Giudizio amministrativo ed opposizione di terzo

sentenza 27/01/11
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Se è vero che il giudicato obbliga solo i soggetti che sono stati parti nel relativo giudizio, al contempo non può disconoscersi che, in assenza di detta opposizione di terzo, la sentenza fa stato, è efficace ed è estesa quanto all’ambito delle conseguenze che è in grado oggettivamente di produrre, nei confronti di tutte le parti interessate, quindi erga omnes.

La legittimazione alla proposizione della opposizione di terzo nei confronti di una decisione del Giudice amministrativo compete ai soggetti titolari di un diritto autonomo da quello dedotto nella controversia decisa con la sentenza oggetto di opposizione.

La posizione di tali soggetti può essere adeguatamente tutelata attraverso la proposizione dell’opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell’art. 404 comma 1, c.p.c. avverso la sentenza che ha pronunciato l’annullamento della concessione.

D’altronde se è vero che il giudicato obbliga solo i soggetti che sono stati parti nel relativo giudizio, al contempo non può disconoscersi che, in assenza di detta opposizione di terzo, la sentenza fa stato, è efficace ed è estesa quanto all’ambito delle conseguenze che è in grado oggettivamente di produrre, nei confronti di tutte le parti interessate, quindi erga omnes.

 

N. 00404/2011REG.SEN.

N. 01449/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2009, proposto da:
Interessenza di ******* delle Malghe di Tarres e Interessenza di Pascolo di Tarres, entrambe in persona del Presidente sig. ***************, in proprio e quale proprietario del Maso Sieglgut in Tarsch, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso l’avv. ***********, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ************* e *******************, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

nei confronti di

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di ******, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 328 del 2008, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto dagli attuali appellanti per l’annullamento dei provvedimenti di diniego opposti dalla Ripartizione 32 Foreste – Ispettorato forestale di Merano prot. 442174 del 5.12.2007 e dall’Ispettorato forestale di Silandro prot. 36522 del 22.1.2008 (aventi per oggetto il diniego di pascolo, rispettivamente, sulla malga di Raprucolo e sulla malga di ******), nonché della decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Merano prot. 442007 del 5.12.2007 (relativa alle denunce, presentate in data 5.10.2007, per il pascolo sulla malga *********, per la sessione forestale relativa all’anno 2008, in parte qua), della decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Silandro della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.1.2008 (nella parte in cui ha accolto la denuncia presentata dal presidente del Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di ****** per la sessione forestale relativa all’anno 2008, in parte qua) e del parere della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano del 8.6.2004.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica del 27.4.2010, il Consigliere **************** e uditi per le parti gli avvocati *****, su delega dell’ avv. ******, e ***** come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso al T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano, “l’interessenza di ******* delle Malghe di Tarres (Interessentschaft der Tarscheralmen)”, “l’Interessenza di ******* di ****** (Weidenutzungsinterressentschaft Tarsch)” e il sig. *************** hanno chiesto l’annullamento dei seguenti atti: 1) i provvedimenti opposti dalla Ripartizione 32 Foreste, Ispettorato forestale di Merano prot. 442174 del 5.12.2007 e dall’Ispettorato forestale Silandro prot. 36522 del 22.1.2008, aventi per oggetto il diniego di pascolo rispettivamente sulla malga di Raprucolo e sulla malga di ******, per asserito difetto di legittimazione; 2) la decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Merano prot. 442007 del 5.12.2007 relativa alle denunce, presentate, in data 5.10.2007, dal sig. **************** e dal sig. Sachsalber Ernst, entrambi del Comune di Laces, per il pascolo sulla malga *********, per la sessione forestale relativa all’anno 2008, nella parte in cui è stata accolta la denuncia presentata dall’A.S.B.U.C. di ****** e respinta quella presentata dal sig. ****************; 3) la decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Silandro della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.1.2008, nella parte in cui ha accolto la denuncia presentata dal sig. Sachsalber Ernst (in qualitá di presidente del Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di ******) per la sessione forestale relativa all’anno 2008, riguardante il “taglio e utilizzazione di prodotti secondari nonché del pascolo su terreni pascolari, in bosco e su terreni degradati”, limitatamente alla parte in cui ha ammesso in favore dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di ****** 8 bovini inferiori a 2 anni e 10 bovini superiori a 2 anni e 80 ovini, nei limiti ivi prescritti e per il periodo di pascolo dal 1.6.2008 al 31.10.2008; 4) il parere della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano del 8.6.2004.

