Fase due: le regole in vigore dal 4 maggio (DPCM in allegato)

Redazione 26/04/20
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Fase due: la convivenza con il virus

Nella diretta di questa sera, il Presidente Conte ha spiegato le nuove regole da seguire nella fase di convivenza con il virus. Le regole del nuovo DPCM saranno in vigore dal 4 al 18 maggio.

Occorre innanzitutto continuare a mantenere le distanze sociali, in tutti gli ambienti, aperti e chiusi.

Per lo spostamento all’interno delle regioni vengono mantenute le regole già in vigore, per cui è possibile spostarsi solo per ragioni di necessità (motivi di salute, emergenza, motivi di lavoro), alle quali si aggiunge la possibilità di fare visita a congiunti: questo non significa che sia possibile realizzare assembramenti o riunioni di famiglia.

Sono vietati quindi gli assembramenti in luoghi privati ma anche pubblici; i Sindaci possono chiudere le aree che non possono essere controllate opportunamente.

Per l’attività sportiva e motoria: dal 4 maggio, sarà possibile allontanarsi dalla propria abitazione, ma occorre sempre mantenere la distanza sociale (un metro per la semplice attività motoria, due metri per quella sportiva); riprendono gli allenamenti individuali, a porte chiuse, senza assembramenti; gli sport a squadre ripartiranno invece dal 18 maggio.

Gli spostamenti fra regioni sono invece soggette alle motivazioni di stretta necessità già vigenti e, pertanto, occorre la certificazione.

Imprese e attività: cosa riparte e come, dall’edilizia alla ristorazione.

Ristorazione: se ad oggi era possibile la consegna a domicilio, dal 4 maggio sarà possibile l’asporto, senza però consumare il pasto nei pressi del locale, essendo vietati gli assembramenti; il cibo dovrà essere portato e consumato a casa.

Per quanto riguarda le aziende: dal 4 maggio riapre la manifattura, le costruzioni e tutto l’ingrosso funzionale a queste attività; i cantieri dovranno rispettare le regole di sanificazione e di sicurezza, interfacciandosi con le autorità comunali e regionali.

Le aperture avverranno in modo graduale e scaglionato; pertanto è previsto che a partire dal 18 maggio riapriranno il commercio al dettaglio, le mostre e le biblioteche.

Il 1° giugno probabilmente sarà la data a partire dalla quale verranno riaperti, parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti, vale a dire tutte quelle attività dove vi è più contatto fra le persone e che dunque richiedono ancora più prudenza.

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Fase due: le prossime manovre a sostegno del Paese

A partire dal 4 maggio prossimo, si avvierà la fase due.

In sintesi, glia spetti toccati dal Presidente nella diretta di questa sera.

Verrà calmierato il prezzo delle mascherine, che sarà probabilmente stabilito in 0.50 € per quelle chirurgiche; l’obiettivo è contestualmente quello di remunerare le imprese che stanno operando nella produzione del prodotto; in previsione, sembra si approverà anche l’eliminazione dell’IVA.

Conte si scusa personalmente dei ritardi nei riconoscimenti degli ammortizzatori sociali, bonus professionali, assegni straordinari che però – assicura il Presidente -sono in lavorazione e verranno ovviamente erogati. In prospettiva: aiuti alle imprese, anche a fondo perduto, e probabile rinnovo automatico dei bonus da 600,00 euro, ottenibile senza necessità di presentare una nuova istanza.

Il Presidente fa poi riferimento allo strumento del recovery fund che permetterà una strada verso la ripresa del Paese e dell’Europa nel segno della solidarietà, sottolineando come l’Italia sia stata protagonista e promotrice convinta in Europa di questo mezzo.

Chi si può andare a trovare?

