E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di revoca dell’incarico di Assessore, motivato con riferimento alla necessità di comporre una Giunta c.d. “tecnica”

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E’ questo il principio con cui il TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – ordinanza 9 gennaio 2008 n. 12 ha accolto la domanda cautelare connessa al ricorso principale proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore.
Per il Tar adito è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale il Sindaco ha revocato l’incarico ad un Assessore che non ha mai volontariamente rinunciato alla sua carica, motivato con esclusivo riferimento al fatto delle dimissioni già presentate da altri componenti della Giuntaed alla conseguente necessità di comporre una Giunta c.d. "tecnica".
In particolare, per i Giudici salentini tale giustificazione non può essere ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini, sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l’adesione ad una lista.
Peraltro, ha proseguito il Tar il provvedimento è altresì illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto con lo stesso il Sindaco ha revocato l’incarico ad un Assessore, senza fare alcun riferimento al venir meno del rapporto di fiducia tra Assessore e Sindaco, ovverosia all’inadeguatezza dell’assessore a svolgere, nell’interesse pubblico, l’attività ad esso conferita con la nomina.
                                                             Avv. ****************
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
PRIMA SEZIONE
 
Registro Generale: 1893 / 2007
 
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Primo Ref.
MASSIMILIANO BALLORIANI Primo Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 09 gennaio 2008
Visto il ricorso 1893 / 2007 proposto da:
***
rappresentato e difeso da:
RECCHIA GASPARE
con domicilio eletto in LECCE
**
contro
COMUNE DI MARTINA FRANCA
rappresentato e difeso da:
QUINTO PIETRO
CIMAGLIA OLIMPIA
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
presso
QUINTO PIETRO
e nei confronti di
***
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’atto di revoca di funzioni prot.n. 23020 del 17/10/2007, e notificato il medesimo giorno con il quale il Sindaco del Comune di Martina Franca ha disposto la revoca del decreto n. 17399 del 30/7/2007, e dell’atto prot. n. 18474 del 21/8/2007; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MARTINA FRANCA
Udito il relatore Primo Ref. ***********************, i e uditi altresì per le parti l’Avv. ******* e l’Avv. Quinto;
Considerato che le dimissioni presentate da altri componenti della Giunta non giustificano di per sé la revoca dell’assessore che non ha aderito al medesimo comportamento abdicatorio;
Considerato che l’annunciata composizione della Giunta con elementi a scelta c.d. "tecnica" non può essere neppure essa ragione di per sé valida e sufficiente a togliere la legittimazione alla gestione della cosa pubblica ai consiglieri eletti direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo dagli stessi proposto agli elettori con l’adesione ad una lista;
Considerato che, nel caso, la revoca del ricorrente assessore non reca alcun rilievo a lui riferibile né in termini di venuta meno della fiducia con il Sindaco, né in termini di sua inadeguatezza a svolgere nell’interesse pubblico l’attività ad esso conferita con la nomina;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
P.Q.M.
Accoglie (Ricorso numero 1893 / 2007) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la revoca impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE , li 09 Gennaio 2007
************ – Presidente,
*********************** – Estensore
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09 gennaio 2008.

Matranga Alfredo

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