Finalmente il diritto ad essere figli?

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Nel nostro Paese in cui esiste uno “spaventoso arretramento culturale delle classi dirigenti” (come denunciato dal primo Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Spadafora1) a fine 2012 s’è fatto un altro piccolo passo avanti nella legislazione minorile (e non solo) con la legge 10 dicembre 2012 n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” (anche se questa rubrica è opinabile giacché sarebbe stato preferibile fare riferimento solo alla filiazione in base a quello che è il contenuto della legge), in conformità con le ultime leggi nazionali e con il diritto internazionale, superando alcune lacune o incongruenze della legge 19 maggio 1975 n. 151 “Riforma del diritto di famiglia”.

Dopo un lungo e travagliato iter legislativo, la legge – seppure con un breve articolato (solo sei articoli) – ha novellato alcuni articoli del codice civile stabilendo il principio dell’unificazione dello stato di figlio ed eliminando ogni riferimento all’aggettivo “naturale”, per i figli nati fuori dal matrimonio, che era in evidente contrasto col dettato costituzionale che definisce “società naturale” la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Costituzione).

Nel nuovo art. 74 cod. civ. (come pure nel nuovo art. 258) si estende la parentela anche al resto del parentado e non solo ai genitori che abbiano generato il figlio fuori dal matrimonio. In un periodo in cui si parla tanto di relazioni, diritti relazionali e similari, si sarebbe potuto puntualizzare che la parentela non è solo un vincolo da cui scaturiscono diritti e doveri perché così stabilito giuridicamente, ma un complesso di “rapporti personali e patrimoniali”, locuzione usata nell’art. 39 L. 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.

Nel novellato art. 250 cod. civ. relativo al riconoscimento del figlio, la madre è stata anteposta al padre; questa scelta, per quanto apprezzabile, può essere criticata perché sembra suggerita dalla “maternalizzazione” crescente e sembra essere contraria a quella “ricerca della paternità” (come si legge nell’art. 30 ultimo comma della Costituzione), esigenza tanto avvertita socialmente. È in contraddizione anche con l’art. 316 comma 4 cod. civ. in cui si prevede che “il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”, disposizione che non è stata modificata dalla legge in esame. Né sono state modificate le altre disposizioni in cui il padre è anteposto alla madre. I limiti d’età di sedici anni previsti nell’art. 250 cod. civ. sono stati abbassati a quattordici in coerenza pure con alcune fattispecie di diritto penale, anche se sarebbe auspicabile un’uniformazione dei limiti d’età. Nel quarto comma, per dare priorità e certezza all’interesse del figlio, dal verbo al congiuntivo si è passati all’indicativo: “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio”; sono stati eliminati anche gli altri ostacoli al riconoscimento. Non si dice più “sentito il minore”, ma “audizione del figlio minore”. Non ci si limita a sentire ma a porgere l’orecchio (“audire” dal latino “auris”, orecchio) e non si considera meramente il minore ma il figlio; si è data attuazione all’art. 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 perché, come afferma lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro “vanno protetti i più deboli, i figli, coloro che non hanno potere né parola perché per loro parlano altri”. Significativa la previsione di “eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione”, che ricorda quella del novellato art. 5 comma 2 L. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, anche se può sembrare stridente che una relazione, e ancor di più genitore-figlio, possa essere instaurata sulla base di provvedimenti giudiziari, come accade nei cosiddetti luoghi neutri in caso di estremi conflitti genitoriali. Non è più assoluto il divieto di riconoscimento del figlio da parte di genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ma è possibile “salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”. Criticabile l’espressione “in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore” perché sommaria e formale: si tratta di un figlio, non di un minore qualsiasi da affidare e mantenere.

Completamente modificato è altresì l’art. 251 cod. civ.; è stata eliminata la sconveniente locuzione “figli incestuosi” e il riconoscimento dei figli generati da parenti o affini è sempre possibile previa autorizzazione del giudice. È stata introdotta l’espressione “persona minore di età” (come nella L. 112/2011 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”), pur rimanendo un caso isolato perché, poi, si continua a parlare di “minore”.

È stata positivamente sostituita la rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile da “Della potestà dei genitori” a “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”, che evidenzia la relazionalità delle situazioni giuridiche e la reciprocità tra genitori e figli ben oltre il mero stato giuridico. Nell’occasione si sarebbe potuto cambiare la locuzione “potestà dei genitori” in linea con gli altri ordinamenti europei o perlomeno scrivere “genitoriale” (come si è fatto altrove) per indicare che non afferisce ai singoli genitori ma alla genitorialità e che, quindi, non può essere divisa ma condivisa.

Segue il nuovo ed esplicativo art. 315 cod. civ. rubricato “Stato giuridico della filiazione” che recita: “Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. Questo vale sia nei confronti della coppia genitoriale sia nei confronti di tutti i genitori onde evitare quelle forme di “tirannie” che alcuni genitori mettono in atto per difendere i loro figli ad oltranza contro tutto e tutti, anche contro i figli degli altri.

È stato introdotto l’art. 315 bis “Diritti e doveri del figlio” che ricalca l’art. 147 cod. civ. “Doveri verso i figli”, ma antepone l’educazione all’istruzione, aggiunge l’assistenza morale (che vuole essere un monito per i genitori) e parla opportunamente di “inclinazioni naturali” al plurale.

A conferma di quanto previsto in leggi precedenti, nel comma 2 dell’art. 315 bis si stabilisce in via generale e per la prima volta come disposizione codicistica: “Il figlio ha diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Quelle relazioni familiari già riconosciute nell’art. 8 della Convenzione Internazionale e dalla Convenzione europea sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (n. 192, Strasburgo 15 maggio 2003). Per quanto concerne i doveri del figlio, ora si tiene conto anche delle sue capacità, alla luce di tanti casi giurisprudenziali.

Notevole l’art. 2 della legge esaminata il quale è una vera dichiarazione di “principi e criteri direttivi” “nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione”. Alla lettera a la sostituzione delle denominazioni “figli legittimi” e “figli naturali” con “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori del matrimonio”. È stato eliminato l’aggettivo “naturale” anche nella rubrica “Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità”, anche se poi contraddittoriamente è rimasto nel testo degli articoli relativi. Alla lettera e si demanda “esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all’articolo 30, terzo comma della Costituzione”, nella cui valutazione il giudice potrebbe avvalersi della mediazione familiare o altre figure professionali, perché “il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione” (dalla Premessa della Convenzione del 1989). Alla lettera h considerevole l’affermazione di “nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale”. Alla lettera i la statuizione “esercizio del diritto all’ascolto del minore”. Alla lettera n rilevante la locuzione “capacità genitoriali” come contenuto positivo di quelle incapacità dei genitori di cui si parla nell’art. 30 comma 2 Costituzione. Fondamentale alla lettera p la “previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori”, anche se è contraddittorio parlare in maniera formale di “ascendenti” e non di nonni nel rapporto con i nipoti. Questa previsione e le altre in cui si tutelano i cosiddetti “rapporti significativi” confermano che “non di solo mamma e papà vivono i figli” e che i cosiddetti genitori della “psycologic generation” (che danno importanza quasi esclusivamente alla sfera affettiva) si devono liberare da ansie e da paure che fanno scorgere il pedofilo dietro ogni angolo e far relazionare il figlio con altre figure adulte (il pedagogista Marco Tuggia)2.

Nell’art. 5 L. 219/2012 sono previste modifiche all’art. 35 D.P.R. 3 novembre 200 n. 396 che contribuiscono alla tutela dell’identità e del nome del fanciullo come stabilito nell’art. 8 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Non si dice più nome “composto” ma “costituito”, non più “elementi onomastici” ma “nomi” e si fissa che “nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola” “deve essere riportato solo il primo dei nomi”. Tutto ciò si allinea alla locuzione “elementi costitutivi della sua identità” che si legge nella Convenzione Internazionale e di cui dovrebbero tener conto i genitori nella scelta del nome da attribuire al figlio.

La legge si chiude con l’art. 6 che contiene la solita ipocrita “clausola di invarianza finanziaria” che sta vanificando l’applicazione delle leggi a tutela della persona.

In tutta la legge si afferma per due volte il diritto alla propria famiglia e ai rapporti significativi e la locuzione “esercizio del diritto”, esercizio rimarcato nella Convenzione Internazionale e nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (n. 160, Strasburgo 25 gennaio 1996). Proprio attraverso i diritti relazionali e l’esercizio dei diritti, che rientrano nei cosiddetti “nuovi diritti”, il figlio sperimenta il suo ruolo e cresce come persona. “Occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società”, “preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera” (dalla Premessa e dall’art. 29 lettera d della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia).

Per tre volte è affermato il principio di unificazione (o unicità) dello stato di figlio, che oltre alla sua valenza giuridica vale come monito ai genitori che devono considerare e trattare il figlio come tale, sempre e comunque, anche nei casi di separazione/divorzio, senza incuria né ipercura. Figlio, che etimologicamente, ha la stessa origine di “femmina” e “feto”, significa “l’allattato”, quindi colui che ha bisogno di essere nutrito, degli strumenti per crescere e vivere, ma questi strumenti gli devono essere forniti nella giusta misura.

In Italia manca lo statuto normativo della persona minore d’età, come invece esiste in altri ordinamenti, per esempio in Brasile dove la legge n. 8069 del 13 luglio 1990 “Statuto del bambino e dell’adolescente” (Estatuto da crianca e do adolescente) è definita un modello internazionale per la tutela dei diritti dei minori. La legge n. 219, pertanto, contribuisce all’affermazione dello “statuto ontologico” del minore con l’auspicio che possa contribuire sempre più all’affermazione di una vera “cultura minorile”.

 

1 Durante il convegno “La tutela dei minori nei conflitti familiari – Proposte operative”, svoltosi a Roma il 28 novembre 2012 ad opera dell’Autorità nazionale garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’associazione GeA – Genitori Ancora.

2 M. Tuggia, “Non di solo mamma e papà vivono i figli”, Armando Editore, Roma, 2009.

Dott.ssa Marzario Margherita

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