela – Limiti – Azione di nullità di negozio posto in essere da una società – Legittimazione attiva – Spettanza in capo alla società stessa – Sussistenza – In capo al socio – Esclusione

Con riguardo agli atti compiuti da una società di capitali, il socio riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai propri rapporti interni con l’ente, mentre, nei rapporti esterni, detta tutela è solo indiretta e mediata, non essendo egli portatore di un interesse autonomo rispetto a quello della società, ma solo riflesso. Ne consegue che l’azione di nullità di un negozio posto in essere da una società può essere esercitata solo dall’ente stesso, e non dal socio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la legittimazione attiva di una società, che aveva acquistato la maggioranza delle azioni di altra società, all’azione di nullità con riferimento a due contratti con i quali un immobile era stato alienato da quest’ultima società ad un’altra, in quanto destinati a spogliare l’ente alienante del suo patrimonio, e conseguentemente a vanificare la partecipazione in essa dell’attrice).

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Sentenza 6526 del 07-05-2002

Organi sociali – Amministratori – Nomina del consiglio di amministrazione con il precedente amministratore come componente – Effetti – Revoca implicita dell’amministratore unico dalla precedente carica – Sussistenza – Fondamento – Conferimento, allo stesso, delle funzioni di amministratore delegato – Rilevanza – Esclusione – Conseguenze – Diritto al risarcimento del danno – “Ex” art. 2383, terzo comma, cod. civ. – Condizioni

La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest’ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile – dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell’uno e nell’altro caso – una continuità soggettiva nell’attività gestoria qualora all’organo monocratico si sostituisca l’organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all’amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, cod. civ.

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Sentenza 5850 del 22-04-2002

Costituzione – Modi di formazione del capitale – Modificazioni dell’atto costitutivo – Contenuto delle modificazioni – Recesso del socio dissenziente – Rimborso delle azioni – Liquidazione – Nelle società non quotate in borsa – Riferimento al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio – Nozione – Fondamento

Per le società non quotate in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma dell’art. 2437, primo comma, cod. civ., con riferimento alla situazione patrimoniale della società risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, per esso intendendosi – stante la finalità della norma, consistente nella necessità di liquidare in favore del socio una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società – non già l’ultimo bilancio approvato, ma il bilancio relativo all’ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso.

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Sentenza 2906 del 27-02-2002

Organi sociali – Amministratori – Responsabilità – Responsabilità dell’amministratore di società di capitali per ritardo nella richiesta di fallimento – Configurabilità – Occultamento della situazione debitoria da parte di precedente amministratore – Efficacia esimente per il nuovo amministratore consapevole del dissesto della società – Esclusione

La responsabilità dell’amministratore di società di capitali per il ritardo nell’adozione delle misure necessario a contenere le perdite e per la mancata richiesta di fallimento nonostante la vistosità ed irreversibilità del dissesto non viene meno per effetto della responsabilità del precedente amministratore nell’aver occultato detto stato, una volta che di questo egli abbia avuto contezza.

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Sentenza 2716 del 25-02-2002

Bilancio – Redazione – Fusione per incorporazione – Disavanzo di fusione – Nozione

Nell’ipotesi in cui una società incorpori altra società da essa interamente o parzialmente posseduta, il disavanzo di fusione esprime la differenza tra il valore del patrimonio netto dell’incorporata ed il prezzo pagato per l’acquisto delle partecipazioni che lo rappresentano: la sua utilizzazione è diretta a “riallineare” il valore contabile del patrimonio netto dell’incorporata al costo delle partecipazioni, facendo emergere valori, come quello relativo all’avviamento, che nel bilancio di esercizio dell’incorporata non erano stati, né potevano essere, considerati.

