Entrate, obbligo di registrazione per le ordinanze di inammissibilità

Redazione 18/03/14
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 Lilla Laperuta

Con Risoluzione 12 marzo 2014 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ordinanze di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis e 348 ter c. p.c., sono soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso in quanto sono considerate alla pari di un provvedimento decisorio, anche se parzialmente definitorio del giudizio. Per chiarire la natura definitoria o meno di tali ordinanze con la conseguente applicazione dell’imposta, l’Agenzia si è rivolta al Ministero della Giustizia il quale ha osservato che contro di esse è ammesso ricorso in Cassazione in quanto conclusive di una fase procedimentale di impugnazione del giudizio e per tanto devono essere ricondotte quali atti che “definiscono anche parzialmente il giudizio”.

Le ordinanze di inammissibilità devono quindi essere assoggettate all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi degli art. 37 TUR e 8 della Tariffa, parte prima, TUR.

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