Con sentenza n. 328 del 2008 detto T.R.G.A. ha respinto il ricorso suddetto.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato le citate “interessenze” e il sig. ***************, oltre a riproporre i motivi posti a base del ricorso di primo grado, “che per l’effetto devolutivo dell’appello si intendono qui integralmente devoluti”, hanno poi chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c., dell’art. 10 della Legge Provinciale 7 gennaio 1959 n. 2, sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990.

Erroneamente il Giudice di I grado ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla pregressa sentenza n. 382 del 2002 del TRGA di Bolzano coprirebbe anche la decisione n. 1559 del 1999 della Commissione provinciale per i masi chiusi (di revoca delle decisioni n. 1538 e1532 del 1998 di accoglimento della domanda di costituzione di due associazioni agrarie), in quanto le Interessenze di pascolo appellanti non erano parti nel giudizio conclusosi con detta sentenza, che non era quindi ad esse opponibile.

2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e nullità del parere reso in data 8.6.2004 dall’Avvocatura della Provincia di Bolzano, nella parte in cui ha asserito che l’annullamento della decisione della Commissione Masi Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999 sarebbe stato effetto oggettivo del giudicato formatosi con sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A., Sezione Autonoma di Bolzano.

I provvedimenti impugnati sono stati motivati per relationem al parere dell’Avvocatura della Provincia del 8.6.2004, senza tener conto della circostanza che la motivazione dei provvedimenti negativi deve essere puntuale e specifica al caso concreto.

3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge provinciale n. 17 del 1993, per difetto di motivazione dei provvedimenti di diniego del pascolo richiesto dall’interessenza di pascolo di ******. Eccesso di potere “giurisdizionale” dell’Amministrazione provinciale, che, a mezzo di parere dell’8.6.2004, ha inteso sostituirsi sia all’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione provinciale che all’esercizio del potere giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria.

4.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 per nullità dei provvedimenti impugnati in quanto posti in violazione della sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici delle Province di Trento e Bolzano, pubblicata il 12.1.21932, Rep. n. 186, prot. n. 1591/32, nella parte in cui riconosce e accerta l’esistenza di una organizzazione di fatto che esercita gli usi civici.

5.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. per violazione dell’art. 4, I c., della Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16; eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il legislatore provinciale riconosce espressamente l’esercizio del diritto di pascolo basato sulla consuetudine, sicché, se i precedenti mezzi fossero infondati, la pretesa degli appellanti sarebbe fondata sul diritto consuetudinario.

Con atto depositato il 4.5.2009 si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano.

Con memoria depositata il 16.4.2010 l’Amministrazione resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 16.4.2010 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 27.4.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello in esame le parti in epigrafe indicate hanno chiesto la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 328 del 2008, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto dagli attuali appellanti avverso i provvedimenti di diniego della Ripartizione 32 Foreste, Ispettorato forestale di Merano prot. 442174 del 5.12.2007 e dell’Ispettorato forestale Silandro prot. 36522 del 22.1.2008, nonché avverso la decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Merano prot. 442007 del 5.12.2007sulle denunce, presentate in data 5.10.2007 per il pascolo sulla malga *********, nella parte in cui è stata accolta la denuncia presentata dall’A.S.B.U.C. di ****** e respinta quella presentata dal sig. ****************; inoltre avverso la decisione del Direttore dell’Ispettorato Forestale di Silandro della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.1.2008 (nella parte in cui ha accolto la denuncia presentata dal sig. Sachsalber Ernst ed ha ammesso in favore dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di ****** 8 bovini ed ovini, nei limiti ivi prescritti e per il periodo di pascolo dal 1.6.2008 al 31.10.2008) ed infine avverso il parere della Ripartizione 3 dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano del 8.6.2004

