Giudizio elettorale: va ordinata l’integrazione del contradditorio a tutti i consiglieri regionali eletti poiché tutti ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo cui partecipano

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E’ questo il principio con cui la Sezione II bis del Tar Lazio, con l’ordinanza in commento (n. 2568 dell’11.6.2010), ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri risultati eletti al Consiglio regionale del Lazio, rinviando l’udienza di discussione del ricorso proposto da alcuni di questi avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Roma ha disposto la proclamazione di 73 consiglieri anziché dei 70 previsti dallo Statuto.

In particolare, per il TAR Capitolino possono assumere il ruolo di controinteressati tutti i componenti del Consiglio regionale, ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo cui partecipano, conseguendone la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri regionali non ancor raggiunti dalla notifica del ricorso principale o dei ricorsi incidentali, ai fini della loro ammissibilità.

Peraltro, per il Tar adito deve essere accertata in senso affermativo anche la non manifesta infondatezza del ricorso principale, considerato che la decisione del Collegio dovrà tenere conto della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni sancita dagli artt. 122 e 123 Cost. e delle espresse previsioni statutarie circa il numero fisso dei consiglieri regionali del Lazio, nonché dell’interpretazione della vigente disciplina necessariamente conformatrice alle predette superiori fonti di diritto, ed inoltre dei meccanismi elettorali disciplinati dalla legislazione regionale applicabile, anche con riferimento al numero massimo di consiglieri eletti su base maggioritaria ed alla luce del principio di rappresentanza politica che informa il nostro ordinamento costituzionale.

 

 

Avv. ****************

 

 

N. 02568/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 03873/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3873 del 2010, proposto da:
°°°°, rappresentati e difesi dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso ******************** in Roma, corso Rinascimento, 11;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’**************, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

*******;

e con l’intervento di

ad opponendum:
*****

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale 30.3.2010 – 15.4.2010 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

omssis….

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

– Che i ricorrenti sono candidati eletti nelle liste del partito Democratico e cittadini elettori iscritti nelle liste del Comune di Roma;

– Che gli stessi impugnano il verbale dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Roma, nella parte in cui, dopo aver assegnato tutti i 70 seggi previsti dallo Statuto e dalla legge elettorale della Regione Lazio e dai decreti di indizione delle ultime elezioni regionali, attribuisce 2 ulteriori seggi alla lista *************************** e 1 ulteriore seggio alla lista Il Popolo della Libertà, dando applicazione all’art. 15 della legge statale n. 108/1968 e successive modiche ed integrazioni (che prevede un aumento dei seggi per garantire il rapporto 60-40 fra maggioranza e minoranza);

– Che, in estrema sintesi, i ricorrenti contestano l’applicabilità della previsione statale in una materia compiutamente disciplinata dalla legge della Regione Lazio n. 2/2005 ai sensi dall’art. 122 Cost., mentre la stessa legge rinvia alla normativa nazionale solo per i rimanenti aspetti. I medesimi ricorrenti contestano altresì l’aperta violazione dello Statuto regionale, che prevede il numero dei componenti degli organi di governo regionali, incluso il Consiglio, ai sensi dell’art. 123 Cost., nonché della citata legge regionale, secondo cui esattamente 56 consiglieri devono essere eletti su base proporzionale ed esattamente 14 su base maggioritaria, senza alcuna possibilità di elevazione del relativo numero;

– Che i numerosi intervenienti e ricorrenti incidentali contestano la fondatezza del ricorso, affermando che la citata legge regionale richiama il meccanismo statale in esame (c.d. Tatarellum) e che la materia esula da quelle attribuite allo Statuto regionale. Sulla base delle medesime considerazioni, impugnano a loro volta il verbale di proclamazione degli eletti, in quanto, laddove si dovesse ritenere fisso il numero di 70 consiglieri, il rispetto dell’indicato meccanismo di governabilità avrebbe dovuto comunque comportare l’attribuzione di un numero maggiore di seggi alla maggioranza, fino a raggiungere il rapporto 60-40 entro il predetto numero complessivo;

