Esame avvocato: il candidato che estrae brani da una sentenza riportata in uno dei codici ammessi alla consultazione non viola la previsione normativa che permette di utilizzare il testo in questione

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Con questo principio il CdS ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza con cui il TAR Bari aveva accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso avanzato da un candidato non ammesso alla prova orale per l’abilitazione agli esami di avvocato.

 

 

Avv. ****************

 

 

N. 05058/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 08502/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8502 del 2010, proposto da:

 

Ministero della Giustizia, Corte D’Appello di Bari – Commissione Esami Avvocato – Sessione 2009-2010, Corte D’Appello di Torino – Commissione Esami Avvocato – Sessione 2009-2010, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

contro

***, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE II n. 00640/2010, resa tra le parti, concernente dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA – BARI: SEZIONE II n. 00640/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE ORALI ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – SESSIONE 2009-2010 – MCP

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di *******************;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 il Cons. **************** e uditi per le parti gli avvocati *******, su delega di ********, e l’avv. dello Stato *****;

 

considerato che il candidato ha effettivamente estratto brani da una sentenza riportata in uno dei codici ammessi alla consultazione nel corso della prova;

considerato che tale comportamento non appare contrastare con la previsione normativa, che permette di utilizzare il testo in questione, e che quindi non è profilo che comporti l’annullamento della prova in questione;

considerato che, al contrario, tale profilo andava considerato nell’ambito della valutazione in merito dell’elaborato, contestando a candidato la non originalità della prova stessa e quindi assegnando alla stessa un voto non sufficiente;

considerato che la commissione, nella prima valutazione in merito, ha invece assegnato al candidato un voto idoneo al superamento della prova;

ritenuto pertanto di dover confermare l’ordinanza impugnata, e considerato inoltre che la stessa non reca la fissazione della data di discussione nel merito del ricorso di primo grado , ai sensi dell’art. 55 del C.P.A.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l’appello cautelare.

Dispone , ai sensi dell’art.55, comma 10, del c.p.a., la trasmissione della presente ordinanza al Tribunale amministrativo della Puglia affinchè provveda alla sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Spese della presente fase del giudizio compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

****************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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