Fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

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L’Agenzia delle Entrate, il 24 novembre, ha diramato sul proprio website il provvedimento Prot. n. 433608/2022, dove si forniscono chiarimenti in ordine alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

>>>Leggi il provvedimento<<<

Indice

  1. Definizione, contenuto e predisposizione
  2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file
  3. Recapito
  4. Intermediari
  5. Conservazione
  6. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

1. Definizione, contenuto e predisposizione

Il documento definisce la fattura elettronica quale “documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI)” e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura elettronica contiene le informazioni ex art. 21 d.P.R. n. 633/72, ovvero, in ipotesi di fattura semplificata, quelle stabilite ex art. 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A dello stesso provvedimento. La fattura elettronica è un file in formato XML, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che  possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ex art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e può essere trasmessa, per conto del medesimo soggetto obbligato a emetterla, da un intermediario. La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata tramite:

  • PEC;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (quali la procedura web e l’app);
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

3. Recapito

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente o a un intermediario, tramite:

  • PEC;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. In ipotesi di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

  • inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente e, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura;
  • inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente, quindi, in tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura.

Nel provvedimento viene chiarito che l’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.


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4. Intermediari

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

5. Conservazione

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

6. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA dei servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:

  • un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare al SdI il canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”;
  • un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione abituale/i della fattura elettronica;
  • un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;
  • un servizio di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
  • servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti

Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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