Esempio pratico di un parere penale: furto di energia e truffa

Luca Sansone 16/06/11
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Esempio pratico: la risoluzione del  parere di diritto penale per esame di avvocato 2011

(Estratto dal volume Pareri di diritto penale 2011 Maggioli Editore)

Parere motivato  n 1: furto d’energia e truffa, distinzioni

 

Tizio, titolare di un contratto di locazione di una villetta, ne prende legittimo possesso e, controllando il contatore della luce, si rende conto che è stato rotto il piombo coprimorsetti e innestato un ponticello tra la fase di entrata e quella di uscita in modo che esso non riesce affatto a registrare il consumo di energia. Decide di tacere. Dopo un anno, impaurito delle possibili conseguenze penalistiche del suo operato, si reca dall’avvocato per sapere se possa avere delle conseguenze penalistiche nei suoi confronti. Si rediga parere motivato sul caso e, in parte teorica, si tratti del furto d’energia e della distinzione tra esso e il reato di truffa.

 

Indice di argomenti da trattare

  • delitti contro il patrimonio in generale
  • il furto in generale
  • furto d’energia e truffa distinzioni
  • parere motivato

 

I delitti contro il patrimonio in generale- La tutela penalistica del patrimonio si dipana con una serie di figure che, nel loro insieme, descrivono la tassatività delle espressioni di disvalore penalistico in relazione ai possibili attacchi a questo bene. In generale si può affermare che questa è una delle oggettività giuridiche classiche del diritto penale , composta da fattispecie di antica rilevanza che non sono cambiate nel tempo e che godono, quindi, di una straordinaria dovizia di studi e casistiche giurisprudenziali .E’ pur vero, però, che l’evoluzione tecnologica ha richiesto anche in questo campo produzione di nuove fattispecie ( art. 635bis, 640ter in relazione ai reati informatici), così come l’evoluzione delle metodologie della criminalità ha spinto il legislatore alla creazione di fattispecie come il 648bis e il 648ter sia al fine di evitare l’impunità di alcune condotte che, in omaggio al principio di tassatività, avrebbero rischiato di rimanere fuori dal penalmente rilevante, sia comunque per diversificarne il disvalore rispetto ad altre (art.648). I delitti contro il patrimonio si caratterizzano nel loro insieme per alcuni dati comuni: si tratta per lo più di reati di danno, di condotta, a soggetto passivo indeterminato, con un preciso oggetto materiale sul quale cade la condotta che di solito è rappresentato dal bene oggetto della tutela. I punti differenziali tra le varie figure consistono allora nella specifica componente del patrimonio che ciascuna figura tutela (ex: patrimonio mobiliare), nonché nella diversa modalità di aggressione a parità di oggetto tutelato. Ciascuno di questi momenti distintivi visualizzano anche le singole unità di disvalore, che vanno quindi scomposte nel caso di possibile concorso di più norme sul fatto al fine di decidere se si tratti di concorso apparente o no.

Il furto, in particolare quello di energia- Tre elementi lo caratterizzano: l’oggetto della tutela, patrimonio mobiliare, la modalità aggressiva mediante la condotta di impossessamento e sottrazione, il dolo specifico del fine di profitto. Proprio il secondo degli elementi descritti lo distingue dall’appropriazione indebita in senso più grave in quanto il legislatore ha ritenuto che, a parità di danno per il patrimonio mobiliare, l’invasività della condotta del furto nei confronti della vittima aggiunge maggior disvalore. L’apprezzamento di tale maggior gravità da parte del legislatore, è dimostrata dal fatto che mentre il furto è reato perseguibile d’ufficio, l’appropriazione indebita richiede la querela di parte. Il secondo comma dell’articolo 624 equipara alle cose mobili le energie. Si può notare in ciò una coerenza del legislatore che ha usato la stessa qualifica nel penale e nel civile. Pertanto le energie sono oggetti di tutela penale in tutte le fattispecie che si attagliano a tutelarle. Condizione affinchè l’energia sia oggetto di tutela penalistica, è che essa sia suscettibile di valutazione economica e ciò avviene quando essa sia isolata e trattata in un certo modo da chi sia legittimato ex lege a ciò, vale a dire dall’ente, privato o pubblico, concessionario deputato al suo sfruttamento economico. Diventa fondamentale, per quanto sopra sostenuto, percepire le possibili condotte lesive di questo bene, per decidere a quale delle possibili figure criminose esse vadano ascritte.

