Giudice di pace di Milano , 9° sezione civile , sentenza n. 16275 del 9 novembre 2005-11-20

sentenza 15/12/05
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
?IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
9? SEZIONE CIVILE
Avv. *****************
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento civile avente ad oggetto "opposizione a sanzione
amministrativa ex legge 24 novembre 1981, n. 689", iscritto al n. 72031/04
del R.G. e riservato in decisione all’udienza del 17.05.05
TRA
M. A., C.F. ????. , res. in, rappresentato e difeso, giusta
procura a margine dell’atto di opposizione, dagli avv.ti ********** e ******
*********, presso il cui studio in Milano, via Fatebenefratelli, n. 12 ?
elettivamente domiciliata

Ricorrente
E
Il Comune di Milano, in persona del Sindaco, domiciliato per la carica in
Milano, Palazzo Marino

Resistente

CONCLUSIONI

La ricorrente presente in udienza concludeva come da ricorso e da verbale.

La resistente, assente, come da memoria di costituzione in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 15.11.04 il sig. M. proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Milano avverso il verbale di contestazione n. 4932883-4, elevato in data 16.09.04 e contestualmente notificato, per l’importo complessivo di ?. 68,25, oltre la sanzione accessoria della decurtazione di
punti due dalla patente di guida e relativo alla violazione dell’art. 158 del Codice della Strada, per avere, in Milano via Tadino, "sostato irregolarmente sull’area destinata ai disabili".

Nei motivi a sostegno dell’opposizione, il ricorrente ha eccepito, in fatto, di non avere sostato, bens? effettuato solo una breve fermata, con il motore acceso e lasciando a bordo una persona nell’eventualit? fosse stato necessario spostare l’autovettura e ci? per la necessit? di ridurre il
rischio nel ritirare un orologio di notevole valore, in una zona soggetta a note rapine e scippi e, in diritto, che l’art. 158, 2, par. g) configura un divieto di sosta, laddove, nel caso in esame, si sarebbe trattato solo di una fermata, oltretutto, brevissima. Ha chiesto, pertanto, in via principale, l’annullamento del verbale e, in via subordinata, nell’ipotesi non fosse accolta la richiesta principale, di mantenere ferma la sanzione nella misura del minimo edittale. In via istruttoria, ha chiesto prova per testi sulle circostanze dedotte nell’atto di ricorso.

Il GdP, con ordinanza ritualmente notificata al ricorrente e alla parte resistente nelle rispettive sedi, nel rigettare l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in attesa di verifica,
disponeva la comparizione delle parti per l’udienza del 22.3.05.


In detta udienza, il GdP, sentito liberamente il ricorrente presente anche personalmente, ritenuto necessario ai fini della decisione assumere le prove richieste, rinviava l’udienza, nulla opponendo parte resistente.

Il GdP, all’udienza di rinvio, sentito il teste citato dall’opponente, in assenza di parte resistente, ritenuta esaustiva l’istruttoria, decideva la causa, leggendo il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ? fondato e, per questo, va accolto.

Asserisce, infatti, il ricorrente che, nelle circostanza di tempo e di luogo di cui al verbale, la valutazione dei fatti assunta dall’Agente verbalizzante non corrisponde alla realt?.

Il ricorrente, quale Direttore Generale della *********, con sede, appunto, in via (Ndr. ? allegata agli atti misura camerale sub doc. 2), doveva ritirare un orologio del valore di ?. 3.999,60, come documentato dalla autofattura n. ZNOR-369 (doc. prodotto in udienza e allegato agli atti) del
16.9.04, ore 17,00 (Ndr. stessa data e ora del verbale).

