Giudice tributario e domanda risarcitoria

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Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., , potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto”.

Il caso di specie ha origine da un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione instato per la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario a conoscere del risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltreché del risarcimento, da liquidarsi in via equitativa, a titolo, tra l’altro, di ingiusta perdita di tempo, di accollo di spese per spostamenti ed impiego di collaboratori per la difesa tecnica.

La Corte, in antecedenza logico giuridica, fa prontezza di escludere l’assimilabilità della questione in commento con quella sottesa ad una propria precedente ordinanza1, nella quale aveva dichiarato l’appartenenza alla giurisdizione del Giudice tributario della richiesta di rimborso delle ritenute operate a titolo di IRPEF, e dall’altro aveva configurato la giurisdizione del G.O. a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno per mancato adeguamento della normativa comunitaria, poiché ritenuta autonoma ed avulsa dal rapporto tributario ed estranea alla nozione di accessori del tributo.

Giova riferire sul punto che l’art. 2 del D.Lgs n. 546/1992 dispone, al primo comma, che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […], gli interessi ed “ogni altro accessorio”.

L’espressione normativa di “accessorio” ha interessato dottrina e giurisprudenza, in quanto la ricerca degli elementi complementari e aggiuntivi che in essa possono ricomprendersi, consente di fatto di individuare il confine della giurisdizione del giudice tributario rispetto a quanto si ponga in rapporto di accessorietà con l’oggetto principale di natura tipicamente tributaria.

La giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite ha puntualizzato che rapporti accessori devono intendersi gli aggi dovuti dall’esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno2.

Di tale interpretazione ne dà atto l’ordinanza in commento proprio per escludere che il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e il risarcimento da liquidarsi in via equitativa possano ricomprendersi nel rapporto di accessorietà di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs. 546/1992, e, per altro verso, per affermare che in ogni caso la richiesta dei danni presenta un collegamento “diretto ed immediato” con il presupposto atto impugnato e uno stretto collegamento con il rapporto tributario, che costituisce in l’oggetto di un rapporto tributario non esaurito.

Gli Ermellini fanno discendere da tale diretta conseguenza l’attrazione delle richieste risarcitorie, espresse dal contribuente, nell’alveo dell’art. 96 c.p.c.

L’ordinanza in parola, quindi, configura l’applicazione autonomamente sostenuta dell’art. 96 c.p.c., “in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2”, al di là della disquisizione della capacità del rapporto tributario di estendere la giurisdizione tributario al rapporto accessorio.

Difatti, tenuto fermo l’intendimento restrittivo di ciò che accessorio debba considerarsi (aggi dovuti, spese di notifica, interessi moratori, maggior danno da svalutazione monetaria), per come la stessa Corte afferma in parte motiva, l’art. 96 c.p.c. “non detta una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perché la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domande che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perchè la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati”3.

Inoltre, la Corte ha enunciato il principio per il quale la condanna al risarcimento del danno dell’Amministrazione finanziaria, processualmente procurata su istanza dell’altra parte o rilevata d’ufficio dal Giudice tributario al tempo della statuizione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., può ben poggiare su un concetto di “responsabilità processuale” estensivamente comprensivo della fase amministrativa.

Deve precisarsi che il danno liquidabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto danno processuale, deve avere in ogni caso un collegamento diretto con gli atti posti in essere dalla Amministrazione finanziaria o dell’Ente impositore, oggetto del rapporto tributario dedotto in giudizio, poichè la domanda di risarcimento dei danni basata su meri comportamenti illeciti cristallizza la giurisdizione del Giudice ordinario, permanendo in capo al contribuente la titolarità di un diritto soggettivo. 4

1 Cass. Civ., SS.UU., n. 20323/2012

2 Cass. Civ. , SS.UU., nn. 20323/2012, 722/1999, 15/2007.

3 L’ordinanza richiama precedenti della Cass.: n. 9297 e n. 12952 del 2007; n. 18344 e n. 26004 del 2010.

4 Cass. Civ., SS.UU., 4 gennaio 2007, n. 15

Maurizio Bertolone

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