E’ legittimo il provvedimento con cui la PA non ha ritenuto valida l’offerta, in quanto “i prezzi unitari sono espressi solamente in cifre e non in lettere e cifre, così come richiesto dal bando di gara”

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E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha respinto il ricorso proposto da una Società avverso il provvedimento di esclusione, adottato a causa della mancata indicazione anche in lettere dei prezzi unitari.
In particolare, ha osservato il TAR salentino “Il bando prescrive testualmente che i prezzi unitari indicati in Euro (in cifre e in lettere) offerti per ogni lavorazione e fornitura devono essere espressi esclusivamente sul modulo predisposto dall’Amministrazione. Prosegue poi stabilendo che Pena l’esclusione, deve essere indicato in calce al modulo il prezzo complessivo nonché la percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.
Ha poi aggiunto il TAR adito "La disposizione che impone la doppia indicazione – lettere e cifre – dei prezzi delle singole lavotazioni è contenuta nell’art 5 L. 14/73, che stabilisce che i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. Detta disposizione è stata poi ritrascritta nell’art 90 DPR 554/99, in base al quale nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte".
Ancora, secondo il TAR Lecce "Il comma VII della disposizione in esame stabilisce che la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Hanno infine concluso i Giudici salentini "In base a dette disposizioni quindi l’indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell’offerta; la mancanza dell’indicazione in lettere comporta l’esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un’offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il conteggio dei prezzi unitari è poi riscontro della esattezza del prezzo complessivo: qualora vi sia contrasto tra cifra e lettere del prezzo complessivo prevale quest’ultimo e nel caso poi il prezzo complessivo non corrisponda alla somma dei prezzi delle singole lavorazioni, viene corretto il prezzo complessivo, atteso che i prezzi unitari vengono sempre tenuti "fermi", come disposto ai sensi del comma VII dell’art 90 in esame: i prezzi unitari, a loro volta, sono corretti se il prezzo complessivo cui gli stessi portano è diverso dal prezzo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto.
L’indicazione in lettere concorre a determinare in modo inequivocabile la volontà negoziale del concorrente.
Non è quindi sufficiente a sanare l’omessa indicazione dei prezzi unitari in lettere la circostanza che il prezzo complessivo offerto da parte della ricorrente sia stato indicato sia in cifre che in lettere, dal momento che il prezzo complessivo viene controllato sulla base delle offerte delle singole lavorazioni.
Svolgendo tale funzione, la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l’esclusione dell’offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella "lex specialis" della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto”.
 
AVV. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
SECONDA SEZIONE 
 
Registro Dec.: 1940/07        
                        Registro Gen.:          143/2007
 
 
nelle persone dei Signori:
**************************** 
*****************.
****************. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Visto il ricorso 143/2007 proposto da:
IMPRESA INDIVIDUALE *** GIOVANNI
IMPRESA F.LLI ***
 
rappresentate e difese da:
SANTORO MICHELE
con domicilio eletto in LECCE
VIA 95 RGT FANTERIA, 9
presso
CAGGIULA ALFREDO 
 
 
 
Contro: comune di Martina Franca e nei confronti di XXXXXXXXXXXX
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
dei provvedimenti contenuti nel verbale di gara del 6 dicembre 2006, con i quali la Commissione ha deciso l’esclusione dell’A.T.I. "F.lli *** s.n.c. e *** ********" e l’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’A.T.I., costituita dalle imprese "***" e precisamente:
  • del provvedimento di esclusione dell’A.T.I. "F.lli *** s.n.c. e *** ********" dalla gara indetta dal Comune di Martina Franca l’08.11.2006, per lavori di "Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° stralcio", per l’importo di € 370.912,37 (compresi oneri di sicurezza), contenuto nel verbale di pubblico incanto del 06.12.2006;
  • del provvedimento di aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. costituita dalle ditte “*** Rosario”e “*** s.r.l.”, dell’appalto relativo ai lavori di cui sopra, contenuto nel verbale di pubblico incanto del 06.12.2006;
  • dell’aggiudicazione definitiva in favore della predetta A.T.I., nelle more intervenuta, per l’essere decorso il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione provvisoria, come previsto dal bando di gara;
  • di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto, e/o consequenziale.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
COMUNE DI MARTINA FRANCA
 
Udito, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007, il relatore Ref. ************ e uditi gli Avv. ti ******* e ********;
 
