Fermo amministrativo

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L’opposizione ex art. 23 legge 689/81 é esperibile nei casi in cui il fermo amministrativo non è stato preceduto dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada né dalla notifica della cartella esattoriale. E’ consentita ove la parte deduca che il preavviso di fermo amministrativo costituisce il primo atto con il quale è venuto a conoscenza della sanzione irrogatagli, sicché con il ricorso al Giudice si mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non era stato possibile far valere nelle forme e nei tempi previsti dalle specifiche disposizioni della legge 689/81, per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione, dell’ ordinanza ingiunzione e della cartella esattoriale.

In tal caso, è indubbio che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta all’ente creditore e non all’agente per la riscossione, in quanto l’atto impugnato, attraverso il preavviso di fermo, è quello che ha applicato la sanzione amministrativa. L’opposizione all’esecuzione é, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente contesta l’illegittimità del fermo, e dell’iscrizione al ruolo, per omessa notifica della cartella esattoriale, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio esperito prima dell’ inizio dell’ esecuzione, il Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 comma 1 c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, ad esempio, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il Giudice di Pace. In tal caso, per la legittimazione passiva occorre distinguere. Se l’opposizione è di natura formale (omissione o nullità della notifica della cartella esattoriale), la legittimazione passiva spetta all’agente per la riscossione, mentre per le ragioni di natura sostanziale, incidenti sul titolo esecutivo (prescrizione, pagamento, ecc.), legittimato passivo è l’ente creditore. Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica del preavviso) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formate del preavviso o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica del preavviso. Legittimato passivo è, allora, l’agente per la riscossione.

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Giurisprudenza in merito

Con la sentenza n.21914/14 la Suprema Corte ha precisato che l’ opposizione al preavviso di fermo si configura ai sensi dell’ art 615 comma 1 cpc, laddove si fondi sulla mancata notificazione dei verbali e delle cartelle (quindi anche il loro annullamento) e sul decorso del termine di prescrizione e, pertanto, la competenza spetta al Giudice di Pace avuto riguardo ai criteri per materia individuati dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento o alla cartella esattoriale presupposti. Sulla stessa linea l’ ordinanza della Suprema corte n. 3283/2015 che ribadisce che anche l’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del Giudice di Pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

Conclusivamente, alla luce della citata giurisprudenza, va affermato che, qualora l’opponente non muova specifiche contestazioni al preavviso di fermo, ma lamenti con opposizione ex art 615 comma 1 cpc la mancata notificazione della cartella o l’ annullamento la competenza avverso il preavviso di fermo si radichi dinanzi al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs 150/11.

L’opposizione che ci occupa è diretta contro un atto posto in essere dalla opposta esattoria e conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto della opposizione. Infatti, l’opponente, ovvero il destinatario della stessa pretesa deduce un intervenuto fatto sopravvenuto estintivo del titolo e quindi contesta la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa dall’esattore.

Prescrizione dei crediti

Come riportato dai Giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni.

Conseguentemente attesa la accertata nullità di una o più delle cartelle poste a fondamento dell’atto, anche se non di tutte, deve ritenersi illegittimo il minacciato fermo amministrativo poiché “sorretto” da cartelle di pagamento illegittime.

Sul punto si richiama, perché la si condivide, la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 3958/35/2016, depositata il 6 maggio 2018 che cosi ha statuito: considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.”.

 

 

 

 

 

Dott.ssa Conte Sissy

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