Geografia giudiziaria: in vigore il decreto correttivo

Redazione 28/02/14
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Anna Costagliola

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2014 entra oggi in vigore il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari».

Con tale provvedimento prende il via definitivo l’attesa revisione della geografia giudiziaria contenuta nei decreti legislativi di riforma nn. 155 e 156 del 2012. In attuazione alla delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011, il Governo ha operato, infatti, una profonda riforma delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di primo grado a fini di riduzione della spesa e di miglioramento dell’efficienza del sistema giustizia.

In particolare, il D.Lgs. 155/2012 ha proceduto alla revisione e alla nuova organizzazione dei Tribunali e delle relative Procure della Repubblica. Il provvedimento, rispetto ad una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado e 220 sezioni distaccate di Tribunale, ha previsto la soppressione di 31 Tribunali, 31 Procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale. Con riferimento proprio alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto ritenuto modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d’inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione.

Il D.Lgs. 156/2012 ha operato analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace. Il provvedimento ha soppresso un significativo numero di uffici, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di Tribunale; di tali uffici, è stato operato un limitatissimo recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega. Il suddetto decreto ha previsto, peraltro, la possibilità per i Comuni di recuperare l’ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari.

La complessiva riforma della geografia giudiziaria è entrata a pieno regime lo scorso 13 settembre 2013.

L’intervento correttivo del Legislatore si è reso necessario in considerazione del rilievo di taluni dubbi interpretativi posti dalla disciplina approvata e che è parso opportuno superare con espressa previsione normativa già nella fase di avvio di una così incidente riforma dell’assetto complessivo delle circoscrizioni giudiziarie, pure positivamente vagliato in sede di controllo costituzionale.

Invero, il pacchetto sulla revisione della geografia giudiziaria, frutto di delega affidata dal Parlamento al Governo è stato, sia in fase di gestazione che in fase di prima applicazione, oggetto di molte polemiche e critiche, nonché foriero di rilevanti dubbi e perplessità. In sintesi, il provvedimento correttivo:

a) adegua l’ordinamento alla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino;

b) individua nel Comune di Aversa la sede del Tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari;

c) provvede alle modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del Tribunale di Urbino e all’istituzione di quello di Napoli Nord;

d) prevede disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle Corti d’Assise, sulla competenza del Tribunale per i giudizi pendenti e sull’edilizia giudiziaria;

e) prevede modalità per il trasferimento dei magistrati onorari;

f) ripristino delle sezioni distaccate di Tribunale nelle isole

 

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