Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall’articolo 23, comma 1, alinea “a” del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso»: . tra gli elementi da valutare vi può essere l’entità di un contributo da riconoscere all’Ammi

Lazzini Sonia 10/01/08
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E’ assolutamente illegittima una  lettera d’invito nella quale un’Amministrazione, dopo avere in premessa precisato che nell’offerta il concorrente avrebbe dovuto indicare l’entità del contributo annuo anticipato che esso intendeva erogare in favore dell’Azienda per acquisti di attrezzature o per altre finalità, indicata che l’aggiudicazione sarebbe stata fatta a favore di chi avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, e che le prestazioni sarebbero state pagate applicando le vigenti tariffe stabilite dalla prefettura: in conclusione, secondo la normativa risultante dalla lettera d’invito e dal capitolato speciale, il corrispettivo era compreso tra il massimo e il minimo fissati dalle tariffe della prefettura, ma l’appalto sarebbe stato aggiudicato a chi avesse offerto il maggior contributo all’Azienda.
 
 
Merita di essere segnalata una particolare fattispecie sottoposta al Supremo Giudice amministrativo e conclusasi con la decisione numero 5762 del 7 novembre 2007
 
<Il Collegio non intende attardarsi su di essi, essendo evidente che l’amministrazione appaltante, la quale neppure si è costituita per difendere il proprio operato, ha posto in essere un procedimento di scelta del contraente irrazionale e contrastante tanto con la normativa uniforme europea recepita col decreto legislativo n. 157 del 1995 quanto con i princìpi generali della normativa nazionale sulle pubbliche gare, e che la tesi dell’appellante, secondo cui l’offerta di contributi alla stazione appaltante è qualificabile come sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, non ha fondamento>
 
dello stesso parere infatti anche il giudice di primo grado:
 
< respinta ogni altra questione, ha annullato il criterio d’aggiudicazione e l’intera gara, diffondendosi a spiegare in che consista il sistema d’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, e che il sistema del contributo, adottato dall’Azienda, snatura l’appalto (prevedendo un corrispettivo a favore del committente e a carico dell’appaltatore, senza nesso con il servizio, in aggiunta al corrispettivo a favore dell’appaltatore e a carico del committente), non ha nulla a vedere con i sistemi di gara previsti dalla legge e in particolare né con l’uno né con l’altro dei due distinti criteri d’aggiudicazione promiscuamente richiamati nella lettera d’invito (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa), e infine è estraneo alla finalità del procedimento di gara, che è quella d’individuare il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Oltretutto l’elemento spurio in base al quale sarebbe stata effettuata l’aggiudicazione, ossia il contributo, s’aggiungeva a un prezzo, del quale non aveva più importanza se fosse stato corrispondente al minimo o al massimo (derogabili) previsti nella tariffa.>
 
