Entrate: la nuova rateizzazione come funziona?

Redazione 05/10/16
Scarica PDF Stampa

Il contribuente che è decaduto dal pagamento rateale predisposto dall’Agenzia delle Entrate può essere riammesso alla rateazione se presenta un’istanza all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016. Ci sono però particolari condizioni per accedere al beneficio. A fornire tutti i dettagli è la recentissima Circolare n. 41/E dell’Agenzia, pubblicata il 3 ottobre 2016.

 

Come si accede nuovamente alla rateazione?

Possono essere riammessi al sistema della rateazione i contribuenti debitori che sono decaduti da un precedente pagamento rateale e hanno prestato acquiescenza all’avviso di accertamento o hanno definito le somme dovute mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire.

I contribuenti in questione, inoltre, devono essere decaduti dal precedente piano di rateazione “in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento”. In particolare, la decadenza deve essersi verificata a causa del mancato versamento di una rata (successiva alla prima) “entro il termine di pagamento della rata successiva“.

Come specificato dalla Circolare n. 41/E, il benefico non è esteso agli altri istituti deflattivi del contenzioso, ovvero la conciliazione e gli accordi di mediazione.

 

Quali sono le date di scadenza?

Perché si possa essere riammessi al sistema della rateazione, la decadenza della precedente rateazione deve essersi verificata “in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016“. Tali date sono state fissate dal Decreto Legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/2016.

Il contribuente deve inoltre inviare l’istanza per la richiesta del nuovo piano rateale all’Ufficio delle entrate entro il 20 ottobre 2016.

 

Come si deve procedere?

I contribuenti interessati possono richiedere l’ammissione a un nuovo piani di rateazione semplicemente presentando un’istanza in carta semplice all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere consegnata direttamente presso l’ufficio o inviata per raccomandata o via posta elettronica certificata. La richiesta deve riportare “l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce il piano di rateazione” e del numero delle rate trimestrali con cui si intende pagare l’importo dovuto.

 

Attenzione al numero delle rate possibili

Inoltre, bisogna tenere presente che la nuova disciplina in vigore dal 22 ottobre 2015 ha elevato il numero delle rate trimestrali fruibili dal contribuente da dodici a sedici per importi superiori a 50mila euro. Nel caso in cui il piano rateale dal quale il contribuente è decaduto si riferisca a un atto definitosi prima del 22 ottobre 2015, dunque, l’importo ancora dovuto è dilazionabile solo fino a un massimo di dodici rate.

 

Cosa succede dopo?

Una volta ricevuta la richiesta, l’Agenzia controlla la validità dell’istanza ed elabora un nuovo piano rateale a seconda del numero di rate richieste dal debitore. L’Ufficio è tenuto a informare il contribuente circa l’accoglimento della richiesta e a indicare al contribuente l’importo della rata iniziale che deve essere versato entro sessanta giorni tramite modello di delega F24.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento