Esenzione dalle spese di notifica della domanda di mediazione

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Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia con nota del 18 1-2019 (1), in risposta a specifico quesito formulato dalla Corte di Appello di Caltanissetta, ha chiarito che la richiesta di notifica di un’istanza di mediazione e della relativa fissazione della data del primo incontro, proveniente da un organismo di mediazione, è da considerarsi atto fiscalmente esente dalle spese di notifica, ai sensi dell’art 17 comma 2 del d.lgs n. 28/2010.

Il quesito posto investiva, in particolare, la problematica relativa all’inizio del procedimento di mediazione, ovvero se lo stesso dovesse coincidere con il deposito dell’istanza oppure con l’espressione del consenso ad entrare in mediazione formulato dalle parti avanti al mediatore nello svolgimento del primo incontro.

Invero, l’art 17 comma 2 del d.lgs. 28 del 2010 stabilisce che: “Tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

La comunicazione a controparte

L’art. 8 del medesimo decreto legislativo, istitutivo della mediazione civile e commerciale, si occupa della comunicazione alla controparte della data del primo incontro di mediazione, unitamente all’istanza di mediazione. Tali atti possono essere portati a conoscenza del destinatario con con ogni mezzo idoneo, quindi anche con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario qualora lo si ritenga opportuno.(2)

Per poter stabilire se l’istanza di mediazione da notificare sia un atto relativo al procedimento di mediazione e se, conseguentemente, possa rientrare tra gli atti relativi al procedimento (3), occorre innanzitutto chiarire il significato della locuzione “relativo al procedimento” utilizzata dal legislatore in tale disposizione normativa ed, inoltre, soffermarsi sulla distinzione tra i diversi concetti di “procedimento di mediazione” e “procedura di mediazione”.

Occorre notare, infatti, che il decreto legislativo 28/2010 utilizza l’espressione “atto relativo al procedimento” di mediazione al fine di indicare l’atto esente fiscalmente, includendo in tal modo nel beneficio fiscale non solo agli atti del procedimento, ma di tutti gli atti che sono posti in essere in relazione al procedimento stesso e che, pertanto, servono allo svolgimento dell’attività procedimentale.

Un procedimento, infatti, può essere definito come una sequenza di atti, posti in essere da uno o più soggetti, necessari al raggiungimento dell’atto finale del procedimento stesso.

Dalla lettera della legge si evince che il procedimento di mediazione vede il suo inizio con il deposito dell’istanza di mediazione presso un organismo competente, individuato secondo i criteri indicati dal decreto istitutivo della mediazione. Una volta pervenuta l’istanza, il responsabile dell’organismo provvede alla designazione del mediatore e alla fissazione della data del primo incontro, che dovrà svolgersi entro trenta giorni dal deposito dell’istanza. Tale data, unitamente al contenuto dell’istanza, potrà essere portata a conoscenza della controparte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. (4)

Non vi è dubbio, quindi, che tale comunicazione faccia parte del procedimento di mediazione da considerarsi instaurato al momento del deposito dell’istanza presso l’organismo prescelto e costituisca, quindi, uno di quegli atti relativi al procedimento di cui parla l’art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010. Si sottolinea, peraltro, che lo stesso capo II del decreto legislativo istitutivo della mediazione, nel quale è contenuto l’articolo in commento, è intitolato “del procedimento di mediazione” e, parimenti, di procedimento di mediazione parla anche l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 che si occupa dell’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’inizio del procedimento

Ulteriore conferma di quanto fin qui evidenziato si trae dal disposto dell’art. 4 comma 1, ove viene stabilito che: “per individuare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza” e nello stesso senso, riguardo alla litispendenza in mediazione, il medesimo articolo dispone che: “Nel caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda”. Ulteriormente, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 d.lgs 28/2010, la mediazione non può durare oltre tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione. La proposizione della domanda di mediazione segna, quindi, l’inizio del procedimento e ne consegue che tutti gli atti posti in essere successivamente alla stessa siano atti relativi al procedimento di mediazione.

A questo punto occorre osservare che, ai sensi dell’art 8 del d. lgs. 28/2010, durante il primo incontro il mediatore designato chiarisce alle parti quali siano le modalità di svolgimento della mediazione e la funzione del mediatore. Successivamente le parti e i loro avvocati sono invitati ad esprimersi sulla volontà o meno di dare inizio alla mediazione. La norma, infatti, recita: “Durante il primo incontro di mediazione il media­tore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso posi­tivo, procede con lo svolgimento”.(5)

Il termine procedura indica, in senso generale, una modalità di svolgimento di una determinata attività al fine di conseguire un risultato finale e, nello specifico, si riferisce all’attività di mediazione che ha inizio con l’espressione del consenso delle parti.

L’articolo in esame è stato modificato con la novella del 2013 (6), attraverso la quale il legislatore ha intenzionalmente voluto differenziare l’avvio del procedimento di mediazione, che inizia con il deposito dell’istanza, dall’avvio della procedura di mediazione che coincide con il consenso espresso dalle parti al primo incontro in ordine alla volontà di iniziare la mediazione.

In conclusione, quindi, il procedimento di mediazione inizia con il deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo prescelto. Successivamente all’individuazione del mediatore e alla fissazione della data del primo incontro, l’istanza viene comunicata all’altra parte. Se tale comunicazione viene fatta con notifica a mezzo del servizio Unep essa è esente da costi in quanto rientrante tra gli atti relativi al procedimento di mediazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 28/2010.

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    Note
  1. Ministero della giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia- Direzione generale della Giustizia Civile- prot. N. 227846 del 15/11/2018;
  2. 8 d. lgs. 28/2010;
  3. 17 d. lgs. 28/2010
  4. 3 e ss. d. lgs. 28/2010;
  5. 8 d.lgs 28/2010;
  6. l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto2013 n. 98.

 

Avv. Elena Laezza

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