Esami di abilitazione forense: superamento del voto numerico

La sentenza del TAR Lombardia segna, un punto di svolta in materia di trasparenza valutativa negli esami di abilitazione alla professione forense.

Allegati

A cura degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
La sentenza n. 01400/2025 del TAR Lombardia segna, probabilmente, un punto di svolta nella giurisprudenza amministrativa in materia di trasparenza valutativa negli esami di abilitazione alla professione forense. Con questa pronuncia, il Collegio milanese ha superato il consolidato orientamento che riteneva sufficiente il solo voto numerico quale motivazione dei giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici, affermando la necessità di una motivazione ulteriore che consenta al candidato di comprendere le ragioni della valutazione ricevuta. Alla preparazione dell’esame da avvocato 2024-25 e a tutti i consigli utili abbiamo dedicato l’articolo: Esame avvocato 2024-2025: tutti i consigli per la preparazione. Sono stati già disponibili i volumi per la preparazione, pensati per una completa e puntuale preparazione. Per ricevere aggiornamenti e materiali per la preparazione, unisciti anche al gruppo Telegram dedicato!

TAR Lombardia -sez. III- sentenza n.1400 del 18-04-2025

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Indice

1. Il contesto normativo dell’esame di abilitazione forense e l’evoluzione giurisprudenziale sulla sufficienza del voto numerico


L’esame per l’accesso alla professione forense ha subito, negli ultimi anni, significative modifiche normative che ne hanno alterato la struttura e le modalità di svolgimento. Il tradizionale impianto, che prevedeva tre prove scritte, è stato progressivamente semplificato fino all’attuale configurazione disciplinata dall’art. 4-quater del d.l. n. 51/2023, che ha introdotto una sola prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario.
Parallelamente, la questione della motivazione delle valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici ha conosciuto una complessa evoluzione giurisprudenziale. La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 28/2006, n. 20/2009 e n. 175/2011, aveva ritenuto legittima la scelta legislativa di prevedere una motivazione meramente numerica, giustificandola con esigenze di economia procedurale legate all’elevato numero di candidati e alla pluralità di prove da valutare.
Tale orientamento ha trovato costante conferma nella giurisprudenza amministrativa, che ha ripetutamente affermato che “il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni”.
Un significativo elemento di discontinuità è stato introdotto dalla legge n. 247/2012 che, all’art. 46, ha previsto espressamente l’obbligo per la commissione di “annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato”. L’applicazione di tale disposizione è stata tuttavia più volte differita nel tempo, contribuendo a mantenere in vita la prassi della motivazione meramente numerica.

2. Il caso e le questioni giuridiche sottese


La sentenza n. 01400/2025 trae origine dal ricorso proposto, per il tramite dello studio legale Esposito Santonicola, da un’aspirante avvocato che, dopo aver sostenuto la prova scritta nell’ambito della sessione 2023 dell’esame di abilitazione, ha ricevuto una valutazione negativa (14/30) senza alcuna ulteriore motivazione o annotazione.
La ricorrente, patrocinata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale, censurando, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione meramente numerica. Tale censura ha offerto al TAR Lombardia l’occasione per rimeditare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla sufficienza del voto numerico.
La questione centrale sottoposta al Collegio era dunque se, alla luce del mutato contesto normativo e fattuale, potesse ancora ritenersi sufficiente una motivazione consistente nel solo punteggio numerico, o se fosse invece necessaria una motivazione ulteriore che chiarisse le ragioni della valutazione.

