Fallimenti e concordato preventivo: il testo uscito in Gazzetta

Redazione 26/08/15
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato di conversione del decreto su banche, fallimenti e concordato preventivo approvato prima della pausa estiva dal Parlamento. Vengono introdotte alcune importanti novità sul tema.

APRI IL TESTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. 

 

Le principali modifiche del decreto riguardano la disciplina del concordato preventivo, un istituto di cui negli ultimi anni si è abusato perché in grado di limitare i danni per le imprese con i libri ormai in tribunale a seguito di insolvenza.

Con il nuovo testo, viene reso più agevole il percorso di chiamata in causa della finanza per opera del’imprenditore, così come viene ammessa la possibilità di presentare offerte alternative sul piano di acquisto per l’azienda in difficoltà.

Per i curatori fallimentari, poi, viene sancito che si debba accelerare su giudizi pendenti e in corso di fallimento, e allo stesso modo viene intimato ai magistrati di privilegiare le cause in cui sia coinvolta una di queste procedure.

Banche. Non manca, nel decreto che sta per ricevere l’approvazione dalla Camera, anche un capitolo dedicato agli istituti di credito. In particolare, viene prevista una nuova norma relativa alla ristrutturazione dei debiti con coinvolgimento di banche esposta in maniera diretta. Si potrà raggiungere un accordo qualora i creditori, pari al 75% del settore, sottoscrivano l’accordo valido per tutto l’ambito, con possibilità di varare anche convenzioni ad hoc e per banche specifiche.

Oltretutto, con il nuovo decreto, viene stabilito come la disciplina delle svalutazioni e delle perdite sui creditipreveda la deducibilità in un unico bilancio anziché in cinque anni successivi.

Processo online. Viene introdotto un aggiornamento sul trattenimento in servizio per i magistrati ordinari, mentre per coloro i quali abbiano un’età di almeno 72 anni al prossimo 31 dicembre, andranno collocati a riposo.

Redazione

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