Frode in processo e depistaggio

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L’articolo 375 del codice penale, rubricato “ frode in processo penale e depistaggio”, recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penalle.

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Il depistaggio è una manovra diversiva, foriera di un errore logico che distoglie l’attenzione dall’argomento in trattazione per produrre conclusioni fuorvianti.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270 bis, 276, 280, 280 bis, 283, 284, 285, 289 bis, 304, 305, 306, 416 bis, 416 ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

La ratio della norma si riscontra nell’esigenza di tutelare il buon funzionamento della giustizia.

L’interpretazione della norma

La presente disposizione è posta a tutela del corretto andamento della giustizia.

Si tratta di reato proprio, che come tale può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, i quali possono più concretamente e più insidiosamente sviare il corso delle indagini.

I comportamenti incriminati rimandano a quelli dei quali all’articolo 374 del codice penale.

Allo scopo di stimolare il ravvedimento del colpevole, la norma prevede l’applicazione di

un’ apposita circostanza attenuante speciale, se il soggetto agente si dovesse adoperare in modo esplicito per evitare che si determinino altre conseguenze, per la ricostrauzione dei fatti e per aiutare l’autorità a individuare i colpevoli.

Il depistaggio

Il depistaggio è una manovra diversiva, foriera di un errore logico che distoglie l’attenzione dall’argomento in trattazione per produrre conclusioni fuorvianti.

Rispetto al reato di cospirazione, con il quale nel diritto anglosassone si persegue una parte di questo comportamento, il depistaggio previsto nel diritto italiano copre alcuni comportamenti che dolosamente intralciano la corretta amministrazione della Giustizia.

In Italia, con il depistaggio “il legislatore ha introdotto un’altra fattispecie di reato, novellando l’articolo 375 del codice penale.

Approvato dalla Camera il 5 luglio 2016, l’articolo 1 del ddl sostituisce l’articolo 375.

Il depistaggio è una manovra diversiva, che deriva da un errore logico che distoglie l’attenzione dall’argomento in trattazione per produrre conclusioni fuorvianti.

Rispetto al reato di cospirazione, con il quale nel diritto anglosassone si persegue una parte di tale condotta, il depistaggio previsto nel diritto italiano copre alcune condotte che dolosamente intralciano la corretta amministrazione della Giustizia. In Italia, con il depistaggio “il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato, novellando l’ articolo 375 del codice penale.

Approvato dalla Camera il 5 luglio 2016, l’articolo 1 del ddl sostituisce l’art. 375 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, il quale punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ostacola o svia un’indagine o un processo penale. Il nuovo reato è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, occultamento, alterazione, di un documento o di una prova utile all’accertamento del reato. Se il fatto è inerente procedimenti penali relativi ad alcuni reati gravi come la strage si applica la pena della reclusione fino a 12 anni. La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si attiva per ripristinare lo stato delle prove, evita il prosieguo dell’attività delittuosa e collabora con l’autorità. L’articolo 3 modifica l’art. 376 c.p. introducendo la non punibilità del colpevole che ritratti e confessi il vero entro la fine del procedimento.del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, il quale punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ostacola o svia un’indagine o un processo penale.

Il reato è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, occultamento, alterazione, di un documento o di una prova utile all’accertamento del reato.

Se il fatto è relativo procedimenti penali relativi ad alcuni reati gravi come la strage si applica la pena della reclusione fino a 12 anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si attiva per ripristinare lo stato delle prove, evita il prosieguo dell’attività delittuosa e collabora con l’autorità. L’articolo 3 modifica l’art. 376 codice penale introducendo la non punibilità del colpevole che ritratti e confessi il vero entro la fine del procedimento.

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