Gdp salerno: annullamento verbale tutor

Vingiani Luigi 10/03/11
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 Una recente decisione del giudice di pace di Salerno dr.Raimo, riportata in calce, ha annullato un verbale per eccesso di velocita acertato con sistema di misurazione SICVE (c.d. TUTOR ) sull’autostrada Napoli – Salerno.

La decisione, ampiamente motivata, è particolarmente interessante giacchè evidenzia  il fatto che l’autorità amministrativa  ha elevato il verbale adottando  un provvedimento in totale carenza di potere in concreto, in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l’adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile.

Nel caso all’esame del giudizio il problema si pone proprio in concreto, in quanto l’amministrazione resistente … ha agito non tenendo conto di un presupposto di fatto che si rivela fondamentale in diritto: l’accertamento della effettiva velocità media che si sarebbe dovuta tenere sul tratto autostradale dove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione.

In effetti, secondo il Giudice di pace, se si confronta la segnaletica dell’autostrada Napoli-Salerno con quella presente sul tratto Napoli-Milano, si notano immediatamente sostanziali differenze, che nel tratto più meridionale in concreto alterano le condizioni di guida in cui si viene a trovare l’automobilista, causando non pochi disagi, ultimo quello di vedersi sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità media mantenuta.

In soli 52 Km di percorrenza ed a tratti non adeguatamente segnalati, intervallati dalla presenza di continui restringimenti di carreggiata dovuti a lavori di ampliamento della sede stradale, vengono imposti continui limiti di velocità differenti, che costringono chi guida a prestare attenzione più agli obblighi che alla marcia degli altri veicoli presenti in quel momento sulla strada. Di tali continui cambiamenti, con riguardo all’imposizione di variare l’andatura media del veicolo a seconda del tratto di strada, non esistono riscontri nel verbale elevato, il quale si limita a riportare il tempo di percorrenza e la tolleranza del 5%, ma non tiene conto di quanto imposto dal continuo variare della segnaletica, per cui è in concreto che l’accertamento difetta.

Ciò – ad avviso del giudicante-  ha determinato una situazione di emissione di un procedimento verbale che alcuni autori tenderebbero a collocare in uno stato patologico fra inesistenza ed illegittimità; una nullità data dalla considerazione che il potere è attribuito dalla norma, ma a condizioni e circostanze diverse, pertanto la carenza va rilevata in concreto e non in astratto.

Non si tratta pertanto di eccesso di potere, atteso che la richiamata figura patologica, generalmente intesa come sviamento, viene indirizzata al controllo se la scelta della pubblica amministrazione risulti o meno finalizzata all’obiettivo specifico istituzionalmente assegnatole, per cui è necessario provare che nell’iter logico esternato dalla P.A. si siano evidenziate lacune e di conseguenza si ravvisino elementi di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza, tutti elementi che non emergono nel verbale impugnato nell’odierno giudizio.

D’altronde, ricorda il giudicante , non è compito del giudice rifare scelte discrezionali che la legge ha riservato alla pubblica amministrazione: ciò non si traduce in una sostanziale insindacabilità delle stesse, ma sta a significare che il controllo deve rimanere limitato alla coerenza, alla logicità, alla completezza dell’istruttoria, cui nel caso di specie si aggiunge la sostanziale violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 201 del C.d.S., il quale messo in relazione all’art. 200 stesso codice ed all’art. 384 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, obbliga l’accertatore alla contestazione immediata, salvo tipiche ipotesi canonizzate nel predetto ultimo articolo citato ed ampiamente riconosciute come ineludibili da costante giurisprudenza, sia di quella di cui all’art. 27 della Costituzione.

Non si tratta di creare delle zone franche di esclusione dalla responsabilità per la circolazione dei veicoli, ma ciò che rileva e va ribadito con forza è la sicurezza degli accertamenti, dalla quale una corretta applicazione della sanzione non può prescindere, atteso che con essa si va ad incidere in maniera restrittiva nei diritti della persona.

A conforto di quanto sostenuto dal giudicante, si richiama  la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, depositata in data 24 gennaio 2005, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Salerno, dr. *************, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 8224/2010 del R.A.C.C.

tra

** Mario, ricorrente,

difeso dall’Avv. ***************

e

Ministero dell’Interno, rapp.to. dalla Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., resistente-contumace

Oggetto: ricorso ex L. 689/81

Conclusioni: come da verbale del giorno 10/11/2010

 

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 05 ottobre 2010 il sig. ** Mario, così come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex L. 689/81 avverso il verbale della Polizia Stradale di Salerno allegato agli atti di causa, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e per l’effetto applicata una sanzione amministrativa di € 206,67.

Assumeva sostanzialmente il ricorrente che il verbale sarebbe stato illegittimamente elevato, in ragione dell’inattendibilità dell’accertamento elettronico, nonché della contestazione fatta in spregio alle disposizioni di cui all’art. 345 delle Disposizioni al Codice della Strada.

Chiedeva pertanto, il ricorrente, l’annullamento dell’impugnato verbale con attribuzione vittoriosa delle spese di giudizio.

Fissata prima l’udienza per la discussione sulla richiesta sospensiva e disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 della L. 689/81, il resistente Ministero dell’Interno rimaneva contumace.

La causa veniva trattenuta a sentenza ed il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo.

 

Motivi della decisione

L’opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato verbale.

Il procedimento trae origine dall’accertamento effettuato sull’autostrada Napoli-Salerno al Km 51,566, carreggiata Sud, il giorno 25 giugno 2010, alle ore 06.53, su autoveicolo tg. CY 628 DW, con sistema di misurazione SICVE.