3. Il percorso argomentativo del TAR Lombardia


Il TAR Lombardia ha sviluppato un articolato percorso argomentativo, incentrato su una raffinata analisi del mutamento del contesto fattuale e normativo in cui si svolge oggi l’esame di abilitazione forense.
In primo luogo, il Collegio ha evidenziato come sia radicalmente cambiato il presupposto fattuale che aveva giustificato, nelle pronunce della Corte Costituzionale, la sufficienza del voto numerico: il numero dei candidati è drasticamente diminuito, passando dai 27.451 della sessione 2016 ai 9.703 della sessione 2023, e le prove scritte sono state ridotte da tre a una sola.
In questo mutato scenario, secondo il Tribunale, viene meno la giustificazione principale della sufficienza del voto numerico, ossia l’impossibilità pratica di pretendere una motivazione più articolata a fronte dell’elevato numero di elaborati da valutare in tempi ristretti.
In secondo luogo, il Collegio ha valorizzato la scelta legislativa espressa nella legge n. 247/2012, che ha previsto espressamente una motivazione rafforzata mediante annotazioni sugli elaborati. Pur essendo stata differita l’applicazione di tale norma, essa esprime un’opzione di fondo per una maggiore trasparenza valutativa che non può essere ignorata nell’interpretazione sistematica dell’ordinamento.
Sulla base di questi elementi, il TAR ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti, bilanciando i principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive.

4. Il principio di diritto affermato: l’insufficienza del voto numerico


Il nucleo innovativo della sentenza risiede nell’affermazione dell’insufficienza del voto numerico quale motivazione delle valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nell’attuale contesto dell’esame di abilitazione forense.
Il TAR ha infatti statuito che “il variato contesto esclude che la finalità di garantire il buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost., renda oggi inesigibile la formulazione da parte della Commissione di una motivazione ulteriore rispetto al solo punteggio”.
Il principio di diritto enunciato prevede che i giudizi espressi dalla commissione d’esame debbano essere “supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico”.
Questo principio rappresenta una significativa evoluzione rispetto al consolidato orientamento che riteneva il voto numerico sufficiente a integrare l’obbligo motivazionale nelle procedure valutative. La sentenza non si limita a sancire l’insufficienza del voto numerico, ma delinea anche le caratteristiche che deve avere la motivazione ulteriore, lasciando all’amministrazione un ragionevole margine di discrezionalità sulle modalità concrete con cui assolvere tale obbligo.

5. Le implicazioni della sentenza per il futuro


Le ricadute di questa pronuncia sono potenzialmente molto ampie, sia per quanto riguarda l’esame di abilitazione forense, sia, più in generale, per tutte le procedure selettive pubbliche.
Per l’esame di avvocato, la sentenza impone una revisione delle prassi valutative consolidate, richiedendo alle commissioni di articolare in modo più trasparente i giudizi espressi. Ciò potrebbe tradursi nell’adozione di schede di valutazione strutturate, nell’apposizione di annotazioni sugli elaborati, o in altre modalità che consentano ai candidati di comprendere le ragioni delle valutazioni ricevute.
Più in generale, il principio affermato dal TAR Lombardia potrebbe estendersi ad altre procedure selettive caratterizzate da condizioni analoghe a quelle dell’esame di avvocato: un numero gestibile di candidati e prove che consentano una motivazione più articolata senza compromettere l’efficienza amministrativa.
La sentenza potrebbe inoltre favorire un ripensamento complessivo del sistema di valutazione negli esami e nei concorsi pubblici, valorizzando la trasparenza e la comprensibilità dei giudizi come strumenti di tutela effettiva delle posizioni giuridiche dei candidati e di legittimazione sostanziale delle procedure selettive.

6. Conclusioni


La sentenza n. 01400/2025 del TAR Lombardia segna una significativa evoluzione nella giurisprudenza amministrativa in materia di trasparenza valutativa, superando il dogma della sufficienza del voto numerico in nome di una più ampia tutela del diritto dei candidati a comprendere le ragioni delle valutazioni ricevute.
Il principio affermato dal Collegio milanese si iscrive nel solco di una concezione del diritto amministrativo come strumento di garanzia della dignità della persona di fronte all’esercizio del potere pubblico, valorizzando la trasparenza non come mero adempimento formale, ma come presupposto di un rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni.
In un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni appare in crisi, la sentenza offre un importante contributo alla ricostruzione di quel legame di fiducia che rappresenta il fondamento di ogni autentica esperienza democratica, riconciliando il cittadino con l’amministrazione attraverso il linguaggio universale della trasparenza.

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