Errore di fatto e revocazione della sentenza

Scarica PDF Stampa

L’errore di fatto “revocatorio”, ai sensi del n. 4) dell’art. 395 c.p.c. deve rispondere a tre distinti requisiti e precisamente: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale, come già detto, abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare.

Ed ancora, l’errore di fatto “revocatorio” deve oltre che consistere nell’affermazione, o supposizione, dell’esistenza, o inesistenza, di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, essere decisivo e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività.

In breve, della questione di fatto non deve essersi mai discusso in giudizio e ciò deve aver influito sul suo esito. A sua volta, nella sentenza oggetto di revocazione, deve risultare una verità giuridicamente rilevante, contraria ad essa.

Sentenza collegata

36089-1.pdf 135kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Cassano Giuseppe

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento