FORMULA Atto di precetto su sentenza

Franco Ballati 16/06/11
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 FORMULA Atto di precetto su sentenza

(Estratto dal volume F.Ballati A.Marino – Formulario commentato dell’esecuzione mobiliare e immobiliare – Maggioli Editore)

(art. 480 c.p.c.)

Atto di precetto

Il sottoscritto Avv. ……………………………… (C.F.: ………………………………),

quale procuratore e difensore del sig. ………………….., nato a ……………………

il ……/……/…………… (C.F.: ………………………..), residente in ……………………….,

Via/P.za ……………………………………………………… n. ……… [nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della Ditta/Impresa/

Società ……………………………………, con sede in …………………………………………

(………), Via/P.za ………………………………………………………………….. n. …………,

C.F.: ……………………………………… – P.Iva: ………………………………………], domiciliato

elettivamente in ……………………….. (………), Via/P.za …………………….,

presso lo studio del sottoscritto difensore, come da mandato a margine (o in calce) del presente atto;

premesso ed esposto che:

con sentenza del ……/……/……………, depositata in Cancelleria il ……/……/

……………, n. ………/……………, il Giudice del Tribunale di ………………………,

sulla domanda proposta dall’attore, sig. …………………………… [nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della

Ditta/Impresa/Società ………………………, con sede in ……………………………..

(………), Via/P.za ………………………………………………… n. …………, condannava

il sig. ……………………. [o la Ditta/Impresa/Società …………………………,

con sede in ………………………… (………), Via/P.za ………………………….., in

persona del suo amministratore unico/legale rappresentante pro tempore/titolare] al pagamento, a favore del suddetto attore, della somma

di e …………,……………, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi e …………,…………,

oltre C.p.a. ed Iva;

tale sentenza, munita di formula esecutiva il ……/……/……………, è stata notificata in tale forma il ……/……/…………….

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nell’interesse del proprio rappresentato,

FA PRECETTO

al sig. …………………………… [o alla Ditta/Impresa/Società ……………………,

con sede in ………………………………….. (………), Via/P.za ……………………………….,

in persona del suo amministratore unico/legale rappresentante pro tempore/titolare]

di pagare al sig. ……………………………………, come sopra qualificato, rappresentato e domiciliato, nel termine di gg. 10 dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme, con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge:

Voci A) Capitale, B) Diritti,

interessi spese e spese imponibili non imponibili ed onorario

• capitale in sentenza e ………………… e …………………

• interessi maturati dal …./…./…… al …./…./……

• spese vive liquidate in sentenza e …………………

• diritti ed onorari liquidati in sentenza e …………………

• esame dispositivo sentenza (diritto) e …………………

• esame sentenza (diritto) e …………………

• registrazione sentenza (spesa e diritto) e ………………… e …………………

• n. 2 accessi (Agenzia Entrate e banca)

per registrazione sentenza (diritto) e …………………

• richiesta n. 2 copie autentiche sentenza

(spesa e diritto) e ………………… e …………………

• richiesta apposizione formula esecutiva (diritto) e …………………

• ritiro copie autentiche (diritto) e …………………

• disamina titolo esecutivo (diritto)

• notifica sentenza (spesa e diritto) e ………………… e …………………

• ritiro atto notificato e disamina relata di

notifica (diritto) e …………………

• disamina avviso di ricevimento A.G.

[se notifica fatta per posta] (diritto) e …………………

• posizione ed archivio (diritto) e …………………

• sessione cliente (diritto) e …………………

• carteggio (diritto) e …………………

• redazione atto di precetto (diritto) e …………………

• dattilo e collazione e …………………

• autentica mandato (diritto) e …………………

• onorario precetto e …………………

• richiesta notifica atto di precetto (diritto) e …………………

• ritiro atto di precetto e disamina relata di

notifica (diritto) e …………………

========= =======

• Subtotale e ………………… e …………………

Riepilogo Generale

Riporto capitale, interessi e spese non

imponibili (TOTALE COLONNA A) e …………………

Riporto diritti, spese imponibili ed onorario

(TOTALE COLONNA B) e …………………

Spese generali di studio

(12,5% su TOTALE COLONNA B) e …………………

C.p.a. (4% su TOTALE COLONNA B + SPESE

GENERALI DI STUDIO)

Iva (20% su TOTALE COLONNA B + SPESE

GENERALI DI STUDIO + C.P.A.) e …………………

=========

Totale complessivo …………………………… e …………………

oltre agli interessi al saldo, spese e diritti successivi, compreso C.p.a. ed Iva sugli imponibili.

Riservato ogni altro diritto.

………………………………, li ……/……/……………

Avv. ………………………………

 

Procura Speciale

Il Sig. ………………………………… [nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Impresa Società ………………………………………………]

delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento ed in ogni suo grado e fase, compresa quella esecutiva ed il giudizio di opposizione,

l’Avv. ………………………………………………….. del Foro di ……………………………..,

eleggendo domicilio presso di lui e nel suo studio in ………………………………….

Via …………………………………………………… n. …………………… e concedendogli tutte le facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, di transigere, di conciliare e sottoscrivere verbali di conciliazione, di incassare e firmare quietanze di pagamento, di rinunciare agli atti ed all’azione, di riassumere il processo, di chiamare terzi in causa e di integrare il contraddittorio.

