Giudizio amministrativo e onere della prova

sentenza 24/02/11
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In tema di ripartizione dell’onere della prova opera un criterio di valutazione fondato sul principio generale per cui “onus probandi incubit ei qui dicit”, principio del quale costituisce espressione l’art. 2697 del codice civile, in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Tale principio, secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Principio, quest’ultimo, che, comunque, non può mai involvere in una assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente non si trovi affatto nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

 

N. 01039/2011REG.PROV.COLL.

N. 00659/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2006, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE III n. 04102/2005;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Meteor r.l. e del Ministero intimato;

Vista la memoria depositata in giudizio dalla Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il consigliere ***************;

uditi per le parti gli avvocati *****, ********** e l’avvocato dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I) La Regione Veneto chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar del Veneto ha accolto il ricorso n. 1236 del 2005, proposto dalla s.r.l. Meteor per l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione dalla agevolazioni previste dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a favore delle imprese industriali, sotto forma di credito d’imposta in misura percentuale sull’importo delle spese per l’attività di ricerca industriale e per lo sviluppo.

La procedura di concessione delle agevolazioni in questione è disciplinata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il quale, all’art. 4, prevede una procedura automatica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario da parte dell’Amministrazione.

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la Regione Veneto ha esercitato le funzioni delegate dallo Stato inerenti la concessione di “agevolazioni contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all’industria” mediante la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, il cui art. 55, nell’istituire il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale sono confluite le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese, a qualunque titolo conferite alla Regione, incluse dunque le agevolazioni per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo, ha demandato alla Giunta regionale la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione del fondo alle imprese.

Conseguentemente, la Giunta regionale, con la determinazione 6 aprile 2004, n. 915, ha approvato il bando per l’ammissione al contributo nell’esercizio 2003, ed ha inoltre stabilito di affidare l’istruttoria delle domande alla Veneto Sviluppo S.p.A..

Il decreto dirigenziale 20 dicembre 2004, n. 563, ha approvato l’elenco delle domande ammesse e finanziabili e quello delle domande non ammesse, tra cui quella presentata dalla s.r.l. Meteor, che aveva richiesto un contributo pari a € 70.462,59 e che è stata esclusa in quanto “alla domanda di agevolazioni non è stata allegata copia del bilancio depositato, completo di nota integrativa, di relazione ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile e di ogni altro suo allegato, in particolare non è stata allegato il verbale di approvazione del bilancio (allegato 3 alla d.g.r. 915 del 6 aprile 2004, punto 4.4. lettera g)”.

Tale decreto, impugnato davanti al Tar del Veneto, è stato annullato con la sentenza impugnata, sul presupposto della sanabilità delle irregolarità riscontrate, le quali, in coerenza con il disposto dell’art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241, non avrebbero potuto senz’altro comportare l’esclusione, costituendo il verbale di assemblea un elemento complementare che non fa parte del bilancio come tale, i cui contenuti sono definiti negli artt. 2423 segg. c.c.

Il Tar ha, inoltre, rilevato che l’Amministrazione non avrebbe dimostrato in giudizio che la mancanza del documento non fosse da imputare alla negligenza dei propri uffici.

II) Ritiene la Sezione che sotto entrambi i profili la sentenza merita la riforma chiesta con l’appello in esame.

Quanto al primo aspetto, la definizione – prospettata dalla società e condivisa dal TAR – della mancanza della documentazione riscontrata dall’Amministrazione in termini di mera irregolarità (come tale, sanabile ai sensi dell’art. 6 legge n. 241 del 1990) e non come causa automatica di esclusione configge con il chiaro disposto dell’art. 4 d.lgs. n. 123 del 1998, il quale, come si è detto sopra evidenziato, consente l’accesso alla procedura automatica, esperita nella fattispecie, solo nel caso in cui la completezza della documentazione permetta al soggetto competente di accertare esclusivamente l’esaustività e la regolarità delle dichiarazioni, registrate secondo l’ordine cronologico di presentazione, collegando il diniego all’intervento alla mancanza di un requisito disposto dalla normativa vigente.

In base al dato testuale, è quindi innanzitutto da escludere la possibilità, nei procedimenti automatici in esame, di regolarizzare la documentazione, dal momento che presupposto per tale tipo di accelerazione è, appunto, la completezza di quanto offerto a sostegno della domanda di agevolazione. E che gli elementi dei quali l’Amministrazione ha rilevato la mancanza costituiscano elementi essenziali ai fini della completezza richiesta dalla norma emerge dalle clausole del bando approvato dalla Regione con determinazione dirigenziale 6 aprile 2004, n. 915, che, al punto 4.3 dell’allegato 3, richiede a pena di esclusione la copia del bilancio completo, tra l’altro, di verbale di approvazione dell’assemblea, e al successivo punto 4.4 lettera g) ribadisce l’esclusione per la mancanza del bilancio completo di tutti gli allegati previsti.

La sentenza impugnata merita, quindi, riforma sul punto esaminato.

III) Uguale conclusione si raggiunge sull’altro capo della sentenza oggetto dell’appello.

Il Tar ha ritenuto che gravasse sull’Amministrazione l’onere di provare che la mancanza della documentazione rilevante non fosse dovuta a negligenza dei propri uffici.

Avverso tale statuizione, la Regione appellante oppone che la barratura dello spazio sul modulo corrispondente alla dichiarazione di aver prodotto il bilancio “completo dei prescritti allegati”, addotta dalla Meteor s.p.a. a sostegno dell’effettiva allegazione del documento contestato, è del tutto ininfluente a corroborare la tesi della società, alla quale spettava l’onere probatorio.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza ha elaborato in tema di ripartizione dell’onere della prova un criterio di valutazione fondato sul principio generale per cui “onus probandi incubit ei qui dicit”, principio del quale costituisce espressione l’art. 2697 del codice civile, in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Tale principio, secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti, deve trovare integrale applicazione ogni volta che non ricorra quella disuguaglianza di posizioni tra Amministrazione e privato, che giustifica l’applicazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo con metodo acquisitivo; principio, questo, che comunque non può mai involvere in un assoluta e generale inversione dell’onere della prova e comunque non consente al Giudice amministrativo di sostituirsi alla parte onerata quando il ricorrente, come nel caso in esame, non si trovi affatto nell’impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento da parte dell’Amministrazione della mancanza di un documento rilevante, la sola affermazione della parte interessata di aver inviato l’allegato non può valere a far ritenere assolto l’onere probatorio che le appartiene, poiché l’uso di ordinaria diligenza le avrebbe consentito – già in sede amministrativa e senza alcun aggravio – la precostituzione della prova posta a suo carico.

IV) In conclusione, l’appello proposto dalla Regione Veneto è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi di lite seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 659 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 1236 del 2005.

Condanna la società appellata a rifondere alla Regione Veneto, appellante, le spese del doppio grado del giudizio, nella misura di 6.000 (seimila) euro, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*******************, Consigliere

****************, Consigliere

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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