2.- Innanzi tutto il Collegio osserva che vanno prese in considerazione solo le censure alla sentenza appellata e che non è di per sé ammissibile la mera riproposizione in appello dei motivi di ricorso di primo grado effettuata dalle parti instanti, nell’assunto che essi “per l’effetto devolutivo dell’appello si intendono qui integralmente devoluti”. (Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2009, n. 6094).

3.- Con il primo motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c., dell’art. 10 della Legge Provinciale 7 gennaio 1959 n. 2, sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, e violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990.

Secondo il Giudice di I grado il giudicato formatosi sulla sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A. di Bolzano coprirebbe anche la decisione n. 1559 del 1999 della Commissione provinciale per i masi chiusi (di revoca delle decisioni n. 1538 e1532 del 1998, di accoglimento della domanda di costituzione di due associazioni agrarie), ma tanto – si sostiene nell’appello – sarebbe smentito dalla circostanza che le Interessenze di pascolo appellanti non erano parti nel relativo giudizio e detta sentenza non sarebbe quindi ad esse opponibile in quanto rivestenti la posizione di terzo.

Il giudicato si forma infatti sui motivi proposti dai ricorrenti nel giudizio conclusosi con detta sentenza e nel caso di specie questi si riferivano ad un provvedimento di revoca, confermato dalla Giunta provinciale di Bolzano, e non alla decisione n. 1559 del 1999 di detta Commissione provinciale, su cui non si sarebbe quindi formato alcun giudicato e che risulterebbe dunque valida ed efficace.

Il richiamo del primo Giudice ad essa sentenza – si conclude nell’appello – sarebbe quindi del tutto inconferente.

3.1.- Osserva in primo luogo il Collegio, in punto di fatto che in data 13.8.1998 pervenne alla Commissione Provinciale per i masi chiusi (L.P. sui masi chiusi 28 novembre 2001 n. 17, art. 41) la domanda del 29.7.1998, firmata dal sig. ***************** e da altre 8 persone per l’inclusione del corpo tavolare in P.T. 86/II/C.C. Santa ******** nell’elenco ufficiale delle comunioni agrarie, ai sensi dell’art. 3 della L.P. 7 gennaio 1959, n. 2 e successive modifiche, e dei corpi tavolari in p.t. 235/II/C.C. ****** nell’elenco ufficiale delle comunioni agrarie, ai sensi dell’art. 11 di detta L.P. n. 2 del 1952.

Con le decisioni n. 1538 e n. 1532, ambedue del 20.10.1998, “la Commissione provinciale per i masi chiusi deliberò ad unanimità di includere” rispettivamente “nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie la comunione agraria “Interessentschaft Kuppelwieseralpe” in 86/II C.C. Santa ********, ai sensi dell’art. 3” della succitata L.P. n. 2 del 1959 e “nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie la comunione agraria “Tarsch” in P.T. 235/II ed altri C.C. ****** ai sensi dell’art. 10” della stessa L.P..

Contro queste due decisioni l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.) della Frazione di ****** presentò una serie di ricorsi.

Sulla base di quanto ivi contenuto la Commissione provinciale per i masi chiusi deliberò con decisione n. 1558, nella seduta dell’11.5.1999, di revocare le succitate decisioni n. 1538 e 1532 del 20.10.1998 e di adottare una nuova decisione.

Considerato che alcuni abitanti della Frazione di ****** si erano costituiti in un consorzio di fatto denominato “Interessenza dell’Alpe di ******”, allo scopo di organizzare l’alpeggio alpino, la Commissione provinciale per i masi chiusi con decisione n. 1559 dell’11.5.1999 deliberò di includere nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie, ai sensi dell’art. 10 della succitata L.P. n. 2 del 1959, la “Weidenutzungsinteressenschaft Tarsch”, cioè l’Interessenza di ******* di ******.

