E’ stato violato il principio di ragionevolezza e di proporzionalità per la diretta applicabilità, negli ordinamenti interni, delle norme dei Trattati europei

Lazzini Sonia 03/03/11
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E’ stato violato, pertanto, il principio di ragionevolezza e di proporzionalità per la diretta applicabilità, negli ordinamenti interni, delle norme dei Trattati europei

E’ fondata la censura diretta a far valere la violazione del principio di legalità, atteso che la legge istitutiva delle sovvenzioni de quibus non prevedeva la fissazione di un termine particolarmente breve (sei giorni, festività comprese), se non vessatorio, per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi,

peraltro anche a carico di operatori, come il ricorrente, che già avevano maturato una legittima aspettativa all’esame delle proprie istanze, proposte tempestivamente in applicazione della legge istitutiva e prima che, senza loro colpa, venisse sospeso dalla Commissione europea l’iter di erogazione.

Sussistono, altresì, chiari indici sintomatici dell’eccesso di potere denunciato, sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, del principio di correttezza procedimentale e del principio di non aggravio del procedimento amministrativo.

Rispetto all’interesse pubblico perseguito in concreto dall’amministrazione, ovvero l’interesse a selezionare le iniziative imprenditoriali più meritevoli e serie al fine di non dilapidare o disperdere risorse pubbliche, la determinazione di richiedere la ripresentazione dell’istanza di sovvenzione anche agli operatori che già avevano presentato le loro proposte e se le erano viste “congelare” non per fatto proprio ma per via dell’omessa notifica preventiva degli aiuti alla Commissione europea, ha integrato una misura non necessaria e neanche utile, posto che l’amministrazione era già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per valutare la validità progettuale e di ritorno degli investimenti, sottoposti al suo giudizio in uno alle originarie domande.

E’ stato violato, pertanto, il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, quest’ultimo entrato ormai a pieno titolo nel novero dei principi cardine dell’azione amministrativa, per il tramite dell’art. 1 della legge n° 241/1990, come modificato e integrato dalla legge n° 15/2005, ma già all’epoca dei fatti in grado di permeare l’esercizio dei pubblici poteri anche nazionali, per la diretta applicabilità, negli ordinamenti interni, delle norme dei Trattati europei, ed in particolare del Trattato di Maastricht sull’Unione europea, il cui art. 5 lo sancisce espressamente.

L’amministrazione, avendo già concorso al sacrificio delle posizioni degli aspiranti ai contributi previsti dall’art. 117 della L.R. n° 25/93, a causa della sospensione della loro assegnazione per tutta la durata della procedura di infrazione comunitaria, avrebbe potuto evitare di comprimerle ulteriormente imponendo la reiterazione della domanda, onere procedimentale non necessario rispetto al fine da perseguire e, oltretutto, prescritto in un termine incongruo.

Per le suesposte ragioni, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto perchè fondato, ai fini dell’ammissione dell’istanza del ricorrente, presentata prima della sospensione del procedimento per infrazione comunitaria, alla procedura selettiva di valutazione per l’assegnazione dei contributi controversi.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 14246 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

N. 14246/2010 REG.SEN.

N. 00194/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 1999, proposto da***

contro***

per l’annullamento

del bando, pubblicato in G.U.R.S. 31 ottobre 1998, avente ad oggetto “contributi per i trasporti turistici diretti in Sicilia per gli anni 1996 e 1997”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazioni, Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2010 il Referendario dott.ssa **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il curatore fallimentare della Ricorrente viaggi s.r.l., debitamente autorizzato dal giudice delegato al fallimento, ha impugnato la clausola del bando, pubblicato in G.U.R.S. 31 ottobre 1998, che ha assoggettato all’onere di ripresentare la domanda di assegnazione dei contributi per i trasporti turistici diretti in Sicilia per gli anni 1996 e 1997 anche i soggetti, come la società fallita, che avevano già presentato domanda prima che l’assegnazione dei detti contributi fosse sospesa in ragione del procedimento di infrazione per aiuti di Stato, avviato dalla Commissione europea con lettera n° 3416 del 2 maggio 1997.

