Esempio di accordo di joint venture societaria di produzione

Redazione 21/11/00
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§ 4.3.2

(Testo tratto da “DIRITTO DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI” di F.Bortolotti ed.CEDAM 1998)
Si tratta di un contratto di joint venture tra una società (società A) che dispone di una determinata tecnologia di fabbricazione ed una società (società B) operante in un paese straniero. La società controllata in comune (una società a responsabilità limitata di un paese dell’Est europeo) è destinata ad operare nel paese della società B, come licenziataria della società A.
ACCORDO DI JOINT VENTURE

Questo accordo è concluso il ….. 1995 fra ………………. (società A) e ………….. (società B)
PREAMBOLO
La SOCIETÀ A è un affermato produttore di ………………….. e dispone di un rilevante know-how produttivo e commerciale nel settore in questione.
La SOCIETÀ B è una società operante nel settore ……………
Le parti intendono costituire una società controllata congiuntamente avente per oggetto la produzione in ………… (paese della società B) dei seguenti prodotti ………….
In considerazione delle premesse e dei reciproci accordi in esse con­te­nu­ti, le parti convengono quanto segue.
I
Costituzione di una società a responsabilità limitata
1.1. La SOCIETÀ A e la SOCIETÀ B (in seguito anche denominate “le parti”) con­vengono di costituire la società a responsabilità limitata JVC (di seguito denominata “JVC”) in base al diritto della XXX.
1.2. La JVC avrà la propria sede a ……………………….. (XXX)
1.3. Oggetto dell’attività della JVC sarà:
– fabbricare i ………………………………… (in seguito “Pro­dotti contrat­tuali”), utilizzando la tecnologia concessa in licenza dalla SOCIETÀ A, nella XXX.
– distribuire i Prodotti contrattuali nei seguenti paesi …………………
– più in generale, svolgere tutte le attività necessarie e collegate all’attività di cui a punti precedenti.
1.4. La JVC può costituire filiali o uffici di rappresentanza e acqui­si­re partecipazioni in altre società.
1.5. Le parti costituiranno la JVC con uno statuto sostanzialmente con­­­forme al te­sto allegato al presente contratto come Allegato A (di seguito chiamato “Sta­tuto”). Ove risulti necessario modificare lo Statuto per renderlo conforme alla legislazione della XXX sulle so­­cietà, oppure nel caso in cui qualsiasi clau­sola dello Statuto o del presente con­tratto risulti nulla o inefficace, rima­ne comunque in­te­so tra le parti che esse saranno, in ogni caso, vincolate al ri­­spetto dei seguenti principi di base, che dovranno guidare la loro coopera­zio­ne nel contesto del presente contratto, i quali principi potranno essere mo­dificati solo in seguito a mutuo accordo tra le stesse:
(1) La JVC è e resterà sotto il controllo congiunto delle parti, il che im­plica tra l’altro che ciascuna parte avrà un diritto di veto sulle questioni di maggiore importanza elencate negli allegati B e C.
(2) Quale che sia la soluzione adottata dallo Statuto (e succes­sive modifi­che) per l’elezione del Consiglio di amministra­zio­ne, le parti prenderanno le misure necessarie per garan­ti­re che la proporzione indicata al­l’art. 4 (due membri nomi­nati dalla SOCIETÀ A e tre dalla Società B) venga mantenuta.
(3) La proporzione delle rispettive quote delle parti nel capitale della JVC esistenti al mo­mento attuale (e cioè 30-70) non potrà essere mo­di­ficata sen­za l’accordo di entrambe le parti, ed in parti­co­la­re non potrà esser effettuato alcun trasferimento delle ri­spet­tive quote a terzi (o la sot­to­scri­zio­ne di aumenti di capi­ta­­le da parte di terzi) senza l’appro­vazione espressa di am­be­­due le parti.
1.6. Le spese sostenute per la costituzione della JVC saranno divise fra le parti in pro­porzione delle rispettive quote e saranno loro rim­bor­sate dalla JVC entro tre anni dalla sua costituzione.
1.7. I diritti e doveri dei soci della JVC saranno determinati in relazione al valore della quota di ciascun socio rispetto al capitale registrato della JVC.
1.8. La JVC è costituita per un periodo illimitato.
II
Capitale iniziale della JVC ed eventuali aumenti
dello stesso
2.1. Il capitale sociale iniziale della JVC ammonta a 1.000.000 XY, formato esclusivamente da apporti in moneta dei soci, suddiviso come segue:
SOCIETÀ A 300.000 XY
SOCIETÀ B 700.000 XY
2.2. Il capitale sociale versato dalle parti al momento dell’iscrizione della JVC nel Registro delle Società ammonterà a 300.000 XY versate come segue:
SOCIETÀ A 90.000 XY
SOCIETÀ B 210.000 XY
2.3. Le parti verseranno al più tardi entro un anno dalla data del­l’i­scri­zione della JVC nel Registro delle società la somma restante, cioè 700.000 XY suddivise come segue:
SOCIETÀ A 210.000 XY
SOCIETÀ B 490.000 XY
2.4. Gli aumenti di capitale della JVC sono decisi dall’Assemblea dei so­ci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l’80% del capitale sociale, previa proposta avanzata dal Consiglio di am­mi­nistrazione con il voto favorevole di quattro membri.

