Figli maggiorenni, a quanto ammonta il mantenimento?

Redazione 08/11/17

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Con il raggiungimento della maggiore età non viene meno automaticamente il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei propri figli. E questa non è una novità. Ma a quanto ammonta questo dovere? In base alle possibilità di ciascuno, dal punto di vista professionale e casalingo, padre e madre hanno entrambi il dovere di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nel rispetto delle loro attitudini. E’ un vero e proprio obbligo giuridico che non cessa con il conseguimento della maggiore età.

L’art. 317 septies c.c. prevede infatti che, a favore del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sia disposto un assegno periodico di mantenimento, in caso di crisi della famiglia e cessazione dei rapporti tra i genitori. E’ compito del giudice valutare le circostanze del caso concreto e stabilire se vi siano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno e per stabilirne l’eventuale quantum. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Quando cessa l’obbligo al mantenimento?

In dottrina e giurisprudenza, si discute circa il limite entro il quale questo assegno ha ragione di essere riconosciuto. In altre parole, vi è una soglia d’età, oltre la quale la mancata autosufficienza economica può dirsi colposa? Alcuni tribunali hanno individuato un limite d’eta, superato il quale il figlio non ha più diritto ad essere mantenuto, poiché il suo stato di inoccupazione sarebbe responsabilità dello stesso. Tale valutazione viene compiuta sulla base di statistiche compiute anche a livello europeo, dalle quali emerge anche la figura del cosiddetto “studente a tempo perso”.

Altra giurisprudenza di merito si distacca da questa impostazione, che di fatto non terrebbe in considerazione le specificità del singolo caso. Invero, l’approccio più opportuno è quello che valuta la situazione caso per caso, per verificare se nell’ipotesi specifica vi sia veramente una colpa o un disinteresse del maggiorenne a reperire un impiego, oppure se vi sia un’oggettiva difficoltà nel trovare un posto di lavoro.

Cosa significa autosufficienza economica?

Tutto ruota attorno al concetto di autosufficienza economica, espressione con cui si intende la percezione, da parte del figlio, di un guadagno parametrato alle proprie capacità professionali acquisite, tenuto conto delle condizioni di mercato. Quindi, non tutte le retribuzioni possono determinare l’indipendenza economica: si pensi alle situazioni di lavoro precario, di stage formativi oppure di apprendistato o borsa di studio. Parimenti, l’ipotesi in cui la professione non corrisponda al titolo di studio conseguito, oppure il caso del figlio che abbia intrapreso un percorso di studi piuttosto lungo, che prosegua oltre l’università. Questi sono tutti casi in cui l’obbligo al mantenimento continua a sussistere in capo ai genitori, nei termini anzidetti.

Infine, nell’ipotesi di perdita dell’occupazione, la giurisprudenza prevalente ritiene che non vi sia la reviviscenza dell’obbligo al mantenimento; piuttosto, si parlerà di obbligo alimentare, sia nel caso di licenziamento che di dimissioni volontarie.

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