Gareggiare in velocità con veicoli a motore: cosa comporta?

Quali sono le conseguenze giuridiche per chi gareggia in velocità con veicoli a motore su strada pubblica?

Redazione 29/05/25
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Una corsa clandestina, un sorpasso pericoloso, un rombo di motore che spezza il silenzio notturno. Ma quali sono le conseguenze giuridiche per chi gareggia in velocità con veicoli a motore su strada pubblica? In questo approfondimento analizziamo il quadro normativo, le sanzioni e le implicazioni penali. Per approfondire sul tema consigliamo il volume “Codice della strada per l’udienza – con normativa complementare selezionata”, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. Il contesto normativo: l’art. 9 ter del Codice della Strada


L’articolo di riferimento è il 9 ter del Codice della Strada, che punisce severamente le gare non autorizzate con veicoli a motore. La norma è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle corse clandestine, spesso improvvisate su strade urbane o extraurbane, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.
La norma stabilisce che:
«Chiunque organizza o partecipa a gare di velocità con veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro
A ciò si aggiungono altre sanzioni accessorie:

  • sospensione della patente da uno a tre anni;
  • confisca del veicolo (anche se non di proprietà del conducente);
  • fermo amministrativo provvisorio.

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2. Differenza tra “gare” e “condotta pericolosa”


Non sempre una guida spericolata equivale a “gara”. È fondamentale distinguere tra:

  • una guida pericolosa, punita con le norme generali del Codice della Strada o con sanzioni per eccesso di velocità;
  • una gara vera e propria, che richiede l’elemento dell’accordo tra due o più conducenti a competere in velocità.

La giurisprudenza ha chiarito che la gara può essere implicita: non serve un’organizzazione formale o un tracciato definito. Basta l’accordo di fatto, anche solo tra due persone, di “sfidarsi” alla guida.

3. Quando scatta l’arresto in flagranza?


Se gli agenti colgono sul fatto i soggetti coinvolti nella gara, può scattare l’arresto obbligatorio in flagranza. L’art. 9 ter è infatti qualificato come delitto, e non semplice contravvenzione. La corsa può così comportare la detenzione, oltre al sequestro immediato del veicolo e alla segnalazione alla Prefettura per la sospensione della patente.
In alcuni casi, il conducente può essere sottoposto a misure cautelari, come l’obbligo di firma o il divieto di dimora.

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4. Responsabilità aggravate in caso di incidente


Se la gara di velocità provoca lesioni o morte, le pene si aggravano notevolmente.
L’art. 589 bis del Codice Penale prevede:

  • in caso di omicidio stradale, la reclusione può arrivare fino a 12 anni, se la condotta è connessa a gare non autorizzate;
  • in caso di lesioni gravi o gravissime, scatta il reato di lesioni stradali, punito anch’esso con pene elevate (da 3 a 7 anni per lesioni gravissime).

La combinazione tra l’art. 9 ter CdS e gli articoli 590 bis e 589 bis c.p. può portare a un cumulo di pene molto significativo.

5. Confisca del veicolo anche se non sei proprietario


Un aspetto particolarmente severo della norma è la possibilità di confiscare il veicolo anche se non appartiene al conducente. In tal caso, il giudice può disporre comunque la confisca, salvo che il proprietario dimostri di non essere a conoscenza dell’uso illecito del mezzo.
Questa misura ha un forte impatto dissuasivo: pensiamo, ad esempio, a un giovane che utilizza l’auto del genitore per gareggiare in velocità.

6. Rilevanza delle immagini e dei video


Molte gare illegali vengono pubblicate sui social, spesso con effetti virali. Tuttavia, questi contenuti possono diventare prove a carico dei partecipanti. La Cassazione ha più volte ammesso l’uso di video tratti da Instagram o TikTok come elementi indiziari per ricostruire le gare e identificare i veicoli.
Anche la sola ripresa da telecamere di sorveglianza, o le testimonianze dei presenti, possono bastare per avviare un procedimento penale.

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