Nel caso all’esame del giudizio ciò che va affermato è che l’autorità amministrativa che ha elevato il verbale ha adottato un provvedimento in totale carenza di potere in concreto, in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l’adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile.

Alla carenza di potere viene dunque associata la figura della nullità o, addirittura, dell’inesistenza del provvedimento amministrativo. Si può infatti accedere alla dichiarazione di nullità di un provvedimento amministrativo soltanto nel momento in cui lo stesso non sia in grado di produrre alcun effetto sin dall’origine, operando questa di diritto e potendo essere accertata in ogni tempo, senza la possibilità di una convalida, atteso che nel caso della carenza di potere si potrebbe addirittura arrivare, secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, all’inesistenza dell’atto più che alla sua nullità.

Secondo un’impostazione accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza si avrebbe carenza di potere ove la P.A. assuma l’esercizio di un potere che nessuna norma le attribuisca, c.d. carenza in astratto.

In una diversa ed altrettanto valida prospettiva, invece, la vicenda che occupa l’odierna causa ricorrerebbe in quanto un potere risulta normativamente conferito, ma nella circostanza sono i presupposti che ne condizionano in concreto la sussistenza.

Ma anche la categoria della nullità, basata sulla carenza di elementi costitutivi non consente di accedere, nel riscontro pratico, alla dichiarazione di nullità di un atto amministrativo, in quanto serve semplicemente a segnalarne un’invalidità più grave rispetto alla semplice annullabilità.

Nel caso all’esame del giudizio il problema si pone proprio in concreto, in quanto l’amministrazione resistente non ha esercitato un potere che nessuna norma le avrebbe attribuito, ma ha agito non tenendo conto di un presupposto di fatto che si rivela fondamentale in diritto: l’accertamento della effettiva velocità media che si sarebbe dovuta tenere sul tratto autostradale dove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione.

In effetti, se si confronta la segnaletica dell’autostrada Napoli-Salerno con quella presente sul tratto Napoli-Milano, si notano immediatamente sostanziali differenze, che nel tratto più meridionale in concreto alterano le condizioni di guida in cui si viene a trovare l’automobilista, causando non pochi disagi, ultimo quello di vedersi sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità media mantenuta.

In soli 52 Km di percorrenza ed a tratti non adeguatamente segnalati, intervallati dalla presenza di continui restringimenti di carreggiata dovuti a lavori di ampliamento della sede stradale, vengono imposti continui limiti di velocità differenti, che costringono chi guida a prestare attenzione più agli obblighi che alla marcia degli altri veicoli presenti in quel momento sulla strada. Di tali continui cambiamenti, con riguardo all’imposizione di variare l’andatura media del veicolo a seconda del tratto di strada, non esistono riscontri nel verbale elevato, il quale si limita a riportare il tempo di percorrenza e la tolleranza del 5%, ma non tiene conto di quanto imposto dal continuo variare della segnaletica, per cui è in concreto che l’accertamento difetta.

Ciò ha determinato una situazione di emissione di un procedimento verbale che alcuni autori tenderebbero a collocare in uno stato patologico fra inesistenza ed illegittimità; una nullità data dalla considerazione che il potere è attribuito dalla norma, ma a condizioni e circostanze diverse, pertanto la carenza va rilevata in concreto e non in astratto.

Non si tratta pertanto di eccesso di potere, atteso che la richiamata figura patologica, generalmente intesa come sviamento, viene indirizzata al controllo se la scelta della pubblica amministrazione risulti o meno finalizzata all’obiettivo specifico istituzionalmente assegnatole, per cui è necessario provare che nell’iter logico esternato dalla P.A. si siano evidenziate lacune e di conseguenza si ravvisino elementi di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza, tutti elementi che non emergono nel verbale impugnato nell’odierno giudizio.

D’altronde, non è compito del giudice rifare scelte discrezionali che la legge ha riservato alla pubblica amministrazione: ciò non si traduce in una sostanziale insindacabilità delle stesse, ma sta a significare che il controllo deve rimanere limitato alla coerenza, alla logicità, alla completezza dell’istruttoria, cui nel caso di specie si aggiunge la sostanziale violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 201 del C.d.S., il quale messo in relazione all’art. 200 stesso codice ed all’art. 384 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, obbliga l’accertatore alla contestazione immediata, salvo tipiche ipotesi canonizzate nel predetto ultimo articolo citato ed ampiamente riconosciute come ineludibili da costante giurisprudenza, sia di quella di cui all’art. 27 della Costituzione.

Non si tratta di creare delle zone franche di esclusione dalla responsabilità per la circolazione dei veicoli, ma ciò che rileva e va ribadito con forza è la sicurezza degli accertamenti, dalla quale una corretta applicazione della sanzione non può prescindere, atteso che con essa si va ad incidere in maniera restrittiva nei diritti della persona.

Sul fatto che occorra individuare l’effettivo trasgressore è poi intervenuta anche la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, depositata in data 24 gennaio 2005, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

Si ritiene comunque che sussistano giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il G. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8224/2010 del R.A.C.C. di questo Ufficio, promossa da ** Mario, contro Ministero dell’Interno, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale della Polstrada di Salerno riportato in narrativa; 2) compensa interamente le spese tra le parti.

Salerno, 10/11/2010

Il Giudice

-dr. *************-

 

 

 

Vingiani Luigi

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