a cura di *************
 
                REPUBBLICA ITALIANA                N. 5762/07 REG.DEC.
           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     N. 10519
                                                                                                                                   +10520 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
decisione
sui ricorsi in appello proposti dalla società INTERNATIONAL ALFA SERVICE DI ***********, con sede in Pontecagnano, in persona del dottor ****************, difesa dagli avvocati *************** e ***************** e domiciliata in Roma, via Emilio De Cavalieri 12, presso l’avvocato ***************;
contro
(procedimento 10519/2005)
la società a responsabilità limitata . – ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA (sede non indicata), non costituita in giudizio;
e nei confronti
dell’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI SAN GIOVANNI DI *** E ***** D’ARAGONA, con sede in Salerno, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 11 novembre 2005 n. 2466, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha annullato i provvedimenti del direttore generale dell’Azienda ospedaliera ***************************** di *** e ***** d’******* 28 giugno 2005 n. 155, contenente la lettera d’invito alla gara e il capitolato speciale dell’appalto del servizio di vigilanza del complesso ospedaliero sito in località San Leonardo, e 16 settembre 2005 n. 224, contenente aggiudicazione dell’appalto alla società Istituto International ALFA Service;
(procedimento 10520/2005)
contro
la società a responsabilità limitata IL GAMMA, con sede in Salerno, rappresentata e difesa dagli avvocati *************** e ******************** ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avvocato ***************è, viale di Villa ******** n. 13;
e nei confronti
dell’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI SAN GIOVANNI DI *** E ***** D’ARAGONA, con sede in Salerno, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza della sentenza 11 novembre 2005 n. 2464, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione interna della sezione staccata di Salerno, ha annullato i medesimi atti che la sentenza n. 2466 sopra indicata.
Visti i ricorsi in appello, notificati il 2 e il 13 e depositati il 27 dicembre 2005;
visti gli atti tutti delle cause;
relatore, all’udienza del 5 giugno 2007, il consigliere **************** (nessuno comparso per le parti);
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti San Giovanni di *** e ***** d’******* (d’ora in poi: l’Azienda) con l’atto sopra indicato ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza del complesso ospedaliero, alla quale erano invitati tutti gl’istituti di vigilanza autorizzati dalla prefettura di Salerno, precisando che essa sarebbe stata aggiudicata col metodo previsto dall’articolo 23, comma 1, alinea “a” del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso». La lettera d’invito, dopo avere in premessa precisato che nell’offerta il concorrente avrebbe dovuto indicare l’entità del contributo annuo anticipato che esso intendeva erogare in favore dell’Azienda per acquisti di attrezzature sanitarie o per altre finalità, che l’aggiudicazione sarebbe stata fatta a favore di chi avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, e che le prestazioni sarebbero state pagate applicando le vigenti tariffe stabilite dalla prefettura di Salerno. In conclusione, secondo la normativa risultante dalla lettera d’invito e dal capitolato speciale, il corrispettivo era compreso tra il massimo e il minimo fissati dalle tariffe della prefettura, ma l’appalto sarebbe stato aggiudicato a chi avesse offerto il maggior contributo all’Azienda.
L’appalto è stato aggiudicato a International ALFA Service (d’ora in poi: ALFA). . – (d’ora in poi: BETA) e Il GAMMA, concorrenti non vincitori, con due distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificati il 24 e 25 ottobre 2005 (rispettivamente: 1866/2005 e 1898/2005) hanno impugnato la lettera d’invito e l’aggiudicazione a ALFA, entrambe sostenendo l’illegittimità del criterio di aggiudicazione, fondato sull’offerta di maggior contributo all’amministrazione appaltante, e BETA sostenendo anche, in via principale, che l’appalto sarebbe dovuto essere aggiudicato ad essa che aveva offerto il prezzo più basso.
Il tribunale amministrativo regionale con le sentenze indicate in epigrafe, respinta ogni altra questione, ha annullato il criterio d’aggiudicazione e l’intera gara, diffondendosi a spiegare in che consista il sistema d’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, e che il sistema del contributo, adottato dall’Azienda, snatura l’appalto (prevedendo un corrispettivo a favore del committente e a carico dell’appaltatore, senza nesso con il servizio, in aggiunta al corrispettivo a favore dell’appaltatore e a carico del committente), non ha nulla a vedere con i sistemi di gara previsti dalla legge e in particolare né con l’uno né con l’altro dei due distinti criteri d’aggiudicazione promiscuamente richiamati nella lettera d’invito (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa), e infine è estraneo alla finalità del procedimento di gara, che è quella d’individuare il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Oltretutto l’elemento spurio in base al quale sarebbe stata effettuata l’aggiudicazione, ossia il contributo, s’aggiungeva a un prezzo, del quale non aveva più importanza se fosse stato corrispondente al minimo o al massimo (derogabili) previsti nella tariffa.
ALFA appella ambo le sentenze sostenendo, in sostanza, che la migliore offerta di contributo è qualificabile come “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 157 del 1995.
DIRITTO
I due appelli, identici, proposti contro sentenze identiche e relative alla medesima gara e alla stessa questione fondamentale, vanno opportunamente riuniti per essere insieme diceisi.
Il Collegio non intende attardarsi su di essi, essendo evidente che l’amministrazione appaltante, la quale neppure si è costituita per difendere il proprio operato, ha posto in essere un procedimento di scelta del contraente irrazionale e contrastante tanto con la normativa uniforme europea recepita col decreto legislativo n. 157 del 1995 quanto con i princìpi generali della normativa nazionale sulle pubbliche gare, e che la tesi dell’appellante, secondo cui l’offerta di contributi alla stazione appaltante è qualificabile come sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, non ha fondamento.
Gli appelli vanno dunque respinti. Le spese a favore della controparte costituita seguono la soccombenza e si liquidano in 3000 euro.
Per questi motivi
riunisce gli appelli indicati in epigrafe, li respinge, e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, a favore della società Il GAMMA.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2007 dal collegio costituito dai signori:
****************                                        presidente
****************                                         componente, estensore
Caro *******************                          componente
*************                                             componente
***************                                            componente
 
 
 
L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
F.to ****************                      *********************                    
IL SEGRETARIO
F.to *******************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-11-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
                                               *************************
 
 
 

Lazzini Sonia

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