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Sentenza 2111 del 14-02-2002

Rapporti con i terzi – Obbligazioni sociali – Unico azionista – Società estera controllata da società italiana in qualità di unico azionista – Responsabilità ex art. 2362 – Esclusione – Fondamento (fattispecie anteriore alla novella 218/95)

Pur nella vigenza del sistema di diritto internazionale privato preesistente alla riforma di cui alla legge 218/95, il disposto, dell’abrogato art. 2505 c.c., nello stabilire che le società, straniere (e cioé quelle costituite all’estero e non aventi, nel territorio dello Stato, né la sede dell’amministrazione né l’oggetto principale dell’impresa) non erano assoggettate alla legge italiana, andava interpretato nel senso che il regime della responsabilità per le obbligazioni da esse assunte non poteva trovare riferimento nella legge italiana, e ciò a prescindere dalla circostanza che, come nella specie, la società estera risultasse costituita con capitali italiani e da soggetto italiano, con la conseguenza che la norma di cui all’art. 2362 c.c. dettata in tema di responsabilità dell’unico azionista, poteva essere legittimamente invocata dal creditore della società estera a condizione che, nella legislazione dello Stato di appartenenza della medesima (nella specie, la Liberia), esistesse una norma analoga a quella posta dall’ordinamento italiano.

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Sentenza 809 del 24-01-2002

Organi sociali – Rappresentanza della società – Limitazioni dei poteri dell’organo rappresentativo risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo oppure stabilite dal consiglio di amministrazione – Potere del terzo di far valere tali limitazioni – Insussistenza

Il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell’organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione, perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l’organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto dagli artt. 2384 e 2384 bis del codice civile, secondo i quali l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti non è opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della società.

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Sentenza 329 del 12-01-2002

Organi sociali – Amministratori – Compatibilità con la qualifica di lavoratore subordinato della società – Condizioni – Svolgimento di attività rispettivamente diverse – Necessità – Conseguenze in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto le funzioni proprie di una carica sociale

La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Nell’ipotesi in cui la suddetta diversità non sussista e si verifichi l’attribuzione soltanto delle funzioni proprie del rapporto organico la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto tali funzioni non esclude il diritto al compenso eventualmente pattuito in favore degli amministratori della società.

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Sentenza 15732 del 13-12-2001

Bilancio contenuto – Criteri di valutazione – valore di avviamento – Art. 2427 cod. civ. nella formulazione anteriore al 1991 – Avviamento Iscrizione fra le poste attive del bilancio – Legittimità – Condizioni – Conseguenze in caso di fusione per incorporazione

L’art. 2427 del codice civile (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 127 del 1991) impediva alle società l’iscrizione in bilancio soltanto del proprio avviamento “originario” ed “autoprodotto” e consentiva, invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale titolo, l’iscrizione dell’avviamento “derivato”, cioè frutto dell’acquisizione di una azienda, sempre che per tale avviamento fosse stato pagato un corrispettivo. Pertanto, anche nel caso di fusione per incorporazione non si può escludere che una parte del costo dell’operazione sia imputabile al valore dell’avviamento, e quindi che il costo dell’acquisito avviamento sia iscrivibile in bilancio.

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Sentenza 14865 del 23-11-2001

Organi sociali – Amministratori – Nomina – Sindacati di voto – Patto parasociale relativo alla nomina di amministratori societari – Nullità “ipso facto” Configurabilità – Esclusione – Fondamento

I patti parasociali (e, in particolare, i cd. sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti-opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere “parasociale” e, conseguentemente, l’esclusione della relativa invalidità “ipso factio”) sicché non é legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, ne, quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio cosi, assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo) poiché al socio non e, in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto.

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Sentenza 14865 del 23-11-2001

Organi sociali – Amministratori – Nomina – Sindacati di voto – Patti parasociali relativi alla nomina di amministratori societari – Durata indeterminata – Nullità – Esclusione

In tema di contratti cosiddetti “parasociali”, il patto in virtù del quale alcuni soci di una S.P.A. si vincolino a fare si, che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all’atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società non é nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare. liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo, quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario.

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Sentenza 14629 del 21-11-2001

Costituzione – Modi di formazione del capitale – Delle azioni – Patto parasociale – Oggetto – Aumento di capitale sociale – Efficacia vincolante – Per i soci contraenti – Configurabilità – Per la società – Esclusione

In tema di società per azioni, il patto cd. “parasociale” con il quale alcuni soci concordino tra loro condizioni e modalità di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale vincola, per definizione, esclusivamente i soci contraenti, e non anche la società che e’, rispetto al patto stesso, terza.

