Fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

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L’Agenzia delle Entrate, il 24 novembre, ha diramato sul proprio website il provvedimento Prot. n. 433608/2022, dove si forniscono chiarimenti in ordine alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

>>>Leggi il provvedimento<<<

Indice

  1. Definizione, contenuto e predisposizione
  2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file
  3. Recapito
  4. Intermediari
  5. Conservazione
  6. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

1. Definizione, contenuto e predisposizione

Il documento definisce la fattura elettronica quale “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI)” e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura elettronica contiene le informazioni ex art. 21 d.P.R. n. 633/72, ovvero, in ipotesi di fattura semplificata, quelle stabilite ex art. 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A dello stesso provvedimento. La fattura elettronica è un file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che  possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ex art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e può essere trasmessa, per conto del medesimo soggetto obbligato a emetterla, da un intermediario. La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata tramite:

  • PEC;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (quali la procedura web e l’app);
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

3. Recapito

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente o a un intermediario, tramite:

  • PEC;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In ipotesi di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

  • inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente e, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura;
  • inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente, quindi, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Nel provvedimento viene chiarito che l’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.


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4. Intermediari

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

5. Conservazione

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

6. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA dei servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:

  • un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”;
  • un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione abituale/i della fattura elettronica;
  • un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;
  • un servizio di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti

Avv. Biarella Laura

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