La via , si afferma essere una zona dove frequenti sono state fatte rapine e scippi; per questo, previa telefonata di preavviso alla dipendente sig.ra S. F. che si trovava gi? in loco ad attendere l’arrivo del ricorrente, ha sostato, lasciando l’autovettura con il motore acceso e con persona a bordo abilitata alla guida, nell’eventualit? fosse stato necessario spostare l’autovettura e per il tempo strettamente utile per entrare nella sede della ******?, si afferma, distante poco pi? di un metro dalla zona di fermo, ritirare il pacchetto contenente l’orologio gi? pronto nella sua confezione, ritornare all’auto e andare a consegnare personalmente l’orologio al suo destinatario.

Questi fatti, puntualmente confermati dalla teste, sono apparsi credibili, sia perch? l’agente stesso li ha confermati nella relazione a lui chiesta, sia perch?, in calce alla bolla, ? riportato il nominativo del destinatario dell’orologio, il quale, per essere persona politica nota all’opinione pubblica e della quale, per ovvi motivi di riservatezza, se ne omette il nominativo, rende credibile la versione del ricorrente, il quale, bench? rivestisse la carica di Direttore Generale, si apprestava personalmente alla consegna, per il prestigio, appunto, del destinatario..

Per contro, parte resistente non ha prodotto alcuna prova, cui era tenuta ex art. 2697 c.c., ma addirittura e, di certo senza volerlo, ha confermato la versione del ricorrente, allorch?, nella relazione di cui sopra, ? stato scritto che ".lo stesso (Ndr. l’Agente) ha dichiarato che l’autovettura ?tg. BC157DX sostava nello spazio riservato ai disabili con motore acceso e che il proprietario non era intento a operazione di carico e scarico, ma bens? intento a parlare sul marciapiede adiacente. Invitato a rimuovere il veicolo, il sig. ********, pur assicurando lo spostamento persisteva nel
lasciarlo in sosta e per ci? allo stesso gli veniva contestata la violazione che si conferma".

Orbene, l’Agente non solo ha confermato che l’autovettura era con il motore acceso, chiaro segno di fermata provvisoria, ma che il ricorrente (Ndr. anche) era presente sul luogo. Ne consegue che il ricorrente non ha sostato l’autovettura lasciando la stessa incustodita, ma l’ha solo fermata per
pochi minuti, avendone, oltre tutto, il pieno controllo, nell’eventualit? fosse stato necessario lasciare il posto a chi ne aveva diritto per riserva topomastica riservata ai disabili.

Ecco che il comportamento dell’Agente accertatore assume i colori dell’eccesso di potere e sviamento dei fatti che fanno ritenere credibili le eccezioni dell’opponente.

L’art. 158 del Codice della Strada, infatti, parla di "sosta", laddove, per tale, l’art. 157, stesso codice, intende, al primo comma lett. c), ". per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilit? di allontanamento da parte del conducente", mentre, alla precedente lett. b) " per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta (art. 6, 7 e158), per consentire. le altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente
deve essere presente e pronto a riprendere la marcia".

Ecco che allora dalla lettera delle norme citate, si rileva, non solo che il ricorrente non ha commesso alcuna violazione al Codice della Strada, ma che dallo stesso codice, addirittura, gli era consentita la fermata.

Per le ragioni addotte, ne consegue che il ricorrente deve essere assolto per non aver commesso il fatto, ovvero, che il fatto non costituisce violazione all’art. 158 del CdS e il relativo verbale deve essere annullato.

La natura della controversia e le ragioni esposte giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano della IX^ sezione civile, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto come in narrativa, cos? provvede:

???????? Accoglie il ricorso proposto dal sig. M. A. avverso il verbale di contestazione n. 4932883-4, elevato in data 16.09.04 che annulla;

???????? Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;

???????? Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Cos? deciso in Milano il 17 maggio 2005

Il dispositivo della presente sentenza ? stato letto ai presenti nella pubblica udienza del 17.5.05 ed in pari data si intende depositato in Cancelleria.

Il Cancelliere????????????????????????????????? Il Giudice di Pace?????????????

F.to Illegibile???????????????????????????????????? Avv. *****************

La presente sentenza ? stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria oggi 9 novembre 2005-11-20

Il Cancelliere F.to Dr. **********

sentenza

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