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Sentenza 12094 del 27-09-2001

Controllo esterno di una società su altra – Configurabilità – Criteri – Accertamento – Spettanza al giudice di merito – Incensurabilità in cassazione – Limiti – Abuso della situazione di controllo, causativo di danni alla società controllata – Relativo accertamento – Questione di fatto – Apprezzamento riservato al giudice di merito – Incensurabilità in cassazione – Limiti

La configurabilità del controllo esterno di una società su di un’altra (quale disciplinata dal primo comma, n. 3, dell’art. 2359 cod. civ. nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 127 del 1991 e consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtul di particolari vincoli contrattuali), postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata; l’accertamento della esistenza di tali rapporti, così come l’accertamento dell’esistenza di comportamenti nei quali possa ravvisarsi un abuso della posizione di controllo tale da convertire una situazione di per sé non illecita nel contesto della vigente disciplina codicista in una condotta illecita causativa di danno risarcibile, costituisce indagine di fatto, rimessa, come tale, all’apprezzamento del giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo per aspetti di contraddizione interna all’iter logico formale della decisione, ovvero per omissione di esame di elementi determinanti per la decisone stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti di una società facente capo ad un noto stilista e dello stesso in proprio, da alcune società, asseritamente controllate dalla prima, che, su licenza di questa, producevano capi di abbigliamento con la griffe di detto stilista, al fine di far valere la responsabilità aquiliana della società pretesa controllante e del suo amministratore per avere, con il recesso dai contratti stipulati con le attrici, asseritamente concretante un abuso di posizione di controllo, provocato il dissesto delle stesse).

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Sentenza 11186 del 22-08-2001

Organi sociali – Assemblea dei soci – Deliberazioni – Invalide – Convalida – Vizio di convocazione dell’assemblea – Inesistenza della delibera assembleare – Sanatoria – Per effetto della ratifica-rinnovazione assunta con successiva delibera valida – Esclusione

La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l’espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, sicché il vizio che eventualmente inficia la convocazione, rappresentando impedimento a che l’adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta, con conseguente esclusione dell’effetto sanante che l’art. 2378 attribuisce alla deliberazione successiva avente valenza giuridica di ratifica – rinnovazione.

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Sentenza 11161 del 17-08-2001

Rapporti con i terzi – Obbligazioni sociali – Unico azionista – Responsabilità sussidiaria – Subentro nei rapporti sociali – Esclusione

L’art. 2362 c.c. prevede, in caso di insolvenza della società, la responsabilità dell’unico azionista, il quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti della società la cui personalità resta distinta ed autonoma (nella specie, convenuta in giudizio ai sensi dell’art. 2362 c.c. una persona giuridica, divenuta unica azionista di una società di capitali, per il pagamento del compenso di un’attività di consulenza svoltasi in più annate sociali in forza di un accordo con la società medesima, il giudice di merito aveva respinto la domanda ritenendo che dall’esistenza di tale patto non si potesse dedurre l’esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l’azionista unico; in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio).

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Sentenza 7770 del 08-06-2001

Organi sociali – Assemblea dei soci – Presidenza – Assunzione – Qualità di azionista – Necessità Clausola statutaria – Previsione – Portata – Azionista – Incarico a soggetto non azionista di partecipare all’assemblea – Conferimento – Legittimazione di quest’ultimo a presiedere l’assemblea – Sussistenza – Esclusione

La disposione dello statuto di una società per azioni, che preveda che l’assemblea deve essere presieduta da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad ampliare i poteri dello stesso, che, indipendentemente da tale qualità, nel silenzio dell’atto costitutivo o dello statuto, potrebbe ugualmente essere designato a presiedere l’assemblea, ma a limitare i poteri dell’assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell’avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell’art. 2371 cod. civ., dovrà farlo scegliendolo esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto il mandato conferito dall’azionista ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo all’assemblea, non è idoneo a conferire a quest’ultimo anche la legittimazione a presiederla ( nel caso di specie, in virtù di tale principio, è stata ritenuta illegittima la delibera di un’assemblea svoltasi sotto la presidenza di un avvocato, non azionista, cui era stato conferito da un azionista l’incarico di rappresentarlo all’assemblea sociale).