Contro queste due decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi il sig. ***************** ha proposto ricorso gerarchico alla Giunta Provinciale chiedendo il loro annullamento.

Con deliberazione n. 3634 del 30.08.1999 la Giunta Provinciale ha respinto detto ricorso.

Contro questo provvedimento di rigetto nonché contro le decisioni della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1558 e 1559, ambedue dell’11.5.1999, il sig. ********, per sé e quale Presidente delle comunioni agrarie “Tarsch” e “Kuppelwieseralpe”, nonché altri tre soggetti, rispettivamente per sé e quali membri delle suddette comunioni agrarie, hanno proposto ricorso al T.R.G.A. della Provincia autonoma di Bolzano.

Con sentenza n. 382 del 24.4.2002 detto T.R.G.A. ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti con esso impugnati, vale a dire la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1558 dell’11.5.1999 concernente la revoca delle proprie decisioni n. 1538 e n. 1532 (ambedue del 20.10.1998), nonché la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999 contenente “Aufnahme der Weidenuntzungsinteressenschaft “Tarsch” Interessenza di ******* di ******”, geregelt laut Art. 10 des LG vom 17.01.1959 Nr. 2 in geltender Fassung, in das amtliche Verzeichnis der Agrargemeinschaften”.

3.2.- Considera inoltre la Sezione in via generale, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 15-17 maggio 1995 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui la stessa non prevede l’opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi d’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato e sia dell’art. 28 della legge medesima, nella parte in cui quest’ultima non prevede un analogo rimedio fra i mezzi di impugnazione delle sentenze dei T.A.R. passate in giudicato) il terzo, che si ritiene pregiudicato da una decisione del Giudice amministrativo “inter alios judicata”, è, attualmente, abilitato a far valere le sue ragioni mediante l’opposizione di terzo ordinaria.

La legittimazione alla proposizione della opposizione di terzo nei confronti di una decisione del Giudice amministrativo spetta quindi ai soggetti titolari di un diritto autonomo da quello dedotto nella controversia decisa con la sentenza oggetto di opposizione (Consiglio Stato, sez. VI, 24 luglio 2009, n. 4675) e la loro posizione può essere adeguatamente tutelata attraverso la proposizione dell’opposizione ordinaria di terzo ai sensi dell’art. 404 comma 1, c.p.c. avverso la sentenza che ha pronunciato l’annullamento della concessione.

Se è vero che il giudicato obbliga solo i soggetti che sono stati parti nel relativo giudizio, non può disconoscersi che, in assenza di detta opposizione di terzo, la sentenza fa stato, è efficace ed è estesa quanto l’ambito delle conseguenze che è in grado oggettivamente di produrre, nei confronti di tutte le parti interessate, quindi erga omnes, compresi gli attuali appellanti.

3.3.- Tanto premesso non può disconoscersi (a prescindere dalla formazione del giudicato tra le parti nei cui confronti è intervenuta la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 382 del 2002) che essa fosse comunque dotata di esecutorietà e di efficacia, non risultando sospesa dal Consiglio di Stato, in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento all’annullamento con essa disposto della citata decisione n. 1559 del 1999 (espressamente impugnata con il relativo ricorso), anche nei confronti degli appellanti, che non risulta che abbiano proposto opposizione di terzo nei suoi confronti.

Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto che con la sentenza n. 382 del 2002 era stata annullata la decisione n. 1559 dell’11.5.1999 della Commissione provinciale per i masi chiusi. “Hebt die angefochtenen Maßnahmen der Landeshöfekommission Nr. 1558 und 1559 vom 11.05.1999 auf.” e che, nella sua vigenza, conseguentemente non sussisteva più alcuna Interessenza di godimento dei Beni di Uso Civico riconosciuta ai sensi della L.P. n. 2 del 1959 e successive modifiche ( relativa al “riordinamento delle associazioni agrarie … per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”), ed in particolare dell’art. 10 della stessa, in riferimento ai terreni appartenenti all’Amministrazione separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di ******.

