(Testo tratto da “DIRITTO DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI” di F.Bortolotti ed.CEDAM 1998)
Si tratta di un contratto di joint venture tra una società (società A) che dispone di una determinata tecnologia di fabbricazione ed una società (società B) operante in un paese straniero. La società controllata in comune (una società a responsabilità limitata di un paese dell’Est europeo) è destinata ad operare nel paese della società B, come licenziataria della società A.
ACCORDO DI JOINT VENTURE
Questo accordo è concluso il ….. 1995 fra ………………. (società A) e ………….. (società B)
PREAMBOLO
La SOCIETÀ A è un affermato produttore di ………………….. e dispone di un rilevante know-how produttivo e commerciale nel settore in questione.
La SOCIETÀ B è una società operante nel settore ……………
Le parti intendono costituire una società controllata congiuntamente avente per oggetto la produzione in ………… (paese della società B) dei seguenti prodotti ………….
In considerazione delle premesse e dei reciproci accordi in esse contenuti, le parti convengono quanto segue.
I
Costituzione di una società a responsabilità limitata
1.1. La SOCIETÀ A e la SOCIETÀ B (in seguito anche denominate “le parti”) convengono di costituire la società a responsabilità limitata JVC (di seguito denominata “JVC”) in base al diritto della XXX.
1.2. La JVC avrà la propria sede a ……………………….. (XXX)
1.3. Oggetto dell’attività della JVC sarà:
– fabbricare i ………………………………… (in seguito “Prodotti contrattuali”), utilizzando la tecnologia concessa in licenza dalla SOCIETÀ A, nella XXX.
– distribuire i Prodotti contrattuali nei seguenti paesi …………………
– più in generale, svolgere tutte le attività necessarie e collegate all’attività di cui a punti precedenti.
1.4. La JVC può costituire filiali o uffici di rappresentanza e acquisire partecipazioni in altre società.
1.5. Le parti costituiranno la JVC con uno statuto sostanzialmente conforme al testo allegato al presente contratto come Allegato A (di seguito chiamato “Statuto”). Ove risulti necessario modificare lo Statuto per renderlo conforme alla legislazione della XXX sulle società, oppure nel caso in cui qualsiasi clausola dello Statuto o del presente contratto risulti nulla o inefficace, rimane comunque inteso tra le parti che esse saranno, in ogni caso, vincolate al rispetto dei seguenti principi di base, che dovranno guidare la loro cooperazione nel contesto del presente contratto, i quali principi potranno essere modificati solo in seguito a mutuo accordo tra le stesse:
(1) La JVC è e resterà sotto il controllo congiunto delle parti, il che implica tra l’altro che ciascuna parte avrà un diritto di veto sulle questioni di maggiore importanza elencate negli allegati B e C.
(2) Quale che sia la soluzione adottata dallo Statuto (e successive modifiche) per l’elezione del Consiglio di amministrazione, le parti prenderanno le misure necessarie per garantire che la proporzione indicata all’art. 4 (due membri nominati dalla SOCIETÀ A e tre dalla Società B) venga mantenuta.
(3) La proporzione delle rispettive quote delle parti nel capitale della JVC esistenti al momento attuale (e cioè 30-70) non potrà essere modificata senza l’accordo di entrambe le parti, ed in particolare non potrà esser effettuato alcun trasferimento delle rispettive quote a terzi (o la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte di terzi) senza l’approvazione espressa di ambedue le parti.
1.6. Le spese sostenute per la costituzione della JVC saranno divise fra le parti in proporzione delle rispettive quote e saranno loro rimborsate dalla JVC entro tre anni dalla sua costituzione.
1.7. I diritti e doveri dei soci della JVC saranno determinati in relazione al valore della quota di ciascun socio rispetto al capitale registrato della JVC.
