Estorsione tentata e tenuità del fatto: svolta della Consulta

La Consulta dichiara illegittimo il divieto di tenuità per estorsione tentata: cambia il quadro dell’art. 131-bis c.p. e il confronto con la rapina.

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La Consulta ritiene illegittimo costituzionalmente l’art. 131-bis, co. 3, n. 3, c.p. in relazione all’estorsione tentata: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 44 del 23-02-2026

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Indice

1. Il caso concreto e il contrasto applicativo sulla tenuità del fatto


Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia doveva decidere in ordine a una richiesta di archiviazione, per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per il reato di tentata estorsione contestato all’indagato.
Orbene, ad avviso di questo giudice, sebbene il fatto per cui si procedeva sarebbe stato di particolare tenuità, sia per le modalità della condotta, essendo stata perpetrata la minaccia solamente con messaggi e avendo carattere meramente patrimoniale, sia per l’esiguità dell’importo richiesto, tuttavia, la causa di non punibilità in esame non avrebbe potuto trovare applicazione all’estorsione, ancorché non aggravata, con la conseguenza che l’istanza di archiviazione avrebbe dovuto essere rigettata.
Ciò posto, a sua volta, il Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, stava procedendo in sede dibattimentale a carico di una persona imputata del reato di tentata estorsione.
Ebbene, conclusa l’attività istruttoria, in sede di discussione, la difesa dell’imputato aveva chiesto «l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto», che «sarebbe applicabile ai fatti in contestazione», stanti l’offesa «particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici tutelati» e le «modalità di aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue disvalore»: la pretesa patrimoniale era, infatti, indeterminata e la minaccia era consistita nella prospettazione di esercitare un’azione legale.
Tuttavia, per siffatto organo giudicante, nonostante ricorressero tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis cod. pen., la previsione di cui al terzo comma, numero 3), ne escludeva l’applicazione all’estorsione anche non aggravata.
 La norma censurata costituiva, quindi, l’unico elemento ostativo alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Le questioni di legittimità: disparità tra estorsione e rapina