Che la rilevanza e delicatezza istituzionale delle questioni dedotte e l’interesse alla stabilità nella composizione dell’organo consiliare, espressione esponenziale della Comunità regionale secondo un criterio di rappresentanza democratica, impone di decidere la controversia nel merito;

– Che, ai fini della decisione di merito, deve peraltro essere preliminarmente risolta la questione dell’integrità del contraddittorio, evocata nell’odierna pubblica udienza;

– Che l’interesse ad agire dei ricorrenti principali ed incidentali deve, in particolare, essere individuato nella pretesa al corretto funzionamento dell’organo consiliare senza le alterazioni del principio di rappresentanza democratica sancito dalla Costituzione che discenderebbero dalla indebita presenza di soggetti privi della necessaria investitura popolare alla stregua della vigente normativa (artt. 1 e 48 Cost.), ovvero dalla indebita esclusione di soggetti in tal senso legittimati;

– Che in tal modo, peraltro, possono assumere il ruolo di controinteressati tutti i componenti del Consiglio regionale, ugualmente coinvolti dal corretto funzionamento dell’organo cui partecipano, conseguendone la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri regionali non ancor raggiunti dalla notifica del ricorso principale o dei ricorsi incidentali, ai fini della loro ammissibilità;

– Che, alla stregua dei noti criteri di economia processuale e di efficacia sostanziale della tutela giurisdizionale, prima di disporre l’indicata integrazione del contraddittorio, il Collegio deve preliminarmente delibare circa la non manifesta inammissibilità e la non manifesta infondatezza quantomeno del ricorso principale, essendo stati i ricorsi incidentali proposti solo per l’ipotesi di accoglimento della tesi dei ricorrenti principali secondo cui, anche alla luce della recente giurisprudenza di questa Sezione, sarebbe esclusa la diretta applicabilità del descritto meccanismo elettorale statale alle elezioni del Consiglio regionale del Lazio;

– Che sotto il primo profilo indicato, accertata la sussistenza dell’interesse a ricorrere come sopra individuato, neppure sembra possano esservi dubbi circa la legittimazione attiva dei ricorrenti principali, nella loro qualità di cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma, essendo ammessa in materia l’azione popolare;

– Che deve essere accertata in senso affermativo anche la non manifesta infondatezza del ricorso principale, considerato che la decisione del Collegio dovrà tenere conto della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni sancita dagli artt. 122 e 123 Cost. e delle espresse previsioni statutarie circa il numero fisso dei consiglieri regionali del Lazio, nonché dell’interpretazione della vigente disciplina necessariamente conformatrice alle predette superiori fonti di diritto, ed inoltre dei meccanismi elettorali disciplinati dalla legislazione regionale applicabile, anche con riferimento al numero massimo di consiglieri eletti su base maggioritaria ed alla luce del principio di rappresentanza politica che informa il nostro ordinamento costituzionale;

– Che, dovendosi conseguentemente procedere all’integrazione del contraddittorio nel senso anzidetto, occorre contemperare il descritto interesse alla stabilità nella composizione dell’Organo consiliare con quello all’economia e tempestività dei mezzi di tutela processuale ed alla sollecita definizione della legittima composizione del Consiglio, e che pertanto si palesa necessario fissare un breve termine per l’adempimento dei ricorrenti principali ed incidentali, autorizzando la notifica individualmente presso il Consiglio regionale o anche per pubblici proclami senza indicazione nominativa degli interessati, fissando altresì l’esame di merito alla pubblica udienza straordinaria che viene fin da ora stabilita per il giorno 16 settembre 2010, ore 10.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis, assegna il termine del 10 luglio 2010 ai ricorrenti principali ed ai ricorrenti incidentali per procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei Consiglieri eletti al Consiglio regionale del Lazio, anche effettuando la notifica individualmente presso la sede del Consiglio regionale o mediante pubblici proclami senza indicazione nominativa degli interessati, dandone la prova con il deposito della notifica presso la Segreteria di questa Sezione entro il termine del 15 luglio 2010.

Fissa la trattazione di merito alla pubblica udienza del 16 settembre 2010, ore 10.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle Parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

****************, Presidente

*****************, ***********, Estensore

*******************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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