La procedura ad iniziativa della Commissione si è conclusa con decisione del 3 giugno 1998, versata in atti, con cui gli interventi previsti dall’art. 117 della legge della Regione Sicilia n° 25/93 sono stati autorizzati in deroga per un periodo limitato a cinque anni dalla data di avvio del procedimento di infrazione e fino al 31 dicembre 2002.

Il ricorrente lamenta violazione dei principi di legalità, del giusto procedimento ed eccesso di potere sotto vari profili, atteso che agli operatori già richiedenti le agevolazioni in questione, sarebbe stato imposto un onere non necessario rispetto all’interesse pubblico presidiato dall’amministrazione, anche attraverso la fissazione di un termine di riproposizione delle istanze di sei giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ritenuto incongruo per assolvere all’adempimento prescritto.

Il ricorso è fondato.

E’ fondata la censura diretta a far valere la violazione del principio di legalità, atteso che la legge istitutiva delle sovvenzioni de quibus non prevedeva la fissazione di un termine particolarmente breve (sei giorni, festività comprese), se non vessatorio, per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi, peraltro anche a carico di operatori, come il ricorrente, che già avevano maturato una legittima aspettativa all’esame delle proprie istanze, proposte tempestivamente in applicazione della legge istitutiva e prima che, senza loro colpa, venisse sospeso dalla Commissione europea l’iter di erogazione.

Sussistono, altresì, chiari indici sintomatici dell’eccesso di potere denunciato, sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, del principio di correttezza procedimentale e del principio di non aggravio del procedimento amministrativo.

Rispetto all’interesse pubblico perseguito in concreto dall’amministrazione, ovvero l’interesse a selezionare le iniziative imprenditoriali più meritevoli e serie al fine di non dilapidare o disperdere risorse pubbliche, la determinazione di richiedere la ripresentazione dell’istanza di sovvenzione anche agli operatori che già avevano presentato le loro proposte e se le erano viste “congelare” non per fatto proprio ma per via dell’omessa notifica preventiva degli aiuti alla Commissione europea, ha integrato una misura non necessaria e neanche utile, posto che l’amministrazione era già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi per valutare la validità progettuale e di ritorno degli investimenti, sottoposti al suo giudizio in uno alle originarie domande.

E’ stato violato, pertanto, il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, quest’ultimo entrato ormai a pieno titolo nel novero dei principi cardine dell’azione amministrativa, per il tramite dell’art. 1 della legge n° 241/1990, come modificato e integrato dalla legge n° 15/2005, ma già all’epoca dei fatti in grado di permeare l’esercizio dei pubblici poteri anche nazionali, per la diretta applicabilità, negli ordinamenti interni, delle norme dei Trattati europei, ed in particolare del Trattato di Maastricht sull’Unione europea, il cui art. 5 lo sancisce espressamente.

L’amministrazione, avendo già concorso al sacrificio delle posizioni degli aspiranti ai contributi previsti dall’art. 117 della L.R. n° 25/93, a causa della sospensione della loro assegnazione per tutta la durata della procedura di infrazione comunitaria, avrebbe potuto evitare di comprimerle ulteriormente imponendo la reiterazione della domanda, onere procedimentale non necessario rispetto al fine da perseguire e, oltretutto, prescritto in un termine incongruo.

Per le suesposte ragioni, il ricorso in epigrafe dev’essere accolto perchè fondato, ai fini dell’ammissione dell’istanza del ricorrente, presentata prima della sospensione del procedimento per infrazione comunitaria, alla procedura selettiva di valutazione per l’assegnazione dei contributi controversi.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la particolarità del caso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini dell’ammissione dell’istanza del ricorrente alla procedura selettiva indetta con l’impugnato bando del 31 ottobre 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente

***************, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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