1.8. La JVC è costituita per un periodo illimitato.
II
Capitale iniziale della JVC ed eventuali aumenti
dello stesso
2.1. Il capitale sociale iniziale della JVC ammonta a 1.000.000 XY, formato esclusivamente da apporti in moneta dei soci, suddiviso come segue:
SOCIETÀ A 300.000 XY
SOCIETÀ B 700.000 XY
2.2. Il capitale sociale versato dalle parti al momento dell’iscrizione della JVC nel Registro delle Società ammonterà a 300.000 XY versate come segue:
SOCIETÀ A 90.000 XY
SOCIETÀ B 210.000 XY
2.3. Le parti verseranno al più tardi entro un anno dalla data dell’iscrizione della JVC nel Registro delle società la somma restante, cioè 700.000 XY suddivise come segue:
SOCIETÀ A 210.000 XY
SOCIETÀ B 490.000 XY
2.4. Gli aumenti di capitale della JVC sono decisi dall’Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l’80% del capitale sociale, previa proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di quattro membri.
III
Assemblea dei soci della JVC
3.1. I diritti di voto nell’Assemblea dei soci saranno proporzionali alla quota di ciascun socio nel capitale della JVC. I soci avranno diritto ad un voto per ciascuna frazione della loro quota di capitale equivalente a 1.000 XY.
3.2. Le questioni indicate nell’Allegato B possono essere decise solo con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno l’80% del capitale sociale.
IV
Consiglio di amministrazione
4.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri.
Il primo Consiglio d’amministrazione sarà composto dai seguenti membri:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
4.2. Successivamente i membri del Consiglio di amministrazione verranno nominati dalle parti come segue:
– 2 membri nominati dalla SOCIETÀ A
– 3 membri nominati dalla SOCIETÀ B.
Lo Statuto dovrà prevedere un sistema di elezione degli amministratori da parte dell’Assemblea tale da garantire che ciascuna parte venga messa in condizione di eleggere un numero di amministratori proporzionale alla sua quota di capitale.
4.3. Qualora venga meno uno degli amministratori, decadrà l’intero Consiglio, e si procederà ad eleggere un nuovo Consiglio nei tempi più brevi.
4.4. Con il voto favorevole di 4 amministratori, il Consiglio elegge fra i suoi membri tre consiglieri, i quali costituiscono il Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo, che rimarrà in carica per periodi non superiori all’anno, sarà incaricato dal Consiglio di amministrazione di compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti della delega data dal Consiglio.
4.5. Il potere di agire per conto della JVC verrà esercitato congiuntamente dai tre consiglieri esecutivi; pertanto la firma di tutti essi sarà necessaria per ogni atto volto ad impegnare la Società nei confronti di terzi.
4.6. Le materie indicate nell’Allegato C sono riservate al Consiglio di amministrazione. La validità delle decisioni del Consiglio su tali questioni è subordinata al voto favorevole di 4 membri.
V
Responsabili tecnici
5.1. La SOCIETÀ A nominerà un responsabile tecnico e un responsabile amministrativo-commerciale, i quali non devono necessariamente essere membri del Consiglio di amministrazione.
VI
Trasferimento di tecnologia
6.1. La SOCIETÀ A fornirà alla JVC, mediante un contratto di licenza di fabbricazione, corrispondente sostanzialmente alla bozza allegata al presente contratto come Allegato D, il know-how completo per la fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato 1 del contratto di licenza di cui sopra. Tale know-how comprenderà la documentazione tecnica completa e l’assistenza necessaria per la produzione.
6.2. Le parti potranno concordare la fornitura dalla SOCIETÀ A alla JVC del know-how tecnico per la fabbricazione ad opera di JVC (o di terzi graditi alla SOCIETÀ A) di ulteriori prodotti. La SOCIETÀ A potrà scegliere di apportare il know-how di cui sopra, in tutto o in parte, come capitale della JVC, a condizioni da convenirsi tra le parti.
VII
Vendita delle quote a terzi e diritto di prelazione
7.1. Nessuna delle parti può vendere o altrimenti trasferire la propria quota della JVC (o qualsiasi parte di essa) a terzi senza la preventiva approvazione dell’Assemblea dei soci, decisione che dovrà essere presa con il voto favorevole dell’80% almeno del capitale sociale. Tuttavia, ove sia stata rispettata la procedura prevista qui di seguito all’art. 8.2, l’Assemblea darà in ogni caso l’autorizzazione al trasferimento.
