Esiste la giurisdizione del giudice ordinario in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa appaltatrice ad una precisa obbligazione stabilita nel capitolato speciale

Lazzini Sonia 27/09/07
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Risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa appaltatrice: competente il giudice ordinario
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 515 del 30 gennaio 2002 sancische che vengano devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’Amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di affidamento dei lavori ed alla stipula del contratto di appalto, ha provveduto unilateralmente alla risoluzione del rapporto, attesa l’incidenza di questi su posizioni di diritto soggettivo e sul presupposto del loro carattere negoziale e non provvedimentale.
 
A cura di Sonia LAZZINI
 
 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO    
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. Quinta)       
DECISIONE
sul ricorso in appello n.10140 del 2001 proposto dall’impresa individuale ******* rappresentata e difesa dall’Avv.ti G. Gallo ed elettivamente domiciliata presso il Cav. L. Gardin in Roma, Via L. Montegazza n.24;
contro
il Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti di
******* s.n.c., non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n.532 del 21.8.2001, resa sul ricorso n.75/01;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla Camera di Consiglio del 13 novembre 2001 il relatore dott. Carlo Deodato;
Udito, altresì, il procuratore dell’appellante;
Rilevato, preliminarmente, di dover definire la controversia con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art.26 IV e V comma L. n.1034/71, come modificato dall’art.9 L. n.205/2000, ricorrendo i presupposti stabiliti dalle predette disposizioni per la decisione in forma semplificata;
Considerato, ancora in rito, che la costituzione del Comune appellato va giudicata nulla per la rilevata mancanza della necessaria delibera di incarico al difensore da parte dell’Ente e che, tuttavia, l’anzidetto difetto non pregiudica l’ammissibilità della decisione in forma semplificata, dovendosi intendere per completezza del contraddittorio la rituale instaurazione dello stesso per mezzo della regolare notifica dell’atto introduttivo a tutte le parti necessarie del giudizio e non anche l’effettiva costituzione di queste;
Ritenuto, nel merito, che l’appellante contesta la correttezza della decisione impugnata, assumendo l’erroneità del convincimento, ivi espresso, circa la mancanza della giurisdizione amministrativa nella controversia introdotta in primo grado, invocandone l’annullamento e la riforma;
Considerato che l’assunto difensivo risulta infondato in quanto confliggente con l’univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, che giudica devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’Amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di affidamento dei lavori ed alla stipula del contratto di appalto, ha provveduto unilateralmente alla risoluzione del rapporto, attesa l’incidenza di questi su posizioni di diritto soggettivo e sul presupposto del loro carattere negoziale e non provvedimentale (Cass. SS. UU., 7 marzo 2001 n.95, Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2000 n.2435); 
Rilevato che il principio di diritto supra affermato risulta applicabile alla fattispecie in esame, vertendosi chiaramente, nel caso di specie, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dell’impresa appaltatrice ad una precisa obbligazione stabilita nel capitolato speciale e non, come erroneamente sostenuto dall’appellante, sulla legittimità della definizione della gara per l’affidamento del servizio, in realtà già conclusa per effetto dell’aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto, e che, pertanto, la decisione impugnata va confermata, avendo il primo giudice correttamente declinato la giurisdizione, con conseguente reiezione dell’appello;
Considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P. Q. M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l’appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2001
 
 

Lazzini Sonia

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