Distinzione tra furto d’energia e truffa-  Occorre innanzi tutto precisare che oggetto della condotta criminosa sia direttamente l’energia. Per tale motivo non si ritiene sia configurabile il furto nel caso di allacciamento abusivo a cabina telefonica dato che la telefonia si basa su una forza energetica ma consiste in una somministrazione di servizio per cui in questo caso è ipotizzabile la truffa. La giurisprudenza ha sempre ritenuto che non rientra nella nozione di energia quella animale e su tale base ha rubricato il caso di chi sottrae l’animale altrui per farlo accoppiare con il proprio al fine di ottenerne prole, come furto d’uso o come furto di sperme. Il settore ove si è più sviluppata una casistica è quello relativo all’energia elettrica. Non mancano contrasti dottrinali e giurisprudenziali soprattutto in relazione alla distinzione esistente tra furto e truffa. Fondamentalmente la distinzione viene operata cercando di riportare a questo caso il concetto di impossessamento: ove sia ravvisabile si è in presenza di furto ove no di truffa. Per entrare nel merito l’allacciamento abusivo in assenza di contratto consiste certamente in una sottrazione. Il problema si pone invece in relazione alle varie condotte che si attuano sui contatori: ci si chiede se esse possano rientrare o meno nel concetto di sottrazione. Vi è sul punto sostanziale unità di vedute in relazione alla alterazione del contatore. Essa consiste nel fare in modo che il contatore registri un consumo minore. Essendo lecita l’apprensione di energia elettrica e mancando la condotta sottrattiva, si è visualizzato in questo caso un raggiro per pagare meno del dovuto facendolo rientrare nel reato di truffa. Diverse posizioni si registrano invece nel caso in cui con vari accorgimenti si eviti in maniera assoluta la registrazione del consumo, come nel caso proposto dalla traccia: secondo una considerevole parte della dottrina suffragata dalla giurisprudenza, nella condotta descritta è ravvisabile una sottrazione; secondo altri un raggiro di portata solo quantitativa superiore a quello dell’alterazione e ciò perché il contatore ha la mera funzione di registrazione e non quella di permettere l’erogazione che è consentita dal contratto stipulato. Secondo questa seconda impostazione vi sarebbe furto d’energia solo quando, in assenza di una fattispecie contrattuale legittimante all’apprensione dell’energia, il soggetto se ne impossessasse indebitamente.

Parere motivato- Nel nostro caso siamo di fronte ad una difficoltà ulteriore rispetto a quelle affrontate nelle descrizioni di casistiche: il soggetto trova una situazione già esistente, l’energia è allacciata, egli si limita ad usufruirne senza stipulare alcun contratto. Non essendo il furto convertibile in reato omissivo, per questo si potrebbe evitare la configurabilità dello stesso. E’ pur vero, però, che si potrebbe applicare la norma del concorso di persone nel reato che non richiede l’accordo bensì  il mero dolo di partecipazione nell’altrui reato, ma ad una tale ricostruzione della pubblica accusa si potrebbe obiettare che , pur non mancando una condotta che consisterebbe nel servirsi dell’energia, né la volontà di farlo senza pagare, non si potrebbe rinvenire il medesimo fine di profitto essendo cambiato il destinatario dello stesso. A conclusioni non dissimili si giunge se si ipotizza una truffa: a meno di non voler considerare convertibile in fattispecie omissiva la condotta ingannevole (essendo la truffa un reato con evento naturalistico sarebbe applicabile la clausola generale di cui all’art. 40 secondo comma, cosa pur sostenuta ad “exemplum” di quanto si sostiene per il dolo civilistico allorchè il silenzio è rilevante se vi sia un obbligo di parlare), solo ipotizzando un concorso nell’altrui reato si riuscirebbe a rendere tipico un comportamento che non lo è in relazione all’art. 640; ma a questo punto si potrebbero obiettare le stesse argomentazioni usate per il furto. Ancor più difficile sarebbe la sussunzione della fattispecie come appropriazione indebita per il semplice motivo che manca il presupposto di un precedente possesso legittimo e, quindi, la successiva “interversio”diventa di impossibile realizzazione. Per tanto, non senza controvertibilità in sede processuale, il legale potrà con elementi corposi sostenere nell’eventuale giudizio la irrilevanza penalistica del fatto commesso dal suo cliente.

 

Referenti normativi interessati

Art. 624 c.p.

Art. 640 c.p.

Art. 646 c.p.

Luca Sansone

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