Giudizio di non maturità ed obbligo di motivazione

sentenza 03/03/11
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In sede di esame di maturità, la predeterminazione di criteri di correzione e valutazione non necessita di particolare motivazione, costituendo una operazione che consente, a valle, la verifica della necessaria correlazione tra i giudizi finali e i predeterminati criteri di valutazione.

Ed invero, sotto tale profilo, l’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (ossia dell’atto finale, conclusivo del procedimento), destinato a produrre effetti esterni, e non dell’atto che, come quello di predeterminazione dei criteri di valutazione, costituisce atto interno, endoprocedimentale.

Inoltre, si deve osservare che la valutazione della Commissione di esame della maturità, così come quella dei Consiglio di classe, in ordine al profitto conseguito da un alunno, costituiscono espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l’incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto od a precedenti valutazioni sull’andamento scolastico dell’alunno medesimo.

N. 00198/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2007, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

del giudizio di non maturità (voto 51/100) pronunziato all’unanimità il 5 luglio 2007 dalla Commissione intimata in esito all’esame sostenuto dalla ricorrente;

e per l’annullamento

di ogni altro atto agli stessi presupposto, preordinato o conseguente e segnatamente dell’operato della Commissione in ordine alla complessiva conduzione degli esami ed – in particolare – all’intera procedura di valutazione delle prove scritte d’esame nonché del colloquio della ricorrente, impregiudicata ogni richiesta risarcitoria da proporre in separato giudizio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Liceo Salesiano Valsalice di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. **************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone di essere allieva della classe 5, sezione 8, del Liceo scientifico parificato salesiano Valsalice di Torino e di aver sostenuto, nel giugno e nel luglio 2007, l’esame di Stato, in esito al quale si è vista attribuire dalla Commissione TOPS00028, punti 27/100 per le prove scritte, punti 14/100 per il colloquio orale e cosi, aggiunto a quei risultati il credito scolastico maturato, di punti 10/100, complessivamente punti 51/100, votazione che comportò il non superamento dell’esame.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

1 – Violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 13, comma 9, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione.

2 – Ulteriore violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 3, commi 2 e 3, della l. 10 dicembre 1997, n. 425, come novellato dall’art. 1 della l. 11 gennaio 2007, n. 1, e violazione dell’art. 12, comma 7, terzo alinea, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione.

3- Violazione ed assoluta obliterazione dell’art. 12, comma 7, quarto alinea, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26, atteso che la ricorrente è affetta da dislessia (come attesta la documentazione medica che parte ricorrente produce sub doc. 13).

4 – Violazione dell’art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 13, comma 10, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità.

5 – Violazione dei principi generali in materia di verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali della P.A. Violazione dell’art. 97 della Costituzione in riferimento ai principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Violazione dell’art. 13, commi 9 e 10, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26.

6- Violazione dei criteri di giudizio della prima prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007. Eccesso di potere per incompetenza ed illogicità.

7- Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Ulteriore violazione dei criteri di giudizio della seconda prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007.

8 – Violazione dei criteri di giudizio della terza prova scritta fissati dalla Commissione il 22 giugno 2007. Eccesso di potere per illogicità.

9 – Violazione dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26. Eccesso di potere per illogicità.

10 – Ulteriore violazione dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, dell’ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n; 26. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.

Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio, in primo luogo, in relazione al terzo motivo di ricorso e alla situazione di dislessia che riguarda la ricorrente, che è pur vero che l’ordinanza ministeriale prevede alcune facilitazioni per i candidati affetti da dislessia, ma tale patologia non può essere evidenziata solo in occasione dello svolgimento dell’esame di Stato.

La normativa all’epoca vigente (d. lgs. 16 aprile 1994, n. 97, art. 312 e seguenti), nei casi di specie, prevede, ai fini della tutela del discente affetto da tali patologie, un’attività di sostegno da svolgersi nel corso dell’anno scolastico.

Infatti, è bensì vero che il legislatore, con le disposizioni di cui all’art. 16 l. 5 febbraio 1992, n. 104, ha previsto percorsi formativi individualizzati per soggetti portatori di handicap, finalizzati alla corretta considerazione, anche in sede di esame, delle reali capacità del soggetto. Ma per poter beneficiare delle forme di aiuto e tutela contemplate dal legislatore, sarebbe stato necessario che le patologie affliggenti la ricorrente venissero certificate formalmente all’inizio dell’anno scolastico onde consentire l’espletamento, mediante “attività integrativa e di sostegno”, dell’iter differenziato previsto dalla legge.

In difetto della attivazione di tale specifico percorso, i criteri valutativi della Commissione nei riguardi della ricorrente non potevano che essere quelli generali, valevoli indistintamente per tutti i candidati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1908).

Inoltre, si deve osservare che l’alunno dislessico, con disturbi nel linguaggio e nell’apprendimento, ha pieno diritto a ricevere un trattamento didattico differenziato e adeguato alle specificità del suo caso, ma la sua patologia non precostituisce alcuna garanzia di promozione né lo esonera dal giudizio relativo all’impegno dimostrato negli studi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2549).

Pertanto, il terzo motivo di ricorso è infondato.

In relazione ai motivi uno, due e quattro, il Collegio deve preliminarmente chiarire che in sede di esame di maturità, la predeterminazione di criteri di correzione e valutazione non necessita di particolare motivazione, costituendo una operazione che consente, a valle, la verifica della necessaria correlazione tra i giudizi finali e i predeterminati criteri di valutazione; sotto tale profilo, infatti, l’art. 3 della l. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (ossia dell’atto finale, conclusivo del procedimento), destinato a produrre effetti esterni, e non dell’atto che, come quello di predeterminazione dei criteri di valutazione, costituisce atto interno, endoprocedimentale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 30 dicembre 2009, n. 2692).