I Congiunti» così come previsto dall’articolo 1 del Dpcm 26 aprile 2020 che consente nella fase 2 del coronavirus «gli spostamenti per incontrare congiunti» facendo immediatamente sorgere il dubbio su quale sia il “perimetro” dei soggetti che rientrano in questo ambito e che, pertanto, si potranno legittimamente incontrare.

parenti sono le persone che hanno in comune un soggetto, un nonno, un genitore o uno zio.

La legge disciplina linee di parentela e vincoli di affinità, anche in caso di adozione.

Secondo l’articolo 74 del codice civile, la parentela è un legame che accomuna due o più soggetti dalla presenza di un unico ascendente, che nel linguaggio giuridico viene chiamato stipite.

Secondo una recente sentenza di riforma (L. n. 219 del 10.11.2012), la parentela viene riconosciuta in diversi contesti.

Quando un figlio nasce in costanza di matrimonio, oppure durante una convivenza, e anche quando un soggetto viene adottato da una famiglia.

L’unico esempio nel quale il vincolo di parentela è inesistente si ha quando si procede all’adozione delle persone di maggiore età, perché in questo caso l’adozione è finalizzata a creare una discendenza a favore di coloro che non hanno figli  (art. 291 c.c.).

Se due genitori decidono di separarsi o di divorziare il vincolo di parentela non cessa, e allo stesso modo quando si procede per chiedere l’invalidità o la nullità del matrimonio, a causa del vincolo lega due o più persone sia per sangue, sia per la relazione che si instaura quando si adotta un minore.
Sono considerati parenti un fratello e una sorella perché discendono almeno da un genitore, oppure due cugini che hanno in comune lo stesso nonno.

Anche un padre e un figlio sono accomunati da un nonno, mentre non esiste parentela tra i figli di due genitori, a loro volta separati, che si uniscono formando quelle che oggi sono note come “famiglie allargate”.

Marito e moglie non sono parenti, ma affini, così come il vincolo di affinità si instaura tra cognati.

Il legame di parentela è molto importante per la legge, perché riconosce specifici diritti in modo esclusivo ai parenti sino a un determinato grado.

Linee di parentela

Se esiste un legame di sangue tra due o più persone che hanno in comune un unico ascendente, la legge attua una distinzione e individua due linee di parentela:

In linea retta, quando i soggetti discendono l’uno dall’altro (nonno – genitore – figlio/nipote), instaurando una parentela diretta.

In linea collaterale, in relazione alle persone che hanno in comune un ascendente (due fratelli accomunati da un padre, due cugini oppure zio e nipote accomunati da un nonno o una nonna), e la parentela sarà indiretta.

Quando si parla di parentela è importante considerare il vincolo che si instaura con i parenti del padre o della madre, perché non esiste nessuna differenza tra la linea materna e la linea paterna (Cass. n. 2810 del 2/09/1952).

In entrambi i casi si ha lo stesso legame, e restano inalterati i diritti di successione e gli obblighi per la prestazione agli alimenti (art. 433 c.c.).

Gradi di parentela, calcolo 

Quando si parla di vincolo di parentela, soprattutto in alcuni contesti giuridici (ad esempio quando si deve dividere l’eredità) il grado riveste fondamentale importanza.

Il grado di parentela può essere paragonato a una sorta di distanza misurata utilizzando come parametro il numero di persone esistenti tra due parenti, e si calcola sia per i parenti in linea retta, sia per i parenti in linea collaterale, ma nel calcolo si utilizzano due metodi diversi.

Nella linea retta, i gradi sono tanti quanti sono le generazioni, escludendo dal computo lo stipite in comune.

Nella linea collaterale, il calcolo dei gradi si ha partendo dalla persona considerata, conteggiando sino allo stipite in comune, discendendo sino all’altra persona della si vuole stabilire il grado.

A esempio:

Tizio è padre di Caio, perciò Caio è discendente di Tizio in linea retta.

Tra Tizio e Caio non esistono persone interposte e il grado di parentela sarà primo.

