E’ legittima l’esclusione di un’impresa che, avendo partecipato ad un appalto con una cauzione provvisoria ridotta al 50%, provveda ad allegare nella busta sbagliata una copia non autentica della certificazione di qualità che appunto da titolo al benefici

Lazzini Sonia 29/11/07
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La copia non autentica della certificazione di qualità non dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria e quindi è legittima l’esclusione dell’impresa che ha sbagliato busta dove inserire la suddetta certificazione anche perché il meccanismo del bando prevedeva che la seconda busta non venisse neanche aperta allorquando nella prima fossero state riscontrate irregolarità o carenze tali da determinare l’esclusione della concorrente dalla gara
 
 
Merita di essere segnalata la fattispecie sottoposta al Tar Lazio e decisa nella sentenza numero 9698 del 5 ottobre 2007
 
Vediamo i fatti:
 
< nel corso della verifica amministrativa il Seggio di gara ha riscontrato che la ricorrente ha inserito nella “prima busta” (relativa alla “documentazione amministrativa”) una copia non autentica della certificazione di qualità (richiesta come condizione per l’applicazione della riduzione del 50% dell’importo previsto per la cauzione provvisoria); e che la copia autentica della stessa è stata inserita nella seconda busta (relativa alla “documentazione tecnica”);
che pertanto il Seggio di gara ha escluso la ricorrente dalla gara, avendo ritenuto che la documentazione contenuta nella prima busta non fosse completa>
 
 
< primo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto è evidente che la irregolarità riscontrata dal Seggio di gara ha determinato la circostanza – incontrovertibile e di per sé tranciante – che nella prima busta non si è trovata (id est: è risultata mancante) la richiesta documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, da parte della concorrente, dell’intera garanzia (si badi: nella esatta misura), posto che la copia non autentica della certificazione di qualità non le dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50%; circostanza, questa, che comporta la automatica ed immediata esclusione dalla gara proprio in ragione di una espressa previsione in tal senso della lex specialis della procedura in questione (Cfr., al riguardo, la lettera di invito alla procedura, nella quale l’Amministrazione, dopo aver indicato quale documentazione avrebbe dovuto essere inserita nella c.d. “prima busta”, stabilisce tassativamente che “la mancanza, la carenza o l’irregolarità della documentazione di cui al presente punto 1.a, comporterà l’esclusione della Ditta dal prosieguo della gara”);>
 
a cura di *************
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 9698 del 5 ottobre 2007 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
SEZIONE PRIMA BIS  
nelle persone dei Signori:
 
      ************************  
 
      **************************. , relatore
 
      ********************.
 
ha pronunciato – ai sensi dell’art. 23-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, come introdotto dall’art. 4 della l. 21 luglio 2000 n. 205 – la seguente
 
SENTENZA
 
nel ricorso 5343/2007 proposto da SOC ALFA 
 
contro
 
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA – VIA DEI PORTOGHESI, 12
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA;
AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE;
e nei confronti di
 
SOC BETA
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante la redazione del periodico “Informazioni della Difesa”, oltre supplementi e lavorazioni accessorie, di cui al bando pubblico spedito in ******** il 23 Gennaio 2007 e successiva lettera d’invito prot. n. 26/1/2582/101 del 19 Febbraio 2007, con allegati, comunicato con nota prot. n. 26/1/6875/105 del 25 Maggio 2007, nonché, occorrendo, avverso tale nota stessa; avverso tutti i verbali di gara ed in particolare in data 5 Marzo e 23 Maggio 2007; avverso il provvedimento di ammissione al concorso del RTI controinteressato ed avverso il provvedimento di aggiudicazione decretato in suo favore, se già esistente; occorrendo, avverso la deliberazione n. 133 del 9 Maggio 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativa nota di trasmissione; occorrendo, avverso la nota prot. n. 26/1/3510/112 del 12 Marzo 2007, con allegati, dell’Amministrazione della Difesa; occorrendo, avverso la nota datata 26 Marzo 2007 dell’Autorità di Vigilanza; occorrendo, in subordine, avverso il bando di gara e la lettera d’invito, in parte qua; tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi; nonchè del contratto di appalto, semmai già stipulato;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata;
 