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Sentenza 7736 del 07-06-2001

Organi sociali – Amministratori – Rappresentanza della società – Atti di straordinaria amministrazione ed atti eccedenti i limiti dell’oggetto sociale – Fideiussione prestata dall’amministratore – Inefficacia nei confronti della società – Presupposti

L’inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore postula l’accertamento della estraneità della garanzia all’oggetto sociale della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l’accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell’applicazione dell’art. 2384-bis cod. civ. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C., a fronte di una sentenza di merito che aveva negato l’estraneità all’oggetto sociale della fideiussione e con ulteriore, subordinato ed ipotetico passaggio argomentativo l’opponibilità al terzo dei limiti statutari all’agire dell’amministratore – ha dichiarato inammissibile la censura, per difetto di interesse processualmente tutelato, rivolta a colpire soltanto la seconda e subordinata ragione di decisione, lasciando immune da doglianze la prima statuizione).

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Sentenza 6359 del 08-05-2001

Organi sociali – Irregolarità di amministratori e sindaci – Denunzia al tribunale – Procedimento – Provvedimenti – Spese del procedimento – Onere – A carico del ricorrente – Applicabilità delle norme ex art. 91 e ss. cod. proc. civ. – Esclusione – Limiti – Procedimento di reclamo – operatività del principio – Esclusione

Il principio secondo cui le spese del procedimento di volontaria giurisdizione, promosso ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. per denunciare irregolarità nella gestione di società, restano a carico del soggetto che abbia assunto la relativa iniziativa, mentre si sottraggono alla regole degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., non opera in sede di reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale, profilandosi in tal caso un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, che consente l’identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione del procedimento di impugnazione.

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Sentenza 6078 del 26-04-2001

Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione della società Esclusione- Perdita della legittimazione processuale e sostanziale- Esclusione- Costituzione del liquidatore- Necessità

La messa in liquidazione di una società non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio con la conseguenza che l’intervento del liquidatore e l’eventuale indicazione di un nuovo difensore domiciliatario deve avvenire con atto di costituzione in giudizio, non assumendo rilievo neanche ai fini della notificazione la notizia della sentenza desunta da diverso atto processuale.

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Sentenza 5443 del 11-04-2001

Organi sociali – Amministratori – Responsabilità – Verso la società – Generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul complessivo andamento della gestione della società – Attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori – Influenza sul suddetto dovere di vigilanza – Esclusione – Conseguenze in materia di responsabilità solidale del presidente del consiglio di amministrazione per gli illeciti amministrativi posti in essere da un dirigente della società

L’art. 2392 cod. civ. impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno – come si evince dall’espressione “in ogni caso” di cui al secondo comma – neppure nell’ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, e l’art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una societa’ di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l’illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della societa’ medesima. (Fattispecie in materia di violazioni alla normativa sulla previdenza obbligatoria),.

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Sentenza 4937 del 04-04-2001

Bilancio – Contenuto – Criteri di valutazione – Precetti di chiarezza, completezza e precisione, ai sensi dell’art. 2423 cod. civ., nel testo previgente al DLGS 127/1991- Conseguenze – Obbligo degli amministratori di fornire informazioni intelleggibili, nel bilancio e nei suoi allegati, sul criterio di valutazione di ogni singola posta, – Sussistenza – Rispondenza al vero dei dati o informazioni successive alla redazione del bilancio – Irrilevanza

Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall’art. 2423, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con DLGS 9 aprile 1991,n. 127 gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.

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Sentenza 3052 del 02-03-2001

Organi sociali – Assemblea dei soci – Deliberazioni – Invalide – Delibera di aumento del capitale – Falsi presupposti di fatto – Nullità – Fondamento – Rettifica – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento

La delibera di aumento di captale sociale fondata sulla consapevole falsità dei presupposti di fatto realizza un insanabile contrasto con la norma di ordine pubblico diretta a conservare, anche a tutela, dei terzi, la veridicità dei presupposti dell’agire sociale ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 2379 cod. civ.; in tali ipotesi non è utilizzabile lo strumento di correzione di cui all’articolo 2343 ult. co..a cod. civ. che ha la funzione di rimedio interno ai meri errori della stima effettuata ai sensi dell’articolo 64 cod. proc. civ (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa della nullità della delibera con cui era stato aumentato il capitale sociale da £ 900 Milioni a £ 1.8 miliardi mediante conferimento di un’azienda comprendente un immobile nella cui stima non era stata valutata l’incidenza di un’ipoteca per £ 1 miliardo).

