Esclusione da una scuola di specializzazione per incompatibilità con il dottorato di ricerca

Redazione 04/10/18
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Tar Catanzaro, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1652 – Pres. Durante, Est. Levato

L’esclusione da una scuola di specializzazione, disposta per asserita incompatibilità con il dottorato di ricerca, deve considerarsi illegittima, poiché la lex specialis prevede quale unica incompatibilità la partecipazione ad altre scuole di specializzazione, salvo integrare sul punto il bando successivo e l’allegato facsimile della domanda.

Il Tribunale amministrativo, nell’applicare il regime giuridico previsto per le selezioni pubbliche, impone l’individuazione di un punto l’equilibrio tra la doverosa attuazione delle disposizioni normative e il relativo grado di diligenza del concorrente nel conoscere la lex specialis, da un lato, e, dall’altro, il ragionevole affidamento che lo stesso concorrente matura rispetto alla portata letterale delle prescrizioni contemplate nell’atto amministrativo generale e rispetto ai moduli di domanda ivi allegati.

Il fatto

Nel caso di specie, il bando di concorso non indicava expressis verbis l’incompatibilità derivante dall’eventuale partecipazione ad un dottorato di ricerca, ma si limitava a richiedere, all’art. 3, comma 5, lett. h), la dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia” e il modulo di domanda, allegato alla lex specialis, si conformava a tale disposizione.
In forza di quanto rilevato, a fronte del generico richiamo al d.m. Salute del 7 marzo 2006 – contenuto nelle premesse del bando – e dell’ulteriore richiamo all’art. 11, comma 9, l. n. 448 del 2001 – la cui interpretazione stringente evincibile dal provvedimento non si riscontra nella lettera del bando né nella norma – è necessario presidiare, rispetto alle conseguenze derivanti dalla applicazione delle due disposizioni, il ragionevole affidamento maturato dalla ricorrente sulla portata precettiva e tassativa di quanto stabilito dal menzionato art. 3, comma 5, lett. h) e di quanto indicato nel facsimile della domanda di partecipazione.
Né, ancora, la legittimità provvedimento può fondarsi sul Decreto n. 12119 del 2016, e ciò sia perché, come rilevato da parte ricorrente, successivo al bando sia perché il medesimo esplicita proprio l’incompatibilità in questione, con adeguamento ad essa del nuovo bando riguardante il triennio 2019/2021 e del relativo modulo di domanda, i quali aggiungono – alla già prevista dichiarazione “di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia…” il chiarificatore inciso “… o dottorati di ricerca”. Ad ulteriore supporto di quanto evidenziato, occorre da ultimo osservare che in termini astratti il regime delle incompatibilità consente all’interessato la possibilità di scelta tra due alternative, che nel caso di specie non è stata riconosciuta, essendo stata notificata alla ricorrente direttamente la determinazione di esclusione, in esito al contraddittorio procedimentale.

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