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
 
Udito il relatore Cons. ************ de Mohac e uditi, altresì, per le parti l’avv. ******, l’avv. dello Stato **********’**** e l’avv. **************, delegato dall’avv. **********;
 
visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
 
considerato che nell’udienza camerale del 27.6.2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante “sentenza in forma semplificata”;
 
ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante “sentenza in forma semplificata”;
 
ritenuto in fatto:
 
che la ricorrente ha partecipato alla gara indicata in epigrafe;
che nel corso della verifica amministrativa il Seggio di gara ha riscontrato che la ricorrente ha inserito nella “prima busta” (relativa alla “documentazione amministrativa”) una copia non autentica della certificazione di qualità (richiesta come condizione per l’applicazione della riduzione del 50% dell’importo previsto per la cauzione provvisoria); e che la copia autentica della stessa è stata inserita nella seconda busta (relativa alla “documentazione tecnica”);
che pertanto il Seggio di gara ha escluso la ricorrente dalla gara, avendo ritenuto che la documentazione contenuta nella prima busta non fosse completa;
che la ricorrente ha impugnato l’esclusione e ne chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;
esaminati i motivi di ricorso;
 
considerato in diritto:
 
che con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta che la irregolarità commessa nella produzione della certificazione in questione:
non era talmente grave da giustificare il provvedimento impugnato (anche perché la produzione della certificazione in questione era prevista al solo fine di ottenere uno sconto sull’importo della garanzia da prestare);
e risulta comunque sanata dalla circostanza che un esemplare di certificazione – questa volta regolarmente formato ed esente da qualsiasi vizio – risulta comunque inserito nella seconda busta;
che il primo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto è evidente che la irregolarità riscontrata dal Seggio di gara ha determinato la circostanza – incontrovertibile e di per sé tranciante – che nella prima busta non si è trovata (id est: è risultata mancante) la richiesta documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, da parte della concorrente, dell’intera garanzia (si badi: nella esatta misura), posto che la copia non autentica della certificazione di qualità non le dà titolo, in quanto giuridicamente irrilevante, alla riduzione del 50%; circostanza, questa, che comporta la automatica ed immediata esclusione dalla gara proprio in ragione di una espressa previsione in tal senso della lex specialis della procedura in questione (Cfr., al riguardo, la lettera di invito alla procedura, nella quale l’Amministrazione, dopo aver indicato quale documentazione avrebbe dovuto essere inserita nella c.d. “prima busta”, stabilisce tassativamente che “la mancanza, la carenza o l’irregolarità della documentazione di cui al presente punto 1.a, comporterà l’esclusione della Ditta dal prosieguo della gara”);
che il secondo profilo di doglianza non può essere condiviso in quanto il meccanismo del bando prevedeva che la seconda busta non venisse neanche aperta allorquando nella prima fossero state riscontrate irregolarità o carenze tali da determinare l’esclusione della concorrente dalla gara;
che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta che il RTI guidato dall’Istituto Poligrafico dello Stato avrebbe dovuto essere escluso in quanto ha omesso di far sottoscrivere (“per accettazione”) dal proprio rappresentante legale ogni pagina del disciplinare tecnico;
che la doglianza è infondata in quanto il RTI ha reso espressa dichiarazione di accettazione delle norme di esecuzione del servizio ed in particolare delle disposizioni e delle clausole del disciplinare tecnico, il che – come peraltro osservato dall’Autorità nel parere reso al riguardo – ha reso superflua (in quanto già assorbita nelle predetta dichiarazione) la sottoscrizione “per accettazione” di ogni pagina del disciplinare; 
ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da respingere; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., da ripartire in parti eguali fra le parti resistenti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I^ bis, respinge il ricorso in epigrafe.
 
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in motivazione. 
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma il 27 giugno 2007, in Camera di Consiglio.
 
il Presidente
 
il Consigliere, est.
 
 
N.R.G. 5343/2007
 
 
 
N.R.G. «RegGen»
 
 

Lazzini Sonia

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