L’ oggetto della tutela autorale: il quadro normativo
Il primo articolo della Legge sul diritto d’autore prevede la tutela autorale per le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono a vari campi: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Il secondo comma del medesimo articolo prevede la tutela per i programmi per elaboratore e le banche di dati che risultano essere, per la scelta o la disposizione del materiale, una creazione intellettuale dell’autore. Nel successivo articolo della medesima legge, vengono dunque elencate tutte le opere comprese nella protezione autorale tra cui le opere scientifiche, quelle didattiche e musicali, le opere della scultura, quelle cinematografiche, i programmi per elaboratore e i disegni industriali aventi di per sé carattere creativo e valore artistico (per l’elenco completo si rimanda al disposto dell’articolo 2 L.d.A.)
Ebbene, alla luce di questo quadro normativo è di tutta evidenza che il diritto d’autore non protegga le idee ed i concetti in quanto tali ma solo la loro estrinsecazione, vale a dire l’espressione formale delle idee e dei concetti in un’opera, purché prevista nei sopra menzionati articoli 1 e 2 della L.d.A.
Non possono nemmeno essere oggetto di monopolio le teorie ed i metodi in quanto utili a chiunque possa trarne un beneficio; invero la protezione viene in essere, anche in questo caso, solo se questi vengono concretizzati in un’opera.
Il caso giurisprudenziale che segue può essere utile a comprendere meglio quanto appena sostenuto.
Un metodo di insegnamento per bambini non vedenti: il caso
La vicenda che in questo scritto si esamina ha ad oggetto la creazione di un metodo derivante da esperienza personale nel campo dell’educazione infantile; trattasi per l’esattezza di un metodo finalizzato ad aiutare i bambini non vedenti.
Ebbene parte attrice – l’Associazione Italiana Ricerche Metodo Terizi – nel giudizio ha assunto di essere l’unica titolare dei diritti d’autore e di utilizzazione economica dell’opera dell’ideatrice violati dalla pubblicazione di detto metodo su una rivista, da parte delle convenute (senza ovviamente alcuna autorizzazione dell’autore).
Parte attrice ha dunque richiesto la protezione autorale per un metodo.
Invero, per i fatti appena narrati, parte attrice – l’Associazione Italiana Ricerche Metodo Terzi – ha chiesto al Tribunale di Milano, tra l’altro, di accertare la violazione del diritto d’autore nonché la lesione del diritto di utilizzazione economica, del diritto morale e dell’immagine relativi al metodo in oggetto.
Parte attrice non ha però tenuto conto del fatto che un metodo non è un’opera.
Successivamente le parti convenute si sono costituite in giudizio sostenendo – ed è questo l’aspetto che qui più interessa – proprio che il diritto d’autore non protegge le idee ed i concetti e quindi non protegge i metodi; soprattutto – è stato sostenuto da parti convenute e confermato nel provvedimento – non sono tutelabili i metodi medico – scientifici in quanto se detta privativa fosse prevista, sarebbe in contrasto con la libertà scientifica disciplinata dall’articolo 33 della Costituzione il quale al primo comma recita come segue:“ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
La sentenza
Ebbene, i Giudici meneghini hanno, con sentenza, accolto tutte le eccezioni delle convenute, in parte appena esposte.
Hanno dunque ribadito non solo che le idee in quanto tali non sono tutelabili ma che la protezione autorale riguarda esclusivamente il modo in cui l’idea viene espressa e rappresentata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli art. 1 e 2 L.d.A. (“forma esterna” e “forma interna”).
Nella sentenza si legge anche la definizione “forma interna” invero: “il modo personale particolare dell’autore di raggruppare ed intrecciare idee e concetti attraverso una immagine espressiva, ma non certo un contenuto intellettuale intrinseco”.
Nel provvedimento in analisi si chiarisce inoltre che il diritto d’autore non tutela gli insegnamenti di natura tecnica e scientifica facendo riflettere sul fatto che, del resto, i metodi di trattamento terapeutico del corpo umano non possono neppure essere oggetto di brevetto.
Infine il Tribunale di Milano ha stabilito che l’associazione che pubblica un’opera può certamente essere legittima titolare, a titolo originario o a titolo derivativo, dei relativi diritti DLA.
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