Il Fondo patrimoniale: un istituto sulla scia del tramonto?

Michelle Pepe 10/05/18
Scarica PDF Stampa

Introduzione: l’ambito d’indagine

Con la recente sentenza n. 3641 del 14 febbraio 2018, la Corte di Cassazione Civile, sezione I, è stata chiamata a decidere in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria del creditore nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà e all’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli, in quanto litisconsorti necessari.

Considerata la ratio ab origine sottesa all’istituto del fondo patrimoniale, la pronuncia in esame ha, sotto un profilo sostanziale, un notevole impatto pratico.

Introdotto per la prima volta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, il fondo patrimoniale (art. 167 c.c. e ss.) è un vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) destinati in questo modo unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia stessa.

La funzione precipua del fondo patrimoniale è, infatti, quella di sottrarre determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità di esecuzione forzata da parte dei creditori in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi.

Il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi) non possano essere aggrediti dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Nonostante l’originaria intenzione del legislatore di conferire all’istituto in esame una vera e propria funzione di tutela dei “bisogni della famiglia”, i giudici di merito e di legittimità si sono comunque interrogati sul possibile uso fraudolento di siffatto istituto e sugli effetti potenzialmente lesivi degli interessi dei creditori adottando, sempre più di frequente, soluzioni inclini ad una maggiore tutela degli interessi dei creditori.

Con la pronuncia in esame la Corte statuisce, in sintesi, che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni e, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, pertanto, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’artt. 2901 c.c..

La gratuità dell’atto, quindi, fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. se sussiste anche solo la mera conoscenza del pregiudizio in tal modo arrecato ai creditori.

La portata della pronuncia in questione è, senza dubbio, molto più ampia e complessa di quella che parrebbe in prima facie: il principio enunciato dalla Corte non è che un altro tassello che va ad aggiungersi a quel filone giurisprudenziale, tenace ed incalzante, che progressivamente sta destituendo di ogni fondamento l’istituto del fondo patrimoniale, partendo, dapprima, dalla creazione di un concetto sempre più ampio dei “bisogni della famiglia”, proseguendo, poi, con l’aggredibilità diretta dei suoi beni ai sensi dell’art. 2929 bis c.c., fino ad arrivare alla soggezione del fondo all’azione revocatoria in quanto atto a titolo gratuito potenzialmente lesivo dei diritti dei creditori.

Il Caso

La sentenza qui in commento ha ad oggetto una controversia riguardante l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., promossa dalla Banca San Poalo IMI s.p.a. nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio su un bene immobile di sua proprietà.

Riteneva la Banca che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dovesse dichiararsi inefficace, poiché riduceva la garanzia patrimoniale cui la stessa poteva fare affidamento. Dello stesso avviso il Tribunale di Varese, prima, e la Corte d’Appello di Milano, poi.

In primo grado, difatti, il Tribunale di Varese, rigettata la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli dei coniugi convenuti, accoglieva la domanda della Banca, affermando che l’atto dispositivo impugnato costituiva un atto di liberalità e che lo stesso avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni di credito dell’attrice.

In sede di gravame la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dai coniugi: in particolare la Corte escludeva dovesse farsi luogo ad integrazione del contraddittorio dei figli degli attori e riteneva suscettibile di revocatoria l’atto costitutivo di bene in fondo patrimoniale.

Il ricorso per Cassazione: la soluzione adottata dalla Corte

La pronuncia della Corte di Appello di Milano era oggetto del ricorso per Cassazione da parte dei coniugi ed era affidato a due motivi: violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza o del procedimento e violazione o falsa applicazione degli articoli 2901 e 167 c.c..

Con il primo motivo del ricorso, gli istanti assumevano che sarebbe attribuibile ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale la legittimazione attiva, quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo.

Con il secondo motivo del ricorso, sostenevano che l’atto tra vivi di costituzione dei beni in fondo patrimoniale potesse comprendersi tra gli atti soggetti a revocatoria solo quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato l’operazione determinasse anche il trasferimento dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro, al contrario, insuscettibili di formare oggetto dell’actio pauliana gli atti di destinazione non comportanti il trasferimento di beni o ricchezza.

Precisavano, inoltre, che, nella fattispecie, il fondo patrimoniale dovesse considerarsi un vero e proprio atto solutorio e non già di mera liberalità, poiché costituito al fine di garantire un’abitazione alla famiglia e di assicurare una concreta modalità di sostentamento e crescita familiare.

La Corte rigettava entrambi i motivi enucleati nel ricorso

La Corte confutava il primo motivo chiarendo che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, senza incidere sulla titolarità dei beni che ne fanno parte.

Va da sé, quindi, che i figli del debitore non possano qualificarsi come litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo.

A riprova del fatto che il fondo patrimoniale non venga costituito a beneficio dei figli, la circostanza per cui il fondo cessa automaticamente con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 172 c.c..

Allo stesso modo infondato e meritevole di rigetto il secondo motivo di ricorso, atteso che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, pertanto, soggetto ad azione revocatoria.

A sostegno di quanto sopra, i Giudici di legittimità richiamavano, ex multis, Cassazione dell’ottobre 2011, sen. n. 21492 e Cass. dell’ottobre 2008, sen. n. 24757/2008, in cui si affermava chiaramente che in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. ove sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

Precisava in conclusione la Corte che, ad ogni buon conto, “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”.

Pertanto, la gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – presunto baluardo della sicurezza economica familiare, ma non anche adempimento di un dovere giuridico – e la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori fondano la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Michelle Pepe

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento