Edilizia residenziale pubblica e deroghe al principio concorsuale

sentenza 28/10/10
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La materia dell’edilizia residenziale pubblica é informata al principio concorsuale che prevede, in via assolutamente prioritaria, l’esperimento di una procedura comparativa ed il conseguente accesso all’assegnazione in ordine di graduatoria.

La deroga alla procedura ordinaria è ammessa unicamente in presenza di eccezionali circostanze che l’amministrazione valuta nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale ponderando, con grande prudenza, gli interessi coinvolti in quanto si tratta di misure che comportano il conferimento di una utilità in pregiudizio di altri soggetti meglio posizionati in graduatoria e, quindi, da ritenersi più svantaggiati.

L’oggettiva precarietà delle condizioni di un soggetto istante, in un contesto caratterizzato da una fisiologica carenza delle risorse in relazione ai bisogni da soddisfare, non è elemento sufficiente ai fini della concessione dell’assegnazione in deroga dovendo ricorrere, ulteriormente, una eccezionalità dello stato di bisogno da intendersi in senso relativo, ovvero, in relazione ai livelli di disagio che connotano la platea dei potenziali assegnatari collocati in graduatoria all’esito della procedura concorsuale.

 

N. 07041/2010 REG.SEN.

N. 00655/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
***********************, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, ****. Buenos Aires, 16;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. *******************, **************, **************, ****************, **************, *****************, *******************, ***********, ****************, con domicilio eletto presso ***************** in Milano, C/0 Avv.Ra Com.Le V.Guastalla, 8;

per l’annullamento

del decreto di rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle lett. d-e), dell’art. 14 R.R. 1/2004, con il quale il Comune di Milano, in data 17.12.2008, ha rigettato l’istanza di assegnazione alloggio, provvedimento notificato il 5.2.2010 e di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, concernente il rigetto della domanda di assegnazione in deroga di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi delle lett. d-e) dell’art. 14 R.R. 1/2004, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 340/2010 del 14 aprile 2010, la sezione accoglieva l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame della situazione che ne aveva determinato l’emanazione.

Con provvedimento in data 5 luglio 2010, dopo aver effettuato ulteriore istruttoria, il comune confermava il decreto di decadenza.

Tale ultimo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti analoghi a quelli contenuti nel ricorso principale.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza del 13 ottobre 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente, sostanzialmente, si duole della mancata considerazione da parte dell’amministrazione della grave situazione di coabitazione e di sovraffollamento in cui vive, che avrebbe dovuto condurre all’assegnazione in deroga di un alloggio ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 1/04, sussistendone tutti i presupposti.

Deve, al contrario, osservarsi che, dall’esame della documentazione versata in atti concernente l’istruttoria effettuata dall’amministrazione, risulta la piena legittimità del provvedimento impugnato in questa sede.

Il comune ha, infatti, correttamente riscontrato che le condizioni di persona sola con minore a carico, di sovraffollamento e coabitazione (con il proprio nucleo parentale composto da madre, sorella e fratello) erano state già calcolate per l’attribuzione del punteggio nell’ambito della graduatoria ordinaria per l’assegnazione dell’alloggio, non costituendo utile presupposto per un’automatica assegnazione in deroga.

Ciò risulta idoneamente esplicitato nel provvedimento oggetto della presente impugnazione, correttamente motivato.

Parte ricorrente fonda la propria posizione sull’obiettivo possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ritenendo che ciò sia sufficiente ad affermare un diritto all’assegnazione in deroga, trascurando di considerare che la disciplina di cui al RR n. 1/2004 in materia di assegnazione in deroga non ipotizza alcun vincolo all’agire amministrativo che, al contrario, si connota per ampi margini di discrezionalità.

Come risulta dal costante orientamento della sezione, deve, infatti, evidenziarsi che la materia dell’edilizia residenziale pubblica é informata al principio concorsuale che prevede, in via assolutamente prioritaria, l’esperimento di una procedura comparativa ed il conseguente accesso all’assegnazione in ordine di graduatoria.

La deroga alla procedura ordinaria è ammessa unicamente in presenza di eccezionali circostanze che l’amministrazione valuta nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale ponderando con grande prudenza gli interessi coinvolti trattandosi di misure che comportano il conferimento di una utilità in pregiudizio di altri soggetti meglio posizionati in graduatoria e, quindi, da ritenersi più svantaggiati.

L’oggettiva precarietà delle condizioni di parte ricorrente, in un contesto caratterizzato da una fisiologica carenza delle risorse in relazione ai bisogni da soddisfare, non è elemento sufficiente ai fini della concessione dell’assegnazione in deroga dovendo ricorrere, ulteriormente, una eccezionalità dello stato di bisogno da intendersi in senso relativo, ovvero, in relazione ai livelli di disagio che connotano la platea dei potenziali assegnatari collocati in graduatoria all’esito della procedura concorsuale.

Tale ulteriore elemento non ricorre, alla luce della motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’istanza di assegnazione in deroga e dell’esame della complessiva documentazione versata in atti, che ne conferma la piena legittimità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della delicatezza della materia trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente FF, Estensore

*****************, Referendario

*************, Referendario

IL PRESIDENTE               ESTENSORE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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