In relazioni alle situazioni giudiziarie summenzionate, ambedue codesti giudici sollevavano questioni di legittimità costituzionale.
In particolare, quello di Pavia sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «nella parte in cui non consente di considerare l’offesa “di particolare tenuità” quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata», mentre quello di Cassino sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 629 co. 1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all’art. 628, co. 3, c.p., l’esclusione all’ipotesi aggravata di cui all’art. 629, co. 2, c.p.».
Ciò posto, se, in punto di rilevanza, si rinvia a quanto già enunciato in precedenza, venendo al tema inerente la non manifesta infondatezza, incominciando da quanto ritenuto dal G.I.P. di Pavia, codesto
rimettente riteneva come la norma censurata violasse l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina non aggravata, visto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre per il delitto di estorsione è esclusa tanto nella forma semplice quanto in quella aggravata.
In particolare, il trattamento sanzionatorio dei due reati è lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni) salvo una «minima differenza solo per la pena pecuniaria»; sono previste, in entrambe le fattispecie criminose, le medesime circostanze aggravanti speciali (elencate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.); questa Corte ha inserito, in ciascuna delle due ipotesi di reato, l’attenuante del fatto di lieve entità (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023) e per entrambe non trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen.
Chiarito ciò, per quanto invece attiene alla disciplina processuale, si notava che, da un lato, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato per entrambi i reati (art. 380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale), dall’altro, le ipotesi aggravate sono accomunate quanto alla durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, numero 2, cod. proc. pen.) e quanto ai benefici penitenziari (art. 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»).
In conclusione – osservava il rimettente – «[a] fronte della sostanziale omogeneità di trattamento dei due delitti in plurime discipline», la disparità sotto il profilo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto appare irragionevole, anche in considerazione della circostanza che questa Corte ha equiparato le due fattispecie sotto il profilo dell’attenuante del fatto di lieve entità, con la conseguenza che, mentre entrambe «possono essere “di lieve entità”», solamente la tentata rapina, e non anche la tentata estorsione, può essere non punibile per particolare tenuità del fatto.
Invece, secondo il Tribunale di Cassino, si stimava, in primo luogo, che l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. violasse l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina, dal momento che la causa di non punibilità è esclusa per il delitto di estorsione, sia «nella forma semplice» sia «nella forma aggravata», mentre per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate; tuttavia, «le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie [sarebbero] tali da rendere irragionevole tale disparità di trattamento», tenuto conto altresì del fatto che, sotto i «profili dell’offesa e della struttura del fatto tipico», i due delitti si caratterizzano per offendere i medesimi beni giuridici, il patrimonio e la libertà di autodeterminazione, per prevedere, come strumento di coartazione della volontà, la minaccia o la violenza, per essere finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto; nella rapina però l’offesa è più intensa, perché la «volontà è annientata» e non «solo compromessa», rendendo ciò « palese l’irragionevolezza della scelta legislativa di escludere l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. per il delitto di estorsione semplice, in cui il bene della libertà di autodeterminazione è solo compresso, e ammetterlo per il delitto di rapina semplice, in cui la libertà è totalmente annichilita».
Sotto il profilo della disciplina, tra l’altro, si faceva presente come il trattamento sanzionatorio sia sempre lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni), salvo una «minima differenza sanzionatoria relativa alla pena pecuniaria della multa»; uguali sono anche le circostanze aggravanti speciali (elencate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen. e richiamate dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.) e la «particolare disciplina in tema di benefici penitenziari di cui art. 4 bis co. 1 ter., l. n. 354/1975».
Inoltre, in ciascuna delle due ipotesi di reato, si evidenziava come la Consulta abbia inserito l’attenuante del fatto di lieve entità (sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023), in considerazione della «loro attitudine a ricomprendere, nonostante il trattamento sanzionatorio particolarmente severo, fatti connotati da un modesto disvalore d’evento e d’azione».
In conclusione, osservava il rimettente, «l’analoga struttura e disciplina delle fattispecie di rapina ed estorsione non aggravate» determinerebbe l’irragionevole disparità di trattamento della «previsione legislativa che consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo per le ipotesi di rapina non aggravata di cui all’art. 628 co. 1 e 2 c.p., e non anche per le ipotesi di estorsione non aggravata di cui all’art. 629 co.1 c.p.».
Ad avviso del Tribunale di Cassino, le questioni sarebbero non manifestamente infondate, per di più, anche in riferimento all’art. 27, commi primo e terzo, Cost. visto che, «escludere a priori, pur sussistendone gli ulteriori requisiti applicativi, la possibilità per il giudice di qualificare il fatto come di particolare tenuità in relazione alle modalità della condotta o alla esiguità del danno o del pericolo» si tradurrebbe in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe in un automatismo sanzionatorio] che non consente al giudice […] di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto realizzato dall’autore», violando il principio di personalità della responsabilità penale.
Infine, si denotava che «l’applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d’azione», tale da «non meritare una risposta sanzionatoria», si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.

