Giudice di Pace di Monza, sentenza del 24.04.2009 in materia di autovelox

sentenza 07/05/09
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R.G.7454/08  
SENTENZA N…………
CRON.N………………………….
 
 
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice ********************,
alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
……………………………………….. con l’avv………………
CONTRO
MINISTERO DELL’INTERNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso avverso il verbale che gli ha contestato la violazione dell’art. 142, comma 8 del CdS per avere superato di Kmh10 ed entro i Kmh 40 il limite imposto. Ha eccepito la mancanza di preventiva segnalazione della postazione fissa di rilevamento, la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchio, la mancanza di prova della funzionalità del medesimo e della sua taratura, nonché della regolarità di posizionamento delle spire sul terreno e la insufficienza della prova inerente la effettiva commissione dell’illecito ad opera del veicolo del ricorrente.—-
Il Ministero si è costituito tramite la competente Prefettura, producendo gli atti relativi all’accertamento, inclusi i rilievi fotografici, e depositando memoria difensiva con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso e il rimborso delle spese sostenute.——–
All’udienza di discussione nessuno è comparso per il ricorrente, nonostante la regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza tramite fax al proc. del ricorrente.—-
Non occorrendo istruttoria, il ricorso è stato assegnato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.————–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni proposte dal ricorrente sono già state oggetto di chiare pronunce della Cassazione, che le ha giudicate infondate. Con l’avvento dei sistemi informatici, debitamente autorizzati dalla Pubblica amministrazione, la copia dell’atto notificato al trasgressore è da considerarsi copia conforme all’originale depositato presso la sede della Polizia Stradale di competenza. (Cassaz. 12.10.2006 n. 21918). La lettura combinata delle norme di cui agli artt. 385 e 383 del regolamento del CdS porta a concludere che il verbale notificato al trasgressore è copia dell’unico originale depositato presso l’ufficio. Tale copia non richiede particolari formalità di autenticazione, restando certa la riconducibilità all’organo accertatore ed essendo sempre rintracciabile il verbale originario (in tal senso Cass. 12105/2001 – Cass. 6475/2000 – Cass. 11949/1999).—
In relazione altresì alla informatizzazione del servizio, che rende impossibile l’autografia originale della sottoscrizione, l’orientamento giurisprudenziale si è oramai consolidato sulla validità dell’atto notificato che contenga tutti i riferimenti utili alla individuazione dell’organo accertatore e di tutti gli elementi identificativi del fatto addebitato. Cass 20.01.2005 n. 12269 precisa che “a’ sensi dell’art. 385 reg. CdS nell’ipotesi di contestazione non immediata di violazioni amministrative al codice della strada, i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, notificati al trasgressore con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, fanno prova fino a querela di falso” (in senso conforme Cass.04.05.2004 n.8425 precisa che, in tali casi, l’autografia della sottoscrizione non è requisito essenziale del verbale).—
L’atto include la motivazione specifica che giustifica la contestazione differita, nonché il responsabile del trattamento dei dati.——–
In presenza della omologazione dell’apparecchio, non occorre che la Pubblica amministrazione proceda all’aggiornamento di tale atto, in quanto la normativa non prevede alcuna scadenza di omologazione (si veda da ultimo Cass. 25.06.2008 n. 17361); né è obbligatoria l’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio, essendo sufficiente la indicazione del decreto di omologazione del modello. Infine nessuna norma prescrive la taratura annuale di tali apparecchi, in quanto la normativa relativa concerne la materia metrologica (Cassaz. 19.11.2007 n. 23978).———
La Corte Suprema di Cassazione con la recente sentenza n. 17361 del 25 giugno 2008 ha ribadito il proprioorientamento ormai costante (vedi anche Cass. n. 23978 del 19/11/2007, n. 16757 del 27/07/2007, n. 14566 del 21/06/2007) affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. 273/1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura.—————-
In particolare la Corte Suprema con tale sentenza del 25/06/2008, richiamando la precedente sentenza n. 23978 del 19/11/2007, (peraltro entrambe successive alla sentenza n. 277 del 13/07/2007 della Corte Costituzionale che, secondo taluni, avrebbe sollevato un dubbio circa l’applicabilità di detta legge 273/1991) ha esplicitamente affermato: “La Corte ritiene infatti di confermare quanto già in altri casi deciso (cfr sent. 23978 del 19/11/2007, pag. 22, relativa a sanzione accertata nel 2005), affermando che le apparecchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.” Non ricorrono, pertanto, i presupposti a che anche le dette apparecchiature elettroniche siano assoggettate ai controlli previsti nella stessa legge, le quali, invece, sono differentemente disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai provvedimenti emanati dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici).—————–
La sentenza in questione prosegue con un esplicito riferimento anche alla già citata sentenza n. 277/2007 della Corte Costituzionale affermando: “Preliminarmente occorre chiarire che non giova ai ricorrenti la sentenza n. 277 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione sottopostale (art. 45 C.d.S.) per erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione, così non pronunciandosi sulla necessità di verifiche successive del funzionamento degli apparecchi.”————–