Rispetto alla legge n. 241-90 non può prevalere una norma di rango inferiore come l’ordinanza ministeriale (relativamente alle specifiche norme invocate), laddove sembra prevedere una motivazione anche per l’atto interno di fissazione dei criteri di correzione (in realtà, ma sul punto, come detto, non è necessario diffondersi stante l’insussistenza che il Collegio ritiene di dover affermare dell’obbligo di motivazione dell’atto endoprocedimentale, l’ordinanza si riferisce ad una coerenza sostanziale dei criteri adottati, coerenza che, nella specie, non è revocabile in dubbio).

Inoltre, criteri come quelli stabiliti nel caso in esame e, in generale, nei casi di valutazione nell’esame di Stato (aderenza alla traccia e conoscenza specifica degli argomenti richiesti, padronanza della lingua, capacità logico espressive, coesione e coerenza argomentativa, capacità di elaborazione critica e originalità, comprensione generale del brano proposto, scelta lessicale e resa corretta in lingua italiana, ecc.) costituiscono parametri di motivazione del giudizio finale, per cui pretenderne la motivazione sarebbe come pretendere la motivazione del motivo della valutazione finale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2003, n. 359).

Essi non sono motivabili se non con l’esigenza di verificare la maturità e la preparazione complessiva del candidato; la loro motivazione è in re ipsa, e anche se la Commissione avesse provveduto a giustificarli, non avrebbe potuto che adottare clausole di stile, come, appunto, l’esigenza di verificare la suddetta maturità e preparazione.

Tutte le censure relative (uno, due e quattro dei motivi di ricorso), sono, pertanto, manifestamente infondate.

Nel caso di specie, infatti, sussiste la griglia di valutazione predisposta (la Commissione ha approvato detti criteri come da verbali nn. 10, 11 e 12, in atti, con riferimento alle prove scritte, alla terza prova e alla prova orale), che contiene predeterminati parametri che danno preciso conto dei meccanismi di espressione del giudizio, al fine di consentirne il controllo di legittimità, permettendo di giungere dall’espressione articolata di punti; valutazione dalla quale discende l’individuazione del voto da attribuire.

Infatti, la valutazione complessiva costituisca sempre l’esito di una serie di giudizi singoli, rispetto ai quali la votazione non può che rappresentare una sintesi.

Senza fondamento è anche il quinto motivo di ricorso con il quale si contestano le risultanze dei verbali nn. 10 e 12; in primo luogo, le cancellazioni e le irregolarità alle quali si appiglia la difesa della ricorrente costituiscono, appunto, mere irregolarità, non incidendo sulla legittimità della valutazione; quanto alla formulazione e alla scelta del testo relativo alla terza prova scritta e per lo svolgimento della medesima, il verbale di riferimento è il n. 11, in data 25 giugno 2007: le correzioni della prima e della seconda prova si sono svolte in data 22 giugno 2007, secondo il calendario stabilito dalla Commissione, in data antecedente al 25 giugno 2010, in cui si è svolta la terza prova scritta.

Anche il sesto motivo di ricorso è infondato; infatti, la discrasia lamentata, anche sotto questo profilo, è priva di incidenza sostanziale, atteso che se la censura fosse accolta, non si legittimerebbe certo la ricorrente ad ottenere il giudizio di maturità; infatti, la sottrazione illegittima di 0,5 punti nel caso di specie non le consentirebbe il raggiungimento della sufficienza, stabilita in punti 60/100, atteso che all’esito finale la candidata ha riportato la valutazione di punti 51/100.

Anche il settimo motivo di ricorso è infondato, sia in quanto le risposte previamente necessarie per i quesiti di cui al motivo di ricorso erano cinque (dunque si spiega la pretermissione della valutazione del sesto quesito), sia in quanto, più in generale, la predeterminazione dei criteri, come detto, è avvenuta legittimamente, e le valutazioni sono confutabili soltanto ove emergano vizi macroscopici di irrazionalità, nella specie non evidenziabili.

Anche l’ottavo motivo di ricorso è infondato; infatti, la discrasia lamentata, anche sotto questo profilo, come per quello precedente, è priva di incidenza sostanziale, atteso che se la censura fosse accolta, non si legittimerebbe certo la ricorrente ad ottenere il giudizio di maturità; infatti, la sottrazione illegittima di 0,5 punti nel caso di specie non le consentirebbe il raggiungimento della sufficienza, stabilita in punti 60/100, atteso che all’esito finale la candidata ha riportato la valutazione di punti 51/100.

Infine, i motivi n. 9 e n. 10, relativi alla prova orale, sono infondati, atteso che è naturale che una discussione sulle prove scritte implichi una partecipazione attiva della candidata; nel caso in esame, l’assoluta incertezza della discente non ha consentito una discussione approfondita in relazione alle prove scritte che, dunque, si è limitata legittimamente ad una mera presa visione, con una valutazione di “molto incerta” che, appare, quindi, fin generosa in relazione alla prestazione dell’allieva, che ha, in realtà, dimostrato la propria limitata preparazione, in quell’esame di maturità, in tutte le prove affrontate.

Infine, e conclusivamente, si deve comunque osservare che la valutazione della Commissione di esame della maturità, così come quella dei Consiglio di classe in ordine al profitto conseguito da un alunno, costituiscono espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l’incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto od a precedenti valutazioni sull’andamento scolastico dell’alunno medesimo (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6506), vizi logico-giuridici che, nella specie non si ravvisano, come detto.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************************, ***********, Estensore

***************, Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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