 
 
Considerato che
 
L’offerta presentata dalla ricorrente relativa alla gara indetta dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca, non è stata ritenuta valida, in quanto "i prezzi unitari sono espressi solamente in cifre e non in lettere e cifre, così come richiesto dal bando di gara";
 
il provvedimento di esclusione unitamente agli atti in epigrafe elencati, sono impgnati per i seguenti motivi:
 
eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Erronea applicazione degli atti di gara. Violazione del principio del giusto procedimento: sostiene il ricorrente che la mancata indicazione anche in lettere dei prezzi unitari non è stata prescritta a pena di esclusione dal bando, in cui l’esclusione viene comminata nel caso di omessa indicazione anche in lettere della percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’appalto.
Nella seconda censura si lamenta che l’indicazione dei prezzi in lettere era resa altresì impossibile dal prestampato, in cui non vi era spazio per l’inserimento dell’offerta in lettere, ma solo in cifre.
 
Con motivi aggiunti è stata impugnata la nuova aggiudicazione, disposta dopo un controllo da parte della stazione appaltante sulla prima aggiudicataria.
In ottemperanza alla ordinanza di questa Sezione n. 239/06 il Comune intimato ha depositato tutte le offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla gara.
 
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’Amministrazione ricorrente, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per i seguenti motivi.
 
Iniziando dall’esame del motivo relativo alla impossibilità di inserire l’offerta in lettere per il mancato spazio nei modelli predisposti dalla stazione appaltante, il Collegio osserva come il prestampato presentasse uno spazio sufficiente per l’inserimento dell’offerta in lettere, sotto quella in cifre. La circostanza poi che tutte le altre imprese partecipanti abbiano compilato correttamente l’offerta induce a ritenere che tale adempimento fosse facilmente comprensibile e non fosse richiesto uno sforzo di diligenza superiore alla media per osservare detta prescrizione.
 
Quanto al primo motivo – cioè la illegittimità dell’esclusione in quanto la prescrizione circa i prezzi unitari in lettere e cifre non era richiesta a pena d’esclusione – si osserva quanto segue.
Il bando prescrive testualmente che "i prezzi unitari indicati in Euro (in cifre e in lettere) offerti per ogni lavorazione e fornitura devono essere espressi esclusivamente sul modulo predisposto dall’Amministrazione". Prosegue poi stabilendo che "Pena l’esclusione, deve essere indicato in calce al modulo il prezzo complessivo nonché la percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta d’appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere".
 
La disposizione che impone la doppia indicazione – lettere e cifre – dei prezzi delle singole lavotazioni è contenuta nell’art 5 L. 14/73, che stabilisce che "I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte."
 
Detta disposizione è stata poi ritrascritta nell’art 90 DPR 554/99, in base al quale "Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. "
Il comma VII della disposizione in esame stabilisce che "La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. "
In base a dette disposizioni quindi l’indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell’offerta; la mancanza dell’indicazione in lettere comporta l’esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un’offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il conteggio dei prezzi unitari è poi riscontro della esattezza del prezzo complessivo: qualora vi sia contrasto tra cifra e lettere del prezzo complessivo prevale quest’ultimo e nel caso poi il prezzo complessivo non corrisponda alla somma dei prezzi delle singole lavorazioni, viene corretto il prezzo complessivo, atteso che i prezzi unitari vengono sempre tenuti "fermi", come disposto ai sensi del comma VII dell’art 90 in esame: i prezzi unitari, a loro volta, sono corretti se il prezzo complessivo cui gli stessi portano è diverso dal prezzo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto.
L’indicazione in lettere concorre a determinare in modo inequivocabile la volontà negoziale del concorrente.
Non è quindi sufficiente a sanare l’omessa indicazione dei prezzi unitari in lettere la circostanza che il prezzo complessivo offerto da parte della ricorrente sia stato indicato sia in cifre che in lettere, dal momento che il prezzo complessivo viene controllato sulla base delle offerte delle singole lavorazioni.
Svolgendo tale funzione, la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l’esclusione dell’offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella "lex specialis" della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto.
 
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sussistendone giusti motivi.
 
 
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007
 
Dott. ***************** – Presidente
 
Dott.ssa ************ – Estensore
 
 
 
Pubblicata il 19 maggio 2007

Matranga Alfredo

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