Indice
1. La seduta del 26 maggio in Commissione
Il 26 maggio, all’esame della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente, è stato accolto l’emendamento 1.2 (testo 3), interamente sostitutivo dell’articolo 1 dell’originario d.d.l. Atto Senato n. 892.
2. Il testo emendato
Il testo, pertanto, a seguito dell’approvazione degli emendamenti risulta il seguente:
“1. All’articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Per gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione senza che l’imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l’imposta grava solidalmente sulle parti in causa”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell’autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.”
3. Il termine di 60 giorni
Nel resoconto, si legge che “il nuovo testo rappresenta il frutto delle interlocuzioni con la prima firmataria e il Governo volte a superare le criticità emerse con la precedente stesura, che poneva questioni interpretative e di copertura”. La nuova procedura individuata, per la quale è stato stabilito un termine di 60 giorni, prevede, pertanto, una parziale revisione del principio di solidarietà, a favore della parte vincitrice in giudizio, e presenta caratteristiche di ragionevolezza e fattibilità. La decorrenza dei 60 giorni garantisce sia le parti che l’Agenzia delle Entrate, e fa presente, infine, che la nuova normativa si applicherà per gli atti depositati a partire dal 1° gennaio 2023.
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