3. La decisione della Consulta: irragionevolezza e incostituzionalità


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nelle ordinanze di rimessione summenzionate, reputati i due giudizi, in quanto concernenti questioni in larga misura sovrapponibili, meritevoli di essere riuniti ai fini della decisione e considerate le questioni sollevate in riferimento al delitto consumato inammissibili per difetto di rilevanza – stimava invece fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost..
In particolare, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che, se in ordine all’evoluzione della norma oggetto di censura, la medesima Consulta, di recente, ha ricordato che, «[p]er il testo originario dell’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, la punibilità poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuità del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni» (sentenza n. 172 del 2025), non essendo «previste le cosiddette eccezioni nominative, cioè in base al titolo di reato, ma era stabilito che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (sentenza n. 172 del 2025), tuttavia, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) ha «mutato il paradigma nella definizione dello spazio operativo dell’esimente, poiché ne ha traslato il limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni)» (sentenza n. 172 del 2025), facendosene conseguire da ciò come ne sia «derivata l’inclusione nell’area applicativa della causa di non punibilità di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni» (sentenza n. 172 del 2025), essendo stata questa estensione «bilanciata dall’introduzione di nuove eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen.» (ancora, sentenza n. 172 del 2025).
Precisato ciò, si faceva altresì presente, una volta rilevato che, ad avviso di entrambi i rimettenti, l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. – nella parte in cui non consente di considerare l’offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto, tentato, di estorsione non aggravata – violerebbe, in primo luogo, l’art. 3 Cost., determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium comparationis dato che la causa di non punibilità in esame è esclusa per il delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre è esclusa per il delitto di estorsione anche non aggravato, nonostante le analogie strutturali e di disciplina tra le due fattispecie, che la costante giurisprudenza costituzionale «riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del 2026).
Orbene, per la Corte costituzionale, la comparazione tra il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.), da un lato, e quello di rapina (art. 628 cod. pen.), dall’altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza, visto che i delitti in esame rientrano nella categoria dei «delitti contro il patrimonio» previsti nel Titolo XIII del Libro II del codice penale e, in particolare, tra quelli commessi «mediante violenza alle cose o alle persone» (Capo I), avendo essi, quale elemento costitutivo comune, l’uso della violenza o minaccia, strumentale all’aggressione patrimoniale, tanto che integrano, entrambi, reati plurioffensivi, perché, accanto all’offesa al patrimonio, implicano la lesione della libertà di autodeterminazione della persona ed eventualmente della sua stessa integrità fisica.
Del resto, dal momento che, come già evidenziato in sede di giustizia costituzionale, il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato va individuato nel tipo di coazione che l’agente esercita sulla vittima, nel senso che, nell’estorsione ricorre una «coazione relativa (vis compulsiva)», mentre nella rapina una «coazione assoluta (vis absoluta)» (sentenza n. 86 del 2024), se ciò implica «[i]n linea teorica […] una maggiore gravità della rapina», che «si distingue [appunto] dall’estorsione poiché nell’una la persona offesa subisce una violenza o minaccia “diretta e ineludibile”, mentre nell’altra non vi è questo “totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell’agente” (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 15 febbraio-17 maggio 2023, n. 21078, e 15 settembre-28 ottobre 2021, n. 38830)» (sempre, sentenza n. 86 del 2024), tuttavia, «è lo stesso legislatore che, parificando i minimi edittali, dimostra di considerare i due titoli di reato omogenei quanto all’offensività astratta, sull’implicito presupposto che la libertà morale debba essere protetta non meno che la libertà fisica» (ancora, sentenza n. 86 del 2024), tenuto conto altresì del fatto che, nonostante alcuni elementi differenziali tra le due ipotesi di reato – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – la medesima Consulta, considerando la coincidenza dell’interesse alla loro repressione, ha già proceduto a una «considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione», che l’hanno indotta a ritenere «costituzionalmente necessaria» l’addizione, quale «”valvola di sicurezza”», dell’attenuante della lieve entità del fatto (sentenza n. 86 del 2024, che ha esteso alla rapina la suddetta attenuante già prevista dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione), il che testimonia una considerazione unitaria dei delitti di rapina e di estorsione che emerge anche dalla disciplina delle due ipotesi di reato, tanto sul piano del trattamento sanzionatorio e della latitudine della condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari.