3.4.- La censura in esame non può quindi essere oggetto di positiva valutazione.

4.- Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e nullità del parere reso in data 8.6.2004 dall’Avvocatura della Provincia di Bolzano, nella parte in cui da atto dell’annullamento della decisione della Commissione Masi Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999, come effetto oggettivo del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A. Sezione Autonoma di Bolzano.

I provvedimenti impugnati sarebbero stati motivati per relationem al parere dell’Avvocatura della Provincia del 8.6.2004, del quale il Giudice di I grado ha condiviso il contenuto, ma, posto che la motivazione dei provvedimenti negativi deve essere puntuale e specifica al caso concreto, i provvedimenti impugnati, se si prescinde da detto parere, erano privi di motivazione, né potevano essere integrati con scritture difensive.

4.1.- Osserva il Collegio che nel ricorso di primo grado era stata dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge Provinciale n. 17 del 1993, per difetto di motivazione dei provvedimenti di diniego del pascolo richiesto dall’Interessenza appellante, nonché eccesso di potere per “invasione” nel potere giurisdizionale dell’Amministrazione provinciale a mezzo del parere dell’8.6.2004 dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano ed incompetenza dell’Amministrazione provinciale a sostituirsi all’Autorità giudiziaria e alla Giunta Provinciale di Bolzano nell’esercizio del potere di annullamento di decisioni assunte dai propri organi. Poiché la decisione n. 1559 del 1999 non era coperta dal giudicato il citato parere avrebbe dovuto essere annullato per eccesso di potere laddove è stata negata la legittimazione di detta Interessenza a presentare domande senza il consenso dell’Asbuc di ******. Inoltre detto parere non era vincolante né obbligatorio e poteva indirizzare la Amministrazione provinciale citata ma non integrare la motivazione sotto il profilo della citata carenza di legittimazione.

4.2.- Al riguardo il Giudice di prime cure ha sostenuto che si limitava a richiamare quanto asserito nella propria precedente sentenza n. 382 del 2002, per effetto della quale l’Interessenza di pascolo “Tarsch” non appariva più iscritta in alcun elenco previsto dalla L.P. n. 2 del 1959 e successive modifiche, per cui non aveva pregio la doglianza secondo la quale l’Amministrazione provinciale fosse invasa nel potere giurisdizionale “a mezzo del parere dell’8.6.2004 da parte dell’Avvocatura della Provincia” e si sia sostituita “all’Autorità giudiziaria e alla Giunta provinciale di Bolzano nell’esercizio del potere di annullamento di decisioni assunte dai propri organi”.

4.3.- Il Collegio, condivisi i citati assunti del T.R.G.A. di Bolzano stante la riconosciuta esecutorietà ed efficacia di detta sentenza n. 382 del 2002 anche nei confronti degli attuali appellanti (sicché non può dubitarsi che, per effetto di essa, la Interessenza in questione non può considerarsi iscritta negli elenchi di cui alla L. P. n. 2 del 1959), osserva che la motivazione “per relationem “, è consentita anche all’atto della adozione di provvedimenti negativi, purché garantisca, almeno nell’atto richiamato, la possibilità di conoscenza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, allo scopo di consentirne il suo sindacato giurisdizionale (Consiglio Stato, sez. V, 28 luglio 1987, n. 468).

Nel caso che occupa non è stato contestato che il parere suddetto non consentisse detta ricostruzione, avendo le parti appellanti dedotto che i provvedimenti impugnati erano privi di motivazione “se si prescinde da detto parere”, sicché i provvedimenti motivati ob relationem ad esso sono da considerarsi sufficientemente motivati.

Aggiungasi che non ha possibilità di condivisione la asserzione contenuta nell’atto di appello che il parere dell’Avvocatura della Provincia di Bolzano di cui trattasi sia nullo nella parte in cui da atto dell’annullamento della decisione della Commissione Masi Chiusi n. 1559 dell’11.5.1999, come effetto oggettivo del giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 382 del 2002 del T.R.G.A. Sezione Autonoma di Bolzano, essendo l’asserzione pienamente condivisibile.