Infine, termina ribadendo “in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542); A questo insegnamento la Corte rimane fedele, non essendo scalfito dalle considerazioni di parte ricorrente, che si ostinano a riproporre la necessità di un onere probatorio aggiuntivo dell’amministrazione, oltre quello relativo all’accertamento strumentale dell’eccesso di velocità, relativo alla funzionalità della apparecchiatura sulla base, come da ultimo si è riportato, di astratte congetture.” Atteso che con l’omologazione viene accertata l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, la prova contraria in merito al non corretto funzionamento dello stesso non può che gravare in capo a colui al quale è stata contestata la violazione dei prescritti limiti di velocità. Tale onere, tuttavia, non può basarsi su astratte congetture, bensì su concrete circostanze, relative al caso specifico, di cui il trasgressore sia in grado di provarne la fondatezza.———
In ogni caso l’ufficio, tramite opportuna richiesta al Ministero dell’interno, ha ottenuto il deposito permanente dell’intera documentazione inerente sia la omologazione degli strumenti che le certificazioni della taratura degli impianti posizionati nel territorio di competenza, eseguiti e perfezionati nel 2007 e fino al settembre 2008. Detta documentazione include le verifiche sul posizionamento dei cartelli di avviso. Ciò permette di affermare, anche per conoscenza diretta del giudicante, che nel tratto interessato sono posizionati diversi mezzi di avviso all’utenza, anche tramite pannelli luminosi, che preavvisano dell’esistenza e del funzionamento del servizio di rilevamento della velocità, anche nella forma particolare del cosiddetto TUTOR (rilevatore della velocità media).———–
La prova del fatto è data dal rilevamento fotografico nel quale è ritratta la presenza del veicolo e l’identificazione certa della targa. La velocità rilevata è stata di Kmh 158,26, alla quale è stata applicata la tolleranza del 5%, con il minimo di Kmh 5 e nessun’altra prova deve essere fornita dalla Pubblica amministrazione.—
Il ricorrente ha altresì proposto l’eccezione di mancanza di prova del corretto posizionamento delle spire. L’assunto è privo di fondamento. Va innanzitutto precisato che il Giudice ordinario non ha il potere di valutare la legittimità dell’atto amministrativo, sia per l’evidente difetto di giurisdizione sia per la caratteristica essenziale dell’atto amministrativo, che è assistito da presunzione di legittimità. Il Giudice ordinario ha la possibilità di valutare la eventuale palese illegittimità in caso di richiesta di “disapplicazione” da parte del ricorrente. Nel presente giudizio non esiste una simile istanza e non è permesso al Giudice porsi il quesito di ufficio della verifica della legittimità dell’atto amministrativo.—–
Inoltre si dovrebbe considerare illegittima l’esecuzione materiale del posizionamento e non l’atto autorizzativo, il che non costituisce illegittimità tipica, deducibile in giudizio. Non sussiste alcuna ipotesi di illegittimità per l’eventualità della diversa collocazione dello strumento, o di parti di esso, e, per la tipicità delle cause di illegittimità dell’atto amministrativo, non è invocabile né deducibile un vizio che possa comportare la illegittimità dell’uso dello strumento. —–
Non devono essere confusi la norma che dispone il limite di velocità con lo strumento che accerta la sua violazione. Non vi è dubbio che l’esistenza del limite sia chiaramente indicato dalla segnaletica verticale conforme al Codice della Strada. Il preavviso concerne l’esistenza dello strumento di controllo ma nessuna modifica comporta alla vigenza del limite di velocità.—
Nessuna norma prevede l’obbligo di segnalazione dell’esatto posizionamento dell’apparecchio rilevatore; il cartello prevede l’indicazione dell’esistenza del metodo di controllo ma non l’indicazione del punto esatto in cui si trova l’apparecchio, né la collocazione delle spire. Ciò appare coerente con la sussistenza del limite di velocità per un tratto di strada di estensione ben superiore al tratto oggetto di osservazione e rilevamento da parte dello strumento elettronico. Il fatto che detto strumento non osservi un tratto di strada successivo non comporta che per quel tratto il limite di velocità non sia operante.———–
Va infine osservato che si tratta di una strada ad andamento rettilineo, sulla quale il fine preventivo della segnaletica e dello strumento di rilevamento sono preordinati a contrastare la principale causa di incidenti (costituita dall’eccesso di velocità). Da quanto sopra esposto deriva che, essendo soddisfatte le esigenze di prevenzione di fatti gravi, anche l’eventuale diverso posizionamento dell’apparecchio rilevatore, o di parti di esso, non costituisce un motivo di nullità dell’atto presupposto e non può comportare illegittimità dell’atto accertativo, o sua inesistenza, tali da rendere illegittima la contestazione dell’infrazione.—-
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Rilevata la infondatezza dei motivi di ricorso, e la relativa soccombenza del ricorrente, neppure comparso in udienza, il Giudice ritiene fondata ed accoglibile la richiesta di rifusione delle spese sostenute dal Ministero per la difesa, che vengono liquidate equitativamente in complessivi euro 80,00.——-
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monza, visto l’art. 23 della legge 689/81
RIGETTA
L’opposizione proposta dal ricorrente suindicato e, per l’effetto, conferma il provvedimento applicativo di sanzione di cui al verbale SCV0000………… in data ………2008 della Polizia Stradale di Milano.——
Determina in euro 158,69 la sanzione definitivamente applicabile al caso de quo, oltre alle sanzioni accessorie prevista dalla normativa.————
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in euro 80,00 (ottanta).
 
Monza, 24.04.2009
 
Il Giudice di Pace
Dott. **************

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