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Sentenza 15599 del 11-12-2000

Delibera assembleare – Partecipazione al voto di socio in conflitto di interessi – Annullabilità – Condizioni

Versa in conflitto di interessi l’azionista che, in una determinata delibera, sia portatore, per conto proprio o altrui, di un interesse personale potenzialmente contrastante con l’interesse delle società. In tale situazione l’art. 2373 del codice civile stabilisce, nel comma 1, che il diritto di voto non può essere esercitato dal socio; nel comma 2 dispone poi che, se il socio non si è astenuto dal voto, la deliberazione, qualora possa arrecare danno alla società, è impugnabile, a norma del successivo 2377,se, senza il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Il collegamento esistente tra le due disposizioni dell’articolo 2373 importa che l’elemento giuridicamente essenziale, ai fini dell’invalidità della delibera, è costituito dall’idoneità potenziale della delibera a ledere gli interessi sociali.

Per altro, la delibera adottata col voto del socio in conflitto d’interessi non è senz’altro annullabile, essendo necessario che ricorrano due ulteriori condizioni:

a) che il suo voto sia stato determinante (cosiddetta “prova di resistenza”);

b) che la delibera possa arrecare un danno alla società.

In difetto quest’ultima condizione, la delibera resta inattaccabile, quand’anche approvata col voto determinante del socio in conflitto d’interessi. Né è rilevante che la delibera stessa consenta al socio di raggiungere anche un proprio interesse se, nel contempo, non ne risulti pregiudicato quello sociale.

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

Sentenza 13146 del 10-09-2002

Rapporti con i terzi – Rappresentanza della società – Limitazioni del potere di rappresentanza disgiuntiva derivanti dall’atto costitutivo – Natura – Eccezionale e di stretta interpretazione – Fondamento – Conseguenze – Previsione statutaria richiedente la rappresentanza congiunta per gli atti di acquisto – Riferibilità della limitazione anche all’offerta di aumento di sesto dopo l’incanto – Esclusione

Nell’ambito delle società in nome collettivo, le limitazioni, derivanti dall’atto costitutivo, del potere di rappresentanza del singolo socio amministratore, costituendo una deroga al principio generale, dettato dall’art. 2266 cod. civ., per il quale detta rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, sono di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione di atti richiedenti, per previsione dell’atto costitutivo, la partecipazione congiunta dei soci amministratori, abbiano una loro giuridica autonomia; ne consegue, pertanto, che ove l’atto costitutivo della società richieda la firma congiunta dei soci amministratori per gli atti di acquisto, detta previsione non preclude la legittimazione del singolo socio amministratore a presentare, nell’ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, l’offerta dopo l’incanto di aumento del sesto “ex” art. 584 cod. proc. civ., atteso che detta offerta, sebbene avente carattere di irrevocabilità, non determina un automatico trasferimento del bene in favore della società offerente, ma costituisce soltanto un atto, ad esso prodromico, inserito nel procedimento esecutivo come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo.

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Sentenza 7427 del 21-05-2002

Rapporti tra soci – Versamenti del socio alla società – Natura – Diritto alla restituzione – Configurabilità – Condizioni – Interpretazione della reale intenzione dei soggetti del relativo rapporto da parte del giudice di merito secondo le regole ermeneutiche legali – Necessità – Criteri

Al fine di stabilire se i versamenti di somme di denaro eseguiti dal socio alla società (nella specie, società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell’esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.