Se si vuole stabilire il grado di parentela si può procedere con la matematica:

Padre + figlio =2, togliendo lo stipite (cioè il padre) si ha 2 – 1, vale a dire 1, primo grado di parentela.
Aggiungiamo Sempronio, padre di Tizio e nonno di Caio.

Come interposta persona abbiamo Tizio, come stipite Caio.

Padre + figlio + nipote = 3 persone, togliendo lo stipite si avrà 3 – 1 = 2, parentela di secondo grado tra Sempronio e Caio.

Tizia e Mevia sono sorelle e hanno come stipite comune la mamma.

Il loro legame è di tipo collaterale, e il calcolo dei gradi di parentela avverrà così:

Tizia e Mevia appartengono alla stessa generazione, e aggiungendo la madre avremo 3 persone.

Se si toglie lo stipite il legame sarà di secondo grado (3-1=2).

Si è partiti da Tizia e risaliti alla madre e discesi sino a Mevia.

Sottraendo l’ascendente si ottiene il grado di parentela tra due sorelle.

Il legame tra due cugini, figli di due fratelli, potrebbe sembrare un po’ complesso.

Molto spesso si è soliti chiamarli “cugini di primo grado”, ma nel calcolo dei gradi di parentela asi ha:

2 cugini + 2 fratelli + nonni (stipiti in comune) = 6 persone.

Se si tolgono dal computo i due stipiti (nonno e nonna) si ha un quarto grado di parentela collaterale, nonostante si tratti della seconda generazione rispetto ai nonni.

Il calcolo dei gradi di parentela consente di creare l’albero genealogico, e individuare subito i legami che esistono tra prozio, bisnonni, pronipoti e cugini di cugini.

Si tratta di una rappresentazione grafica, simile ad uno schema, molto utilizzata nelle scuole:

la ramificazione identifica il rapporto di parentela tra le varie persone, che vengono racchiuse in una  casella.

Le linee verticali (dall’alto verso il basso e viceversa) definiscono la discendenza tra i soggetti, mentre le linee orizzontali delineano la parentela collaterale.

Limite alla parentela

A seconda nel numero di persone interposte tra noi e il parente del quale si vuole stabilire la parentela, si può stabilire il grado, in modo intuitivo, contando il numero di caselle che distanziano l’uno dall’altro.
La legge (art. 77 c.c.), pone un limite alla parentela, perché per assurdo si potrebbe contare all’infinito e considerare parente anche una persona che, lontanamente, ha in comune con noi un lontano avo. Per questo, il vincolo di parentela è riconosciuto come tale sino al sesto grado, sia in relazione alla parentela in linea retta, sia in linea collaterale.

Oltre al calcolo matematico, è possibile ricavare il grado di parentela e il rapporto tra due o più persone anche con i certificati anagrafici, rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e validi in molte circostanze.

Questi documenti fanno fede sino a querela di falso (art. 221 c.c.) e attestano alcuni requisiti posseduti, diventando necessari, ad esempio, per contrarre matrimonio.

In ossequio alle riforme approvate negli ultimi anni, anche i figli adottivi sono legati da un vincolo di parentela sia con i genitori adottanti, sia nei confronti dei parenti in linea materna sia in linea paterna. (art. 27 co. 3 L. n. 184 del 04.05.1983I).

In seguito all’adozione si considera come stipite comune l’ascendente che si vuole considerare per calcolare i gradi di parentela che intercorrono tra l’adottato e un qualsiasi altro parente.

Il vincolo di parentela principale è quello tra genitori adottivi e minore, e con l’adozione riconosciuta dal Tribunale cessa ogni legame tra il minore e la famiglia di origine.
Il minore adottato assume e trasmette il cognome dei genitori adottanti.

A lui è concesso il diritto di conoscere le proprie origini e l’identità dei genitori naturali una volta compiuti i venticinque anni di età.