Il motivo in esame non può quindi essere oggetto di positiva valutazione.

5.- Con il terzo motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge Provinciale n. 17 del 1993 e per difetto di motivazione dei provvedimenti di diniego del pascolo richiesto dall’Interessenza di pascolo di ******. Inoltre è stato dedotto eccesso di potere “giurisdizionale” dell’Amministrazione provinciale, che, a mezzo del citato parere dell’Avvocatura dell’8.6.2004, avrebbe inteso sostituirsi sia all’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione provinciale, che all’esercizio del potere giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria.

Ribadito che è ancora valida ed efficace la decisione n. 1559 del 1999, secondo le parti appellanti essa comunque sarebbe stata operativa fino all’anno 2004, in cui venne data interpretazione estensiva della sentenza n. 382 del 2002 da parte della Provincia, pur essendo contestabile tale interpretazione.

5.1.- Osserva la Sezione che la censura non appare positivamente valutabile, atteso che, si ribadisce, con la citata sentenza n. 382 del 24.4.2002 il T.R.G.A. di Bolzano ha annullato anche la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999, sicché dalla data di pubblicazione di essa sentenza la decisione non era operativa né fino all’anno 2004, né attualmente, stante la immediata esecutività delle sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali.

In base all’art. 33, della L. n. 1034 del 1971, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, le sentenze rese in primo grado dal Giudice Amministrativo sono infatti esecutive, se non sospese dal Consiglio di Stato, e nel caso di specie non è stato né dedotto né provato che detta sentenza n. 382 del 2002 fosse stata sospesa dal Giudice di appello, non risultando neppure appellata.

6.- Con il quarto motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. e violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241 del 1990 per nullità dei provvedimenti impugnati in quanto posti in violazione della sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici delle Province di Trento e Bolzano, pubblicata il 12.1.1932, Rep. N. 186, prot. n. 1591/32, nella parte in cui riconosce e accerta l’esistenza di una organizzazione di fatto che esercita gli usi civici.

Non sarebbe condivisibile l’assunto contenuto in sentenza che solo l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di ****** sarebbe legittimata a presentare le denunce di pascolo, perché manca il provvedimento di assegnazione dei terreni gravati da usi civici in favore di detta Amministrazione separata da parte del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.

Nella citata sentenza il Commissario si era limitato ad accertare l’esistenza degli usi civici e a individuarne il contenuto.

In assenza di un provvedimento di assegnazione l’unico assegnatario avrebbe dovuto quindi considerarsi l’organizzazione di fatto individuata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici denominata “Interessenza delle Alpi di ******”.

6.1.- Osserva il Collegio che al riguardo il Giudice di primo grado aveva asserito che i ricorrenti con il quarto motivo “si lamentano del diniego della legittimazione a presentare la denuncia di pascolo pronunciato dai due ispettori forestali di Silandro e di Merano, “anche se il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle province di Trento e di Bolzano ha pronunciato l’esistenza dell’Interessenza delle Alpi di ****** nella sentenza prot. n. 1391/32, pos. n. 511/27 rep. n. 186 del 9.12.1932”.

Siffatto assunto al Collegio non appare condivisibile per le ragioni fondate esposte dalla resistente Provincia Autonoma di Bolzano.

Invero occorre ribadire che la materia delle “associazioni agrarie (Interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni “è stata riordinata con LP 07.01.1959, n. 2. Peraltro con il quinto motivo di doglianza le ricorrenti si richiamano a questa legge per far valere l’art. 16 comma 3 di cui al 5. motivo.