Il Sig. ………………………………………………. dichiara altresì di aver preso conoscenza dei diritti e delle informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche, e, a norma degli artt. 23 e 26 del richiamato Codice, autorizza il predetto Avv. ………………………………………………….., nell’ambito dell’incarico conferitogli, al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati personali (comuni e/o sensibili e/o giudiziari).

(Firma)

Per autentica Avv. …………………………………

 

 

NORME E STRATEGIE PROCESSUALI

Sulla natura dell’atto di precetto molteplici e contrastanti sono state le definizioni formulate in merito dalla dottrina, ma la giurisprudenza è costante nel configurare il precetto come atto preliminare o presupposto estrinseco dell’esecuzione.

Sostanzialmente il precetto contiene l’intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni (Art. 480 c.p.c.). Resta ferma la possibilità di chiedere l’autorizzazione all’immediata esecuzione quando vi sia pericolo nel ritardo (Art. 482 c.p.c.). L’autorizzazione viene concessa con decreto del Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione, trascritto in calce al precetto e trascritto (a cura dell’Ufficiale Giudiziario) nella copia da notificare al debitore prima dell’esecuzione (Cass., Sez. Un., n. 3968/1993). Si ritiene che l’autorizzazione all’esecuzione immediata possa essere concessa anche dopo la notifica del precetto, quando il pericolo nel ritardo insorga successivamente alla stessa (Persico). Il creditore può anche concedere al debitore un termine dilatorio (non inferiore a 10 gg.) per l’adempimento dell’obbligazione con conseguente sospensione dell’esecuzione forzata. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni (ex l. 30/1997, che ha convertito il d.l. 669/1996) non si può procedere a pignoramento prima che sia decorso il termine di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo. Entrambe le copie dell’atto di precetto devono essere sottoscritte dal procuratore.

Il precetto può essere redatto anche direttamente dalla parte (Cass. n. 10497/2006) e deve essere notificato dall’Ufficiale Giudiziario, nei limiti della propria circoscrizione, alla parte personalmente, a norma dell’art. 137 e segg. c.p.c. (la notifica agli eredi va fatta impersonalmente e collettivamente, nell’ultimo domicilio del defunto, ex art. 477 c.p.c. e di cui parleremo più avanti).

Se la notifica del titolo esecutivo e del precetto avviene in tempi diversi, il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. In alcuni casi (titolo cambiario a assegno di c.c.) l’atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, la trascrizione integrale del titolo esecutivo (o la fotocopia dello stesso); la relativa nullità sarà deducibile nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.

La modificazione, nel precetto, di una somma inferiore a quella portata dal titolo esecutivo, non determina la nullità del precetto, ma consente all’intimato di proporre opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c. (Cass. n. 1533/2000).

Nel precetto deve essere indicata la residenza o l’elezione di domicilio del creditore procedente; ove sia indicata una elezione di domicilio diversa dal comune in cui si trovano le cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (che deve considerarsi priva di efficacia), il debitore potrà proporre opposizione al Giudice del luogo dove il precetto è stato notificato (Cass. n. 8629/2003), con la conseguenza che le notificazioni alla parte istante si faranno presso la Cancelleria del Giudice predetto.

Le irregolarità della notificazione del titolo esecutivo devono essere eccepite entro i venti giorni dalla sua notifica (Cass. n. 6706/2001).

Con risoluzione n. 61 del 30.5.2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sia il precetto, la copia degli atti, che il mandato alle liti, non sono soggetti al bollo, essendo antecedenti alla formula esecutiva, per la quale si paga il contributo unificato ex d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (art. 9) e successive modificazioni.

Rientrano tra i titoli esecutivi giudiziali le sentenze di condanna. Sono, altresì, ritenute titolo esecutivo la sentenza che dichiara l’interdizione o l’inabilitazione (Art. 423 c.c.), quella dichiarativa di fallimento (Art. 16 legge fall.) e quella relativa alle opposizioni allo stato passivo.

L’esecutività della sentenza può essere sospesa dal Giudice dell’appello su richiesta dell’appellante in presenza di gravi e fondati motivi (Art. 283 c.p.c.)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232 del 16 luglio 2004 ha precisato che il consolidato orientamento giurisprudenziale – di cui costituiscono espressione Cass. 12 giugno 2000, n. 9236 e Cass. 24 maggio 1993, n. 5837 – secondo cui la condanna accessoria contenuta nella sentenza di primo grado è titolo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 28233 e 474 c.p.c. (comma 2) solo nel caso in cui vi sia una pronuncia di condanna principale, non può trovare applicazione nell’ipotesi di condanna alle spese di giudizio.

Infatti, il capo della sentenza che prevede la condanna alla refusione delle spese di giudizio non è sic et simpliciter accessorio rispetto al capo che si pronuncia sulla domanda principale nel senso di cui all’art. 31 c.p.c. – che designa con la locuzione di “accessorietà” domande ulteriori rispetto a quella principale –, bensì trova il suo “titolo” esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza (Art. 91 c.p.c.).

Pertanto la condanna alle spese, quand’anche fosse considera- ta mera pronuncia “accessoria” rispetto a quella di merito, non è soggetta, anche nel caso di rigetto di quest’ultima, alla previsione di cui all’art. 282 c.p.c., il quale, si ripete, riguarda di per sé esclusivamente la decisione di merito, ma mantiene la propria esecutività sulla scorta del principio dell’anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività.

Franco Ballati

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