Così, in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, si osservava che la pena detentiva – pari, in entrambe le fattispecie, alla reclusione da cinque a dieci anni – «ha registrato nel corso del tempo un progressivo inasprimento, che ha interessato principalmente il minimo edittale» (sentenza n. 86 del 2024, nello stesso senso sentenza n. 120 del 2023), definito dalla Corte costituzionale «di notevole asprezza» e «introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio» (sempre sentenza n. 86 del 2024), oltre a essere previsto un identico sistema di circostanze aggravanti speciali, che sono elencate dal terzo comma dell’art. 628 cod. pen. e semplicemente richiamate dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen.: a entrambe le ipotesi di reato non si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. per fatti commessi in danno di congiunti, che, in entrambe le fattispecie delittuose è stata introdotta sempre da parte della Consulta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
In particolare, se è vero che detta circostanza è cosa diversa dalla causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. (così, sentenza n. 207 del 2017), il Giudice delle leggi – nelle ricordate pronunce n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 – ha equiparato i due titoli di reato dell’estorsione e della rapina, «avuto riguardo [sia] al comune elevato minimo edittale di pena detentiva [sia] alla pari latitudine dello schema legale» (sentenza n. 86 del 2024).
Nel dettaglio, con riferimento a quest’ultima, i giudici di legittimità costituzionale hanno osservato come la descrizione tipica operata sia dall’art. 628 sia dall’art. 629 cod. pen. evidenzi «una varietà di condotte materiali» particolarmente ampia, poiché «la violenza o minaccia può essere di modesta portata e l’utilità perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo» (sentenza n. 86 del 2024).
Sul piano processuale, poi, l’art. 380, comma 2, lettera f), cod. proc. pen. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato sia per la rapina sia per l’estorsione, anche nella forma non aggravata; mentre l’art. 407, comma 2, numero 2), cod. proc. pen., fissa in due anni la durata massima delle indagini preliminari per rapina ed estorsione, ma solamente nell’ipotesi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall’art. 628, terzo comma, e dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.
Con riferimento ai benefici penitenziari, poi, la rapina e l’estorsione, nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen., appartengono alla cosiddetta seconda fascia di reati (art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.), per i quali è ammessa la concessione di detti benefici, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
Peraltro, dai lavori preparatori del d.lgs. n. 150 del 2022 emerge anche che l’esclusione del delitto di rapina aggravato dal perimetro applicativo dell’esimente di tenuità è giustificata, oltre che dalla particolare gravità e dall’idoneità a destare allarme sociale, dal parallelismo con la disciplina dettata, in tema di benefici penitenziari, dal menzionato art. 4-bis ordin. penit..
Di conseguenza, pure da questo punto di vista, per la Corte, il diverso trattamento riservato alle due figure delittuose della rapina e dell’estorsione è allora privo di giustificazione, il che comportava come, nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie delittuose messe a confronto, sia riscontrabile una loro omogeneità, attestata dall’identità dei beni giuridici tutelati, costituzionalmente rilevanti, dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, dalla strutturazione come reati di danno, dall’identità della pena detentiva edittale, che denota, come già evidenziato in sede di giustizia costituzionale, una considerazione omogenea dei due titoli di reato «quanto all’offensività astratta» (ancora, sentenza n. 86 del 2024) e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa (sentenza n. 171 del 2025).
Orbene, questa omogeneità, sempre ad avviso della Consulta, rende quindi manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista, con riferimento all’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., per il tentativo del delitto di estorsione rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia esclusa per l’estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la rapina, solamente per le ipotesi aggravate.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen., fermo restando che l’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. comportava l’assorbimento della censura relativa all’art. 27, commi primo e terzo, Cost..

4. Gli effetti della sentenza sull’art. 131-bis c.p. e sulla prassi


Fermo restando che l’art. 131-bis, co. 3, n. 3, cod. pen., com’è noto, prevede che l’“offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: (…) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter”, con la decisione in esame, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo siffatto precetto normativo nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen..
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, anche siffatto illecito penale, per l’appunto nella forma tentata, è adesso noverabile tra i reati per cui l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità.
Questa è dunque in sostanza la novità che connota il provvedimento qui in commento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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