Esdebitazione: che cos’è e come fare per utilizzarla?

Redazione 30/01/20
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L’esdebitazione è un meccanismo che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti.

E’ stata introdotta nel 2012 grazie all’approvazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3 titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” dando la possibilità anche ai privati di liberarsi, in modo graduale e progressivo, da ogni debito residuo consentendo una completa “riabilitazione economico-finanziaria” al soggetto che se ne avvale.

Cosa si intende per esdebitazione?

L’esdebitazione è quindi uno strumento riservato ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, nel dettaglio:

  • piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, start up innovative e imprenditori sotto soglia;
  • privati cittadini: tutti i consumatori senza partiva IVA;

Relativamente ai privati cittadini è importante sottolineare che l’esdebitazione è riservata al consumatore che ha assunto debiti per finalità estranee all’esercizio di impresa e/o attività professionale.

E’ pertanto, consentito a questi soggetti che si trovino in una posizione di crisi finanziaria, o gravi difficoltà economiche, tali da non renderli in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti, di poter utilizzare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un piano del consumatore che consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria da proporre ai loro creditori o, in alternativa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio in una sorta di liquidazione dello stesso.

Per mettere in piedi la procedura di esdebitazione è consigliabile rivolgersi ad un avvocato che valuterà, in via preventiva, la sussistenza di tutti i requisiti di legge affinchè la proposta possa essere formulata. Tale meccanismo prevede che i debiti possano essere ristrutturati utilizzando qualsiasi forma, come ad esempio, la cessione di crediti futuri, la liquidazione del proprio patrimonio e, nei casi in cui al debitore non siano sufficienti i propri averi e redditi per garantire la fattibilità della proposta, anche la sottoscrizione di uno o più garanti che conferiranno in garanzia beni e redditi per “coprire” la proposta del debitore stesso.

Per avviare la procedura, il legale dovrà presentare apposita istanza, utilizzando l’apposito modello, munito di una marca da bollo da 16€, un documento di identità del debitore e il versamento di € 200,00 alla Camera di Commercio competente, con causale OCC, quale acconto forfettario per i costi della procedura. Dovrà essere, inoltre, sottoscritto l’impegno a fornire, durante la procedura, tutta la documentazione richiesta, utile a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

L’organo competente

L’OCC acronimo di “Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento” è un ente terzo, indipendente e imparziale a cui il debitore può rivolgersi per trovare una soluzione appoggiandosi ad un organo istituzionale esterno alla propria esposizione debitoria. Questo significa che tutti i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali e che si ritrovano, spesso, esposti alle azioni individuali dei creditori, possono, attraverso questo organo, provare a risolvere al loro crisi protetti da una sorta di garante.

Una volta ricevuta la domanda, l’OCC ne valuta il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un professionista, il gestore della crisi, che sarà colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito e per la successiva soddisfazione dei creditori.

La figura del legale che, eventualmente, assisterà il creditore può essere utile per formulare:

  • una proposta che dovrà prima essere vagliata dal gestore della crisi e successivamente dai creditori che consiste in un progetto realizzabile con importi e tempi definiti per saldare, per intero o in parte, i debiti. L’accordo verrà considerato raggiunto se esprimerà parere favorevole, almeno, il 60% dei creditori che rappresentano il debito. Per fare un esempio, se il sig. Mario Rossi ha 1 milione di euro di debiti con “n” creditori, l’accordo sarà raggiunto se la somma del debito dei creditori che hanno espresso parere favorevole alla proposta, supererà i 600 mila euro;
  • in alternativa, se il debitore riveste la qualifica di solo consumatore, potrà proporre un piano di ristrutturazione del debito che funzionerà, a grandi linee, come la proposta di accordo sopra esposta, con la sola differenza che non sarà necessario il parere favorevole dei creditori. Tale opportunità è riservata, in via esclusiva, a chi a contratto debiti che non riguardano l’attività professionale in corso;
  • oppure, chiedere la liquidazione del patrimonio del debitore, individuando i beni da vendere con il gestore della crisi e destinando il ricavato al soddisfacimento totale o parziale dei creditori.

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Normativa di riferimento

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
  • Decreto 24 settembre 2014, n. 202: Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 

Omar Cecchelani

 

Redazione

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