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Sentenza 10555 del 02-08-2001

Scioglimento – Liquidazione – Poteri dei liquidatori – Rappresentanza giudiziale – Appello – Legittimazione esclusiva dei liquidatori

Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l’estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i .rapporti derivati dall’attività sociale ad essa connessi la legittimazione ad impugnare con l’appello la sentenza emessa nei confronti della società in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell’ente.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Sentenza 14665 del 15-10-2002

Capitale sociale – Partecipazione dei soci – Esclusione del socio – Da parte degli altri soci e degli amministratori – Impugnazioni – Sindacato del giudice – Criteri

In tema di espulsione del socio dalla cooperativa, l’apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non è rimesso alla esclusiva discrezionalità degli organi associativi, giacchè rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonchè accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravita’. (Sulla base dell’enunciato principio, la Corte ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza impugnata, che aveva negato che ricorresse una grave inadempienza, legittimante il provvedimento di esclusione ai sensi degli artt. 2527 e 2286 cod. civ., nel comportamento del socio di una cooperativa edilizia, avente quale scopo sociale la costruzione di alloggi per i soci, il quale non aveva effettuato il pagamento delle quote di spesa su di lui gravanti, deliberate dall’organo assembleare).

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Sentenza 12534 del 26-08-2002

Assemblea – Disposizioni limitative dei poteri dei liquidatori – Oggetto – Disposizioni relative alla rappresentanza sostanziale e processuale della società – Inclusione

Ai sensi dell’art. 2452 c.c., richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2516 stesso codice, le limitazioni che l’assemblea ha facoltà di disporre in ordine ai poteri dei liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società (nella specie, l’assemblea aveva – legittimamente, secondo il principio di diritto sancito dalla S.C. – subordinato la rappresentanza processuale del liquidatore ad una preventiva autorizzazione che, nella specie, era mancata, e ciononostante il liquidatore aveva proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo in difetto della necessaria rappresentanza processuale dell’ente, difetto regolarmente e ritualmente rilevato d’ufficio dal giudice di merito, attenendo il vizio di legittimazione processuale alla regolare costituzione del giudizio).

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Sentenza 8251 del 06-06-2002

Capitale sociale – Partecipazione dei soci – Esclusione del socio – Comportamento del socio idoneo a giustificare l’esclusione – Abuso del diritto di difesa in giudizio proposto nei confronti della società – Rilevanza – Condizioni

Fra i comportamenti idonei a giustificare l’esclusione del socio di una cooperativa di capitali può assumere rilevanza l’abuso del diritto di difesa nell’ambito di un giudizio intentato nei confronti della società, ove tale comportamento valga a configurare un tentativo di limitare l’attività economica dell’organismo societario e quindi di arrecare a quest’ultimo un danno patrimoniale e d’immagine (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito rilevanza, unitamente ad altri elementi di fatto, al comportamento del socio consistito nel chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni sociali, senza iniziare il giudizio di merito a seguito del rigetto dell’istanza cautelare).

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Sentenza 2861 del 26-02-2002

Organi sociali – Amministratori – Rapporto tra amministratore e società- Carattere subordinato o di collaborazione continuata e coordinata – Configurabilità – Esclusione – Lavoro autonomo – Configurabilità – Conseguenze – Principi ex art. 36, primo comma, Cost. – Applicabilità -Esclusione – Effetti – Previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni – Legittimità

In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato ne’ rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione continuata e coordinata, rientrando le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell’art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni.

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Sentenza 2861 del 26-02-2002

Organi sociali – Amministratori – Attività estranee al rapporto di amministrazione – Diritto ad una speciale remunerazione – Configurabilità

L’amministratore, di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto ad una speciale remunerazione (nella specie, si trattava dell’amministratore di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, cui era stata demandata l’attività di assistenza ai lavori relativi alla costruzione di case economico – popolari da assegnare in proprietà ai soci).

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Sentenza 15475 del 06-12-2001

Scioglimento – Mancato deposito nel termine prescritto dei bilanci relativi agli ultimi due anni – Conseguenze ex art.1455, primo comma, ultima parte, cod. civ., nel testo dettato dall’art. 18 della legge n. 59 del 1992 Scioglimento di diritto – Perdita della personalità giuridica – Omissione maturata prima della entrata in vigore della predetta legge – Configurabilità

Ai sensi dell’art.2544, primo comma, ultima parte, cod. civ., nel testo dettato dall’art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le cooperative edilizie di abitazione che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica. Tali effetti si producono anche se l’omissione sia maturata, in tutto o in parte, prima della entrata in vigore della predetta legge n. 59 del 1992.

