Giudizio amministrativo e dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse

sentenza 16/12/10
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Abstract: La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.

Nel giudizio amministrativo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso: circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità.

 

N. 07499/2010 REG.SEN.

N. 02505/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2006, proposto da:
Fondiaria Binella Srl, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone,2;

contro

Comune di Segrate, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Milano via Corridoni, 39;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 28 del 28 luglio 2006 del Sindaco p.t. del Comune di Segrate notificata il giorno 4 agosto 2006.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Segrate;

Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 09 Novembre 2006 n. 2094;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione resa a verbale dal difensore con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente impugna l’ordinanza di rimozione di rifiuti sopra indicata per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con ordinanza in data 5.11.2010 n. 16 il Comune ha revocato l’ordinanza impugnata. All’udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.

Come afferma giurisprudenza unanime (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530) la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest’ultimo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dal ricorrente con l’accoglimento del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1) circostanza, questa, che si verifica anche quando l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440).

In questa situazione, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, e, per tale motivo, lo dichiara improcedibile.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

***********, Presidente

*******************, Referendario

****************, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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