Equitalia, ritardo nei pagamenti? La dilazione non decade

Redazione 01/09/16
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Buone notizie per i contribuenti che stanno beneficiando di una rateazione concessa da Equitalia: il ritardo nel pagamento delle rate, anche se recidivo, non comporta di per sé la decadenza dalla dilazione. Questo quanto stabilito dal Tribunale di Roma con il provvedimento d’urgenza n. 54257 del 20 agosto 2016, che ha accolto il ricorso di un’impresa a cui era stato notificato l’annullamento della rateazione Equitalia per accumulo di ritardi.

La decisione del Tribunale di Roma

Vedendosi negata la concessione della rateazione del debito da parte di Equitalia, l’azienda aveva immediatamente ricorso al provvedimento d’urgenza ex art. 700 del Codice di procedura civile. Tale ricorso d’urgenza prevede un processo in tempi brevi in caso di oggettiva necessità da parte del ricorrente di una tutela immediata del diritto. Dopo aver accolto la domanda di procedura d’urgenza, il Tribunale di Roma ha anche deciso a favore dell’impresa e ha dunque obbligato Equitalia a ripristinare il piano di rateazione precedentemente concesso. A pesare sulla decisione del giudice di accogliere il ricorso dell’azienda il fatto che la revoca del piano di rateazione “comporta una indubbia oggettiva difficoltà per il debitore di onorare il proprio debito”, in quanto la mancata attestazione della correttezza dei pagamenti “impedisce di riscuotere crediti nei confronti della p.a., la partecipazione a gare pubbliche, nonché la sottoscrizione di contratti pubblici con evidenti conseguenze in ordine alla sopravvivenza dell’azienda”.

Nello specifico, il Tribunale ha chiarito che “la normativa applicabile nella specie (l’art. 19 comma 3 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 52 del dl 69/2013 cd decreto del fare) ha previsto che la rateizzazione ottenuta possa essere revocata solo in caso di “omesso” pagamento di otto rate, non consecutive“. Il ritardo accumulato può dunque essere punito con il pagamento di interessi ed eventuali sanzioni, ma non con la decadenza dal beneficio.

Cosa dice la legge

L’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 stabilisce che il debitore “decade automaticamente dal beneficio della rateazione” in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive. Il Decreto-legge n. 69/2013 è intervenuto a modificare il numero di rate (portandole a otto, anche non consecutive), ma non ha cambiato il procedimento di annullamento della dilazione. Nessun riferimento, quindi, a ritardi nei pagamenti: a patto di pagare la rata prima della scadenza della rata successiva, il contribuente non può decadere dalla dilazione già concessa. Entro questi limiti temporali, la rata in questione è infatti stata pagata in ritardo e non “omessa” o non pagata. Equitalia non può quindi revocare la concessione del programma di rateazione al debitore se non si sia verificato il caso di mancato pagamento di cinque rate (o di otto, per rateazioni concesse prima del 22 ottobre scorso), anche non consecutive.

 

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