III
Assemblea dei soci della JVC
3.1. I diritti di voto nell’Assemblea dei soci saranno proporzionali alla quota di ciascun socio nel capitale della JVC. I soci avranno diritto ad un voto per ciascuna frazione della loro quota di capitale equivalente a 1.000 XY.
3.2. Le questioni indicate nell’Allegato B possono essere decise solo con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti alme­no l’80% del capitale sociale.
IV
Consiglio di amministrazione
4.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.
Il primo Consiglio d’amministrazione sarà composto dai seguenti membri:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
4.2. Successivamente i membri del Consiglio di amministrazione verranno no­mi­nati dalle parti come segue:
– 2 membri nominati dalla SOCIETÀ A
– 3 membri nominati dalla SOCIETÀ B.
Lo Statuto dovrà prevedere un sistema di elezione degli ammi­ni­stra­tori da par­te dell’Assemblea tale da garantire che ciascuna par­te ven­ga messa in condizione di eleggere un numero di am­mi­ni­stratori proporzionale alla sua quota di capitale.
4.3. Qualora venga meno uno degli amministratori, decadrà l’intero Con­siglio, e si procederà ad eleggere un nuovo Consiglio nei tem­pi più brevi.
4.4. Con il voto favorevole di 4 amministratori, il Consiglio elegge fra i suoi membri tre consiglieri, i quali costituiscono il Comitato ese­cu­ti­vo. Il Comitato esecutivo, che rimarrà in carica per periodi non su­pe­riori all’anno, sarà incaricato dal Consiglio di am­mi­ni­stra­zio­ne di compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti della delega data dal Consiglio.
4.5. Il potere di agire per conto della JVC verrà esercitato congiun­ta­men­te dai tre consiglieri esecutivi; pertanto la firma di tut­ti essi sa­rà necessaria per ogni atto volto ad impegnare la So­cie­tà nei confronti di terzi.
4.6. Le materie indicate nell’Allegato C sono riservate al Consiglio di amministrazione. La validità delle decisioni del Consiglio su tali questioni è subordinata al voto favorevole di 4 membri.
V
Responsabili tecnici
5.1. La SOCIETÀ A nominerà un responsabile tecnico e un responsabile am­mi­nistrativo-commerciale, i quali non devono necessariamente es­se­re membri del Consiglio di amministrazione.
VI
Trasferimento di tecnologia
6.1. La SOCIETÀ A fornirà alla JVC, mediante un contratto di licenza di fab­bri­ca­zio­ne, corrispondente sostanzialmente alla bozza allegata al pre­sente contratto come Allegato D, il know-how completo per la fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato 1 del contratto di li­cenza di cui sopra. Tale know-how comprenderà la docu­men­ta­zione tecnica completa e l’assistenza necessaria per la pro­du­zio­ne.
6.2. Le parti potranno concordare la fornitura dalla SOCIETÀ A alla JVC del know-how tecnico per la fabbricazione ad opera di JVC (o di ter­zi graditi alla SOCIETÀ A) di ulteriori prodotti. La SOCIETÀ A potrà sce­glie­re di apportare il know-how di cui sopra, in tutto o in parte, co­me capitale della JVC, a condizioni da convenirsi tra le parti.
VII
Vendita delle quote a terzi e diritto di prelazione
7.1. Nessuna delle parti può vendere o altrimenti trasferire la propria quo­ta della JVC (o qualsiasi parte di essa) a terzi senza la preven­ti­va approvazione dell’Assemblea dei soci, decisione che dovrà es­se­re presa con il voto favo­re­vole dell’80% almeno del capitale so­ciale. Tuttavia, ove sia stata rispettata la procedura prevista qui di seguito all’art. 8.2, l’Assemblea darà in ogni caso l’autorizzazione al trasferimento.
7.2. Ove un socio intenda trasferire ad un terzo tutta o parte della sua quota della JVC, egli deve prima offrire tale quota all’altro socio. A tal fine il socio alienante dovrà dare notizia per iscritto al Pre­si­den­te del Consiglio di amministrazione e all’altro socio della sua intenzione di trasferire la quota, indicando: (i) l’entità della quota che intende trasferire; (ii) il prezzo offerto dall’eventuale acqui­ren­te; (iii) i termini del trasferimento, ivi incluse le condizioni di pagamento; (iv) il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente, insieme con una dichiarazione firmata da quest’ultimo, attestante che i termini indicati nell’avviso costituiscono un’offerta in buona fede di acquistare e che esso acquirente ha la capacità finanziaria e ogni altra capacità richiesta per effettuare l’operazione nei ter­mi­ni proposti. Al ricevimento dell’avviso di proposto tra­sfe­ri­men­to, l’altro socio avrà 60 giorni per esercitare il diritto di acquistare tutta (ma non meno di tutta) la quota indicata nell’avviso al prez­zo in esso specificato. Se il socio non esercita il suo diritto entro il ter­mine sopra indicato, il socio alienante avrà il diritto di vendere tut­ta (ma non meno di tutta) la quota indicata nell’avviso al terzo in­dicato nell’avviso entro 60 giorni dal momento in cui l’altro socio ha rifiutato di acquistare la quota (o, in caso di silenzio, dal mo­men­to entro il quale l’altro socio doveva esercitare il proprio di­rit­to). Il socio alienante non può trasferire la suddetta quota ad al­cu­na altra persona o a un differente prezzo o a diversi termini o con­dizioni o successivamente al suddetto termine di 60 giorni sen­za aver preventivamente e nuovamente offerto tale quota all’al­tro socio secondo la procedura prevista in questo articolo. Qual­sia­si trasferimento di quote effettuato in violazione delle di­spo­si­zio­ni di questo articolo sarà nullo sia nei confronti della JVC che dei soci.
VIII
Durata della cooperazione
8.1. Il presente accordo rimarrà in vigore fino a quando le parti con­ti­nue­ranno a detenere delle quote di JVC.
IX
Legge applicabile
9.1. Questo accordo è sottoposto alle leggi della Svizzera.
X
Modifiche – Clausole invalide o inefficaci
10.1. Ogni modifica al presente contratto richiede, per la sua validità, il rispetto della forma scritta.
10.2. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare invalida o inef­ficace, essa si considererà cancellata dal presente con­tratto, che resterà pienamente in vigore per il resto. In tal ca­so le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida o inef­fi­ca­ce con una disposizione il più possibile vicina allo scopo della clau­sola invalida o inefficace.
XI
Segretezza
11.1. Nessuna parte potrà, senza il previo consenso scritto dell’altra, rivelare a terzi relazioni, documenti, dati tecnici e scientifici, ope­ra­zioni commerciali e/o altre informazioni di natura confi­denziale re­lative al presente accordo o allo Sta­tuto. Questa obbligazione non si applica a quelle informazioni che sono pub­bli­cate, di pubblico dominio, già in possesso dell’altra parte a seconda dei casi, o sono venute in loro possesso da parte di un terzo il quale ha il diritto di rivelarle.
11.2. Ai fini della presente clausola, eventuali società collegate ad una delle parti (e cioè società controllate da una parte o che con­trol­lano una parte) non saranno considerate come terzi.
XII
Arbitrato
12.1. Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente con­trat­to che non possono essere risolte amichevolmente dalle parti, sa­ranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Con­ci­lia­zione e di Arbitrato della Camera di Commercio Interna­zio­nale, da tre arbitri nominati in conformità a detto Regola­men­to. Sede del­l’arbitrato sarà Lugano (Svizzera).
XIII
Lingua
13.1. Il presente accordo viene redatto in italiano, XXXX e inglese. In caso di conflitto, prevale il testo in lingua inglese.

ALLEGATO A
Statuto della JVC
(omissis)

Allegato B
Materie riservate all’Assemblea dei soci per le quali è richiesta una
maggioranza dell’80% del capitale sociale
(omissis)

ALLEGATO C
Materie riservate al consiglio di amministrazione per la decisione delle quali è
necessario il voto favorevole di quattro membri su cinque
(omissis)

Allegato D
Contratto di licenza di fabbricazione
(omissis)­

Redazione

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