La Commissione provinciale per i masi chiusi con la piú volte menzionata decisione n. 1559/1999 ha deliberato di iscrivere la Interssenza di pascolo “Tarsch”, costituita ai sensi dell’art. 10 della L.P. 7.1.1959, n. 2, e successive modifiche, nell’elenco ufficiale delle Associazioni agrarie. Detta decisione è stata, tuttavia, annullata da questo giudice su richiesta della stessa parte ricorrente. Ciò significa che non sussiste un’Interessenza di godimento dei beni di uso civico riconosciuta ai sensi della L.P. 7.1.1959, n. 2, e successive modifiche, ed in particolare dell’art. 10 della stessa in riferimento ai terreni appartenenti all’Amministrazione separata dei beni di uso civico frazione di ******. Per questo motivo i direttori degli Ispettorati forestali di Merano e di Silandro nel rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del pascolo sui terreni appartenenti a detta Amministrazione separata non potevano prendere che in considerazione la domanda presentata dall’Amministrazione separata. Qualora l’Interessenza di pascolo “Tarsch” o i “cittadini abitanti nella frazione di ****** nel Comune di Laces”, in riferimento ai quali il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici delle province di Trento e di Bolzano nella sentenza n. 186 del 9.12.1932 accerta gli usi civici del “pascolo estivo con l’alpeggio del bestiame sui terreni, costituenti le P.T. 86/II C.c. Santavalpurga “Alpe Pracupolo” e P.T. 235/II C.c. ****** “Alpe di ******”;“del “pascolo con ogni specie di bestiame sui terreni P.T. 238, 244 e 245/II C.c. ******” e del “pascolo con ovini sui terreni della P.T. 243/II C.c. ******”, intendano esercitare questi diritti, devono rivendicarli all’interno dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico frazione di ****** che è e rimane l’unico soggetto che può essere preso in considerazione dagli ispettori forestali.

Come rileva altresì la resistente Provincia Autonoma di Bolzano l’art. 13 della L.P. 21.10.1996, n. 21, “ordinamento forestale” prevede, infatti, al comma 1 che “i boschi appartenenti alle ’Amministrazioie separate dei beni di uso civico, … alle Interessenze …, aventi superficie boschiva superiori a 100 ettari debbono essere utilizzati in conformitá ad un piano di gestione redatto secondo le finalità di cui all’art. 1 ed approvato dal comitato forestale provinciale”. “I pascoli montani e le malghe appartenenti agli enti di cui all’art. 13, comma 1, devono “- come si legge nel successivo art. 16, co. 1 – “essere utilizzati in conformità di appositi piani di gestione del pascolo, approvati dal Comitato forestale provinciale”.

Fa presente infine l’Amministrazione provinciale che sulla base di questa normativa citata il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 24 del 5.6.1996 reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 160/32.2 del 2.9.1996 ha approvato il piano economico dei beni silvo-pastorali per il decennio 1996 – 2005 dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico frazione di ******. Questo piano economico è, come si asserisce, tuttora efficace fino all’entrata in vigore di quello nuovo in corso di elaborazione. Secondo i criteri ivi stabiliti gli ispettori forestali di Merano e di Silandro determinerebbero annualmente in occasione delle sessioni forestali le modalitá di utilizzo concreto dei boschi e dei pascoli facenti parte dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico frazione di ******.

Da quanto sopra secondo il Collegio l’Amministrazione separata appare in effetti l’unico soggetto legittimato a presentare le denunce per l’esercizio del pascolo in occasione delle sessioni forestali.”.

6.2.- Tanto premesso va ritenuto che non può essere oggetto di favorevole valutazione la tesi degli appellanti, atteso che anche in assenza di un provvedimento di assegnazione del diritto di pascolo nei luoghi di cui trattasi, comunque non poteva considerarsi quale assegnatario di esso diritto l’appellante organizzazione denominata “Interessenza delle Alpi di ******” perché, si ribadisce, con sentenza n. 382 del 2002 detto T.R.G.A. aveva annullato la decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi n. 1559 dell’11.5.1999 contenente “Aufnahme der Weidenuntzungsinteressenschaft “Tarsch” Interessenza di ******* di ******”, geregelt laut Art. 10 des LG vom 17.01.1959 Nr. 2 in geltender Fassung, in das amtliche Verzeichnis der Agrargemeinschaften”, con cui la Commissione provinciale per i masi chiusi aveva deliberato di iscrivere detta Interessenza nell’elenco ufficiale delle Associazioni agrarie.

