Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

sentenza 27/05/10
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A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami di abilitazione hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di Corte di appello, presso cui siedono le Commissioni esaminatrici nominate dal Ministro della Giustizia.

Dalla incontestata natura di organo straordinario, temporaneo e periferico delle Commissioni di esame e dalla loro collocazione presso ciascuna sede di Corte di appello, consegue che, ai sensi dell’art. 2, lett. b), n. 1), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l’impugnazione degli atti dalle stesse emessi va ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera ciascuna Commissione d’esame.

N. 03234/2010 REG.DEC.

N. 02020/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2010, proposto da Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Milano e Commissione Esami Avvocato c/o Corte Appello di Napoli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****************, *********************** e *****************, non costituitesi in giudizio;

per regolamento di competenza sul ricorso n. 3135/2009 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania.

 

Visto il ricorso per regolamento di competenza, con i relativi allegati;

Visto che non si sono costituite in questa fase del giudizio le originarie ricorrenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2010, la relazione del Consigliere ****************;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. ********** dello Stato per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Le originarie ricorrenti hanno partecipato, nel distretto della Corte di Appello di Napoli, alla sessione 2008 degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, all’ésito della revisione delle prove scritte effettuata dalla Commissione istituita presso la Corte di Appello di Milano, il relativo risultato negativo e la conseguente loro mancata ammissione alle prove orali.

 

Il ricorso per regolamento di competenza in detto giudizio introdotto, con il quale l’Amministrazione della Giustizia ha dedotto che il ricorso introduttivo andava proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione òpera l’organo che ha emesso il provvedimento impugnato ( nel caso all’esame i ricorrenti hanno chiesto di partecipare all’esame per l’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Napoli, di talché la competenza a decidere sul ricorso spetta, si afferma nell’istanza all’esame, al T.A.R. per la Campania – Sede di Napoli, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ) e di cui il T.A.R. adìto, mancando l’adesione della controparte, ha ritenuto la non manifesta infondatezza con Ordinanza collegiale n. 110/2010 trasmettendo conseguentemente gli atti al Consiglio di Stato, è fondato.

In proposito, va ricordato che, ai sensi del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami di abilitazione hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di Corte di appello, presso cui siedono le Commissioni esaminatrici nominate dallo stesso Ministro della Giustizia.

Dalla incontestata natura di organo straordinario, temporaneo e periferico delle Commissioni di esame e dalla loro collocazione presso ciascuna sede di Corte di appello, consegue che, ai sensi dell’art. 2, lett. b), n. 1), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per l’impugnazione degli atti dalle stesse emessi va ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera ciascuna Commissione d’esame ( v. Cons. St., IV, 12 dicembre 2006, n. 7275 ).

Né rileva nel caso all’esame la previsione di modalità interne alla procedura, che, ad evidenti fini di maggiore garanzia di uno svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio nazionale degli esami de quibus, comportano la correzione degli elaborati da parte di Commissione d’esame istituita presso diversa Corte di appello ( che comunque la giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto non incidente sul riparto di competenza giurisdizionale: Cons. St., IV, 17 giugno 2007, n. 3738 ), dal momento che il ricorso introduttivo non risulta nemmeno proposto dinanzi al T.A.R., nella cui circoscrizione òpera la Commissione, che ha provveduto alla revisione degli elaborati ( quella di Milano ).

2. – In conclusione, come già precisato, l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato va accolta e, per l’effetto, deve dichiararsi la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che debbano, come di consueto, seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, dichiara competente il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, cui, pertanto, devono essere trasmessi i relativi atti.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorarii relativi alla presente fase del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000/00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**************, Presidente

*****************, Consigliere

Salvatore Cacace, ***********, Estensore

****************, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE              IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

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