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Sentenza 15475 del 06-12-2001

Scioglimento – Mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi – Scioglimento di diritto della società e perdita della personalità giuridica – Disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica – Applicazione analogica – Configurabilità – Illimitata responsabilità dei soci per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività

In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell’art. 2544, primo comma, cod. civ., nel testo dettato dall’art.18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica.

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Sentenza 3151 del 05-03-2001

Capitale sociale – Partecipazione dei soci – Recesso del socio – art. 2526 c.c. Norma dettata nell’interesse sociale – Derogabilità

L’articolo 2526, 2^ comma cod. civ. sulla efficacia del recesso del socio differita, se tempestiva, a chiusura esercizio, o, se intempestiva, a chiusura dell’esercizio successivo, è previsione privatistica formulata nell’esclusivo interesse della società e, non afferendo l’ordine pubblico, derogabile da clausola statutaria.

FUSIONE

Sentenza 9504 del 28-06-2002

Società per azioni – Fusione per incorporazione con altra società per azioni – Conseguenze processuali – Riassunzione del processo – Soggetto destinatario della “vocatio in ius” e della relativa notifica – Società incorporante – Legittimazione esclusiva – “Vocatio in ius” e notifica alla società’ incorporata – Conseguenze – Inesistenza della notificazione

La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la “vocativo in ius” della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta – sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l’incorporata, la rivesta altresì per l’incorporante – deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.

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Sentenza 4679 del 02-04-2002

Effetti – Successione universale “mortis causa” – Configurabilità – Ricorso per cassazione proposto dalla società incorporata – Ammissibilità – Esclusione

La fusione o incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione “mortis causa” e produce gli effetti, tra di loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, con la conseguenza che è inammissibile – in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente – il ricorso per cassazione proposto da società incorporata dopo il perfezionamento, con l’esecuzione delle formalità di cui all’art. 2504 cod. civ., dell’incorporazione

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Sentenza 10595 del 02-08-2001

Procedimento civile successione nel processo – A titolo universale – Società – Fusione per incorporazione – Costituzione dell’incorporante – Verifica della qualità di successore – Mancanza – Conseguenze – Errore in procedendo – Sussistenza – Esclusione

La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi; dichiarata l’incorporazione dal difensore della società incorporata, la costituzione in giudizio della società incorporante evita l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c.; a tal fine il giudice ha il potere – dovere di verificare la qualità di successore universale della parte intervenuta e questa deve darne dimostrazione, in assenza della quale il processo è dichiarato interrotto; la medesima verifica può essere chiesta dalla parte, che abbia interesse all’estinzione del giudizio, proponendo la relativa eccezione una volta decorso il termine per la riassunzione; qualora detta verifica non sia stata compiuta, ne, d’ufficio né a richiesta di parte, nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, questa non è viziata per violazione di una norma sul procedimento, perché la dichiarazione della parte, verificabile e non contestata, tiene luogo della dimostrazione non richiesta dall’altra parte o dal giudice.

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ

Sentenza 13434 del 13-09-2002

Trasformazioni di una società da un tipo all’altro – Estinzione di un soggetto e correlativa creazione di un altro – Esclusione – Conseguenze sul piano processuale.

La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo dell’impugnazione sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente, quando, come nel caso di specie, questo fatto non implica una situazione d’incertezza sull’identificazione della parte stessa e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di ius postulandi per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società.

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Sentenza 6143 del 27-04-2001

Scissione di società – Scissione totalitaria – Successione a titolo universale a favore delle nuove società – Configurabilità – Conseguenze in materia di competenza per territorio nel rito del lavoro – Lavoratore cessato prima della scissione – Foro della dipendenza – Applicabilità nei confronti della società incorporante il settore aziendale relativo al cessato rapporto di lavoro – Condizioni

In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell’art.2504-septies cod. civ., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione – che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione -, e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell’instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell’art. 413, secondo comma, c.p.c., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell’ambito .dell’organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto dell’art.413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell’azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.

14:18 09/03/2018

Redazione

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