Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione e obbligo di motivazione

sentenza 10/02/11
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In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato l’obbligo di motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico agli elaborati scritti, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sul giudizio di merito reso dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale.

In tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici.

Pertanto, l’obbligo di motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sul giudizio di merito reso dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale.

Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame. E dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla l. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un’attività “scolastica” di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia. Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio.

N. 00572/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06620/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2010, proposto da *****************, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci, 10;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l’annullamento

del giudizio di esclusione dalla prova orale pronunciato dalla Commissione istituita presso la Corte d’Appello di Bologna

visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

 

FATTO e DIRITTO

Il dott. ******* impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati scritti redatti presso la Corte di Appello di Napoli, ha attribuito il voto insufficiente di 25 in tutt’e tre le prove scritte e, per l’effetto, non ha ammesso il ricorrente alle prove orali.

Deduce in sintesi violazione ed erronea applicazione dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e difetto dei presupposti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che conclude per la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione dell’atto gravato, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dall’art. 60 del Codice del processo amministrativo, dandone notizia ai difensori presenti.

E’ infondata la censura con cui si lamenta l’insufficienza della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Pertanto, l’obbligo di motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sul giudizio di merito reso dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

Peraltro, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione del solo punteggio numerico in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n.20).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla l. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un’attività “scolastica” di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio Stato, Sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (Consiglio di stato, sez. IV, 24 aprile 2009 , n. 2576).

Quanto al la censura riguardante specificamente il giudizio di merito posto a base delle contestate insufficienze nelle prove di esame, deve osservarsi che detto giudizio comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione effettuata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).

Tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità sia sostenuta da pareri di docenti universitari, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie di esame.

Quanto, infine, al vizio concernente la presunta incongruità delle operazioni di correzione, è sufficiente osservare che la giurisprudenza amministrativa costantemente oppone che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati. Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. (Cfr., in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182).

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo ragioni per compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente, Estensore

*****************, Consigliere

*******************, Consigliere

 

 

 

IL PRESIDENTE                  ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

sentenza

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