Non avendo titolo per ottenere l’assegnazione del diritto di pascolo in questione le parti appellanti non hanno legittimazione ed interesse a contestare (nell’assunto che mancava un provvedimento di assegnazione dei terreni gravati da usi civici in favore della Amministrazione stessa da parte del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici) l’asserzione, contenuta nella appellata sentenza, che l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di ****** era legittimata a presentare le denunce di pascolo.

Dall’eventuale accoglimento del motivo in esame nessuna utilità potrebbero trarne le parti appellanti, che, a seguito della sentenza n. 382 del 2002 sopra citata, la Interessenza di cui trattasi non è più riconosciuta come associazione agraria e quindi non potrebbe comunque ottenere l’assegnazione del diritto di pascolo cui aspira.

7.- Con il quinto motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360, commi 3 e 5, del c.p.c. per violazione dell’art. 4, I c., della Legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il legislatore provinciale riconosce espressamente l’esercizio del diritto di pascolo basato sulla consuetudine, sicché, se i precedenti mezzi fossero infondati, si sarebbe in presenza di una ipotesi di diritto consuetudinario che ha trovato conferma nella pronuncia giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Con memoria depositata il 27.4.2010 le parti appellanti hanno precisato che sarebbe illogica e contraddittoria l’affermazione contenuta nella citata sentenza n. 382 del 2002 (che unico soggetto legittimato a presentare la denuncia per l’uso dei pascoli sarebbe l’Amministrazione separata sopra citata) con quanto previsto dall’art. 4 della citata Legge provinciale n. 16 del 1980, che prevede che legittimato a presentare la denuncia di pascolo è qualsiasi allevatore titolare del numero di UBG che riesce a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione.

7.1.- Osserva il Collegio che con il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio le parti ricorrenti avevano dedotto che “dei diritti di pascolo possono fare uso tutti gli allevatori di bestiame residenti nella frazione o rispettivamente nel Comune con il numero di UBG che essi riescono a svernare con i propri foraggi prodotti nella frazione o nel comune sempre che i diritti di pascolo non siano diversamente regolati da consuetudini locali”.

Il T.R.G.A. ha respinto la censura nell’assunto che a nessun abitante della frazione di ******, era vietato di portare al pascolo sui terreni frazionali il proprio bestiame, qualora si trovasse in possesso dei presupposti di cui al succitato art. 4 della L.P. n. 16 del 1980, esercitando però i suoi diritti nell’ambito della sua appartenenza alla comunità della quale fa parte, che è la sola ad essere punto di riferimento di qualsiasi autorizzazione da parte della Autorità forestale.

L’esercizio del diritto di pascolo basato sulla consuetudine non è stato quindi negato dal Giudice di primo grado, purché fosse esercitato dagli abitanti della frazione di ****** nell’ambito dell’appartenenza alla comunità di cui fanno parte.

Era comunque inidonea la pronuncia del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento e Bolzano a confermare, come invece erroneamente affermato dalle parti appellanti, la acquisizione del diritto stesso in base alla consuetudine da parte di associazioni diverse dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico di ****** (come la Interessenza appellante), perché esse, a seguito della citata sentenza n. 382 del 2002 (efficace anche nei confronti delle parti appellanti, a prescindere da quanto genericamente previsto nella citata legge provinciale a favore di singoli abitanti della frazione e non contestato, ma ribadito, nella appellata sentenza), se non sono inserite nell’elenco ufficiale delle associazioni agrarie non possono essere ritenute nemmeno titolari di idoneo titolo per esercitare autonomamente come associazione detto diritto.

8.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

9.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

************, Consigliere

***************, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Antonio Amicuzzi, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2011

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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