Questa facoltà riconosciuta dalla legge (Art. 28 co. 5 L. n. 184 del 04/05/1983) non comporta il venire meno dei vincoli di parentela acquisiti in seguito dell’adozione, ma risponde a diverse esigenze, ad esempio conoscere eventuali patologie cliniche che potrebbero essere ereditarie, oppure per fare fede al divieto matrimoniale che impedisce il matrimonio tra consanguinei (art. 87 c.c.).

Con l’adozione il minore diventa fratello, nipote, cugino e figlio, e per il calcolo dei gradi di parentela si utilizzano gli stessi metodi descritti in precedenza.

Se si vuole stabilire la linea collaterale tra un adottato e un fratello, o tra un adottato e un cugino si potrà utilizzare lo stesso calcolo aritmetico, prendendo come esempio lo stipite in comune (un nonno o un genitore) e considerando il vincolo non oltre il sesto grado.

Esistono alcuni casi particolari nei è possibile procedere all’adozione dei minori non dipendendo dalle regole ferree stabilite dalla legge.

Potrebbe costituire un esempio l’adozione di un minore da parte di un parente se il primo sia orfano dei genitori, oppure dal coniuge superstite, quando il minore sia figlio dell’altro coniuge.

L’adozione è stata riconosciuta anche nelle coppie che hanno contratto un’unione civile, se uno dei due partner sia genitore naturale di un minore (Tribunale di Firenze, Decreto del 7/03/2017) e si debbano tutelare gli interessi di costui.

Se il vincolo di parentela (retto e collaterale) viene riconosciuto sino al sesto grado, esistono casi specifici nei quali il limite viene meno.

Il primo è rappresentato dal vincolo di parentela per contrarre matrimonio, e la legge vieta in modo categorico che due persone si possano sposare tra loro se sono ascendenti o discendenti, indipendentemente dal fatto che siano figli naturali o adottati (art. 87 co. 1 n. 1 c.c.).

A prevalere è il vincolo di consanguineità che sussiste tra i nubendi, e il divieto è esteso anche tra gli adottati e i parenti della famiglia biologica.
Un altro caso nel quale il vincolo di parentela si protrae all’infinito è l’ipotesi della rappresentazione (artt. 467 e 469 c.c.) di un ascendente per l’accettazione dell’eredità.

In questa circostanza il discendente subentra nei diritti dell’ascendente se costui non voglia o sia impossibilitato all’accettazione dell’eredità.

Parentela in ambito patrimoniale: alimenti e successione

Il vincolo di parentela diventa fondamentale anche in materia patrimoniale e non patrimoniale. L’obbligo agli alimenti sorge quando una persona si trova nell’impossibilità di provvedere, in modo autonomo, al soddisfacimento dei bisogni principali.

Agli alimenti sono obbligati non esclusivamente il coniuge, ma anche i figli (adottivi e non), i discendenti prossimi (eventuali nipoti) e gli ascendenti (ad esempio i nonni).

Gli ascendenti e i discendenti sono obbligati quando manchino genitori o figli, perché l’articolo relativo (art. 433 c.c.) attua una classificazione, individuando chi per primo deve provvedere agli alimenti.
Sempre in ambito patrimoniale, il vincolo di parentela prevale in caso di successione legittima, quando si procede alla divisione dei beni del defunto in assenza di un testamento.

A norma dell’articolo 565 del codice civile, l’eredità spetta al coniuge, ai discendenti ed, eventualmente, agli ascendenti e ai collaterali nel momento se dovessero mancare i figli.

I fidanzati e gli amici

Se si ammette di estendere il concetto di “congiunti” a qualsiasi relazione affettiva o amichevole, la norma in commento sarebbe svuotata di contenuto, perché non vi sarebbe evidentemente più alcun limite al suo perimetro applicativo. Quindi, presupponendo che il legislatore non abbia voluto questo risultato, pare di doversi concludere che chi ha relazioni affettive “non giuridicamente strutturate” debba pazientare ancora un po’.

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