7.2. Ove un socio intenda trasferire ad un terzo tutta o parte della sua quota della JVC, egli deve prima offrire tale quota all’altro socio. A tal fine il socio alienante dovrà dare notizia per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione e all’altro socio della sua intenzione di trasferire la quota, indicando: (i) l’entità della quota che intende trasferire; (ii) il prezzo offerto dall’eventuale acquirente; (iii) i termini del trasferimento, ivi incluse le condizioni di pagamento; (iv) il nome e l’indirizzo dell’eventuale acquirente, insieme con una dichiarazione firmata da quest’ultimo, attestante che i termini indicati nell’avviso costituiscono un’offerta in buona fede di acquistare e che esso acquirente ha la capacità finanziaria e ogni altra capacità richiesta per effettuare l’operazione nei termini proposti. Al ricevimento dell’avviso di proposto trasferimento, l’altro socio avrà 60 giorni per esercitare il diritto di acquistare tutta (ma non meno di tutta) la quota indicata nell’avviso al prezzo in esso specificato. Se il socio non esercita il suo diritto entro il termine sopra indicato, il socio alienante avrà il diritto di vendere tutta (ma non meno di tutta) la quota indicata nell’avviso al terzo indicato nell’avviso entro 60 giorni dal momento in cui l’altro socio ha rifiutato di acquistare la quota (o, in caso di silenzio, dal momento entro il quale l’altro socio doveva esercitare il proprio diritto). Il socio alienante non può trasferire la suddetta quota ad alcuna altra persona o a un differente prezzo o a diversi termini o condizioni o successivamente al suddetto termine di 60 giorni senza aver preventivamente e nuovamente offerto tale quota all’altro socio secondo la procedura prevista in questo articolo. Qualsiasi trasferimento di quote effettuato in violazione delle disposizioni di questo articolo sarà nullo sia nei confronti della JVC che dei soci.
VIII
Durata della cooperazione
8.1. Il presente accordo rimarrà in vigore fino a quando le parti continueranno a detenere delle quote di JVC.
IX
Legge applicabile
9.1. Questo accordo è sottoposto alle leggi della Svizzera.
X
Modifiche – Clausole invalide o inefficaci
10.1. Ogni modifica al presente contratto richiede, per la sua validità, il rispetto della forma scritta.
10.2. Qualora una disposizione del presente contratto dovesse risultare invalida o inefficace, essa si considererà cancellata dal presente contratto, che resterà pienamente in vigore per il resto. In tal caso le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida o inefficace con una disposizione il più possibile vicina allo scopo della clausola invalida o inefficace.
XI
Segretezza
11.1. Nessuna parte potrà, senza il previo consenso scritto dell’altra, rivelare a terzi relazioni, documenti, dati tecnici e scientifici, operazioni commerciali e/o altre informazioni di natura confidenziale relative al presente accordo o allo Statuto. Questa obbligazione non si applica a quelle informazioni che sono pubblicate, di pubblico dominio, già in possesso dell’altra parte a seconda dei casi, o sono venute in loro possesso da parte di un terzo il quale ha il diritto di rivelarle.
11.2. Ai fini della presente clausola, eventuali società collegate ad una delle parti (e cioè società controllate da una parte o che controllano una parte) non saranno considerate come terzi.
XII
Arbitrato
12.1. Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto che non possono essere risolte amichevolmente dalle parti, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da tre arbitri nominati in conformità a detto Regolamento. Sede dell’arbitrato sarà Lugano (Svizzera).
XIII
Lingua
13.1. Il presente accordo viene redatto in italiano, XXXX e inglese. In caso di conflitto, prevale il testo in lingua inglese.
ALLEGATO A
Statuto della JVC
(omissis)
Allegato B
Materie riservate all’Assemblea dei soci per le quali è richiesta una
maggioranza dell’80% del capitale sociale
(omissis)
ALLEGATO C
Materie riservate al consiglio di amministrazione per la decisione delle quali è
necessario il voto favorevole di quattro membri su cinque
(omissis)
Allegato D
